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dal 1.° settembre in poi, a versare con cedole di banco nelle casse dello stato le somme da essi introitate, quand' anche essi avessero riscossi in moneta di convenzione i pagamenti di minore importo.

Dato nella nostra capitale e residenza di Vienna il 1.0 giugno dell' anno 1816, e 24.° del nostro regno.

FRANCESCO.

(L. S.)

LUIGI CONTE D'UGARTE,
Supremo Cancelliere reale di Boemia
e primo Cancelliere arciducale d'Austria.

PROCOPIO CONTE DI LAZANZKY.
GIO. NEPOMUCENO DI GEISLERN.

D'ordine suprenio ed espresso di S. M. I. R. A.,

GIO. CRISTOFORO SWEYGELT.

(b) PATENTE sovrana concernente un nuovo imprestito fruttifero.

29 ottobre 1816.

NOI FRANCESCO I.o

Per la grazia di Dio
IMPERATORE D'AUSTRIA,
RE DI GERUSALEMME, UNGHERIA, BOEMIA,
LOMBARDIA E VENEZIA, DALMAZIA,
CROAZIA, SCHIAVONIA, GALIZIA E LODOMIRIA;
ARCIDUCA D' AUSTRIA,

Duca di Lorena, Salisburgo, Stiria, Carintia,
Carniola, alta e bassa Slesia; Gran Principe
di Transilvania, Margravio di Moravia, Conte
principesco di Habsburg e del Tirolo, ecc. ecc.

Per dare un' estensione maggiore alle misure tendenti a ritirare la carta monetata, ed in contemplazione speciale alla situazione dei creditori dello stato, la di cui condizione noi desideriamo di migliorare in quanto ciò permettere possano le forze dello stato, noi abbiamo determinato quanto segue:

1.° Verrà aperto un imprestito spontaneo, le di cui azioni dovranno consistere parte in obbligazioni fruttifere dello stato, e parte in carta monetąta attualmente corrente.

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2. Le azioni per questo imprestito saranno regolate secondo l'importo diverso degl' interessi delle obbligazioni (a tale oggetto applicate nel modo seguente :

ed

a. Un' obbligazione di fiorini 100, dando originario interesse del sei per cento, un importo effettivo di fiorini ottanta, valuta di Vienna;

b. Un' obbligazione di fiorini 100, dando originario interesse del cinque per cento, ed un importo effettivo di fiorini 100, valuta di Vienna;

c. Un' obbligazione di fiorini 100, dando originario interesse del quattro e mezzo per cento, ed un importo effettivo di fiorini 110, valuta di Vienna;

d. Un' obbligazione di fiorini 100, dando originario interesse del quattro per cento, ed un importo effettivo di fiorini 120, valuta di Vienna;

e. Un' obbligazione di fiorini 100, dando originario interesse del tre e mezzo per cento, ed un importo effettivo di fiorini 130, valuta di Vienna;

f. Un' obbligazione di fiorini 100, dando originario interesse del tre per cento, ed un importo effettivo di fiorini 140, valuta di Vienna.

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3. Per ciascuna delle azioni, secondo questo ragguaglio, verrà rilasciata una nuova obbligazione dello stato dell'importo di fiorini 100 in moneta di convenzione, dando annuo interesse del cinque per cento in mo-. neta di convenzione.

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4. Tutte le diverse specie di carte pubbliche fruttifere possono essere applicate senza distinzione veruna all'azione dell' imprestito nuovamente aperto, eccettuate però soltanto, a. Le carte pubbliche, dando interesse in moneta sonante;

b. Le obbligazioni private degli stati provinciali e delle città;

c. Tutte quelle obbligazioni dello stato, sulle quali in forza di speciali decreti la decorrenza degl' interessi resta attualmente sospesa o temporariamente interrotta.

5.o Le obbligazioni da emettersi per queste azioni verranno estese per l'importo di fiorini 10,000, 5,000, 1,000, 500, 100 in testa del debitore, esprimeranno l'obbligo di pagare gl' interessi in moneta di convenzione, e vi saranno annesse le rispettive bollette. per la riscossione degl' interessi.

6. Per guarentire in perpetuo gl'interessi di questo imprestito, l'amministrazione di finanza distaccherà una porzione delle regdite dello stato che si esigono in moneta di

convenzione, la quale corrisponda all' importo degl' interessi annualmente risultanti, e questa porzione di rendite intangibile per ogni altra spesa dello stato, ed amministrata separatamente, dovrà essere esclusivamente applicata a quest' oggetto sino all'intera concorrenza dei mentovati interessi.

7.° Oltre a questo fondo, per la sicurtà degl' interessi verrà formato anche un fondo d' ammortizzazione, al quale viene ora immediatamente assicurato un introito dell' uno per cento del debito pubblico nascente da questo imprestito, ed i cui introiti annualmente acquisteranno un aumento proveniente dagl' interessi delle riscattate obbligazioni.

8. La carta monetata introitata in via di azioni per questo imprestito non potrà essere più messa in circolazione, ma debb'essere tosto tagliata, riposta e di tempo in tempo abbruciata, rendendone conto al pubblico. Lo stesso destino avranno anche le obbligazioni fruttifere versate per questo imprestito, le quali sono da cancellarsi dai libri dei debito pubblico come estinte.

9.o Le determinazioni più precise per la procedura di questo imprestito, e per quanto dovrà praticarsi in tale operazione, verranno dedotte a pubblica e generale cognizione mediante separate notificazioni.

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