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4. Tutti i pezzi anteriori da un carantano tuttora in corso indistintamente e di qualunque conio.

§ 3. Le monete di rame succennate, quando saranno impiegate come spiccioli o nei pareggi di moneta convenzionale, saranno accettate dalle pubbliche casse, ragguagliandole però soltanto alla metà del loro valore attuale; quindi

I pezzi altre volte da 15 carantani e i nuovi pezzi da 3 carantani col conio dell'anno 1812 verranno ragguagliati ad un carantano

e mezzo;

I pezzi anteriori da tre carantani, ad

un carantano;

I pezzi da un carantano indistintamente, ad un mezzo carantano;

E i pezzi d'un mezzo carantano, ad un quarto di carantano.

Lo stesso ragguaglio sul valore delle monete di rame sarà seguito anche fra' privati nei pareggi di somme pagabili in moneta di convenzione.

4. Per riguardo ai pagamenti che vengono fatti colla carta monetata attualmente in corso, rimangono inalterabili le prescrizioni enunciate nella patente del 4 gennajo 1812 sull'impiego della moneta di rame, e sul valore della medesima.

Atti 1817, Vol. I, P. I.

3

Dato nella nostra capitale e residenza di Vienna il 1. giugno dell' anno 1816, e 24.° del nostro regno.

FRANCESCO.

(L. S.)

LUIGI CONTE D' UGARTE, Supremo Cancelliere reale di Boemia e primo Cancelliere arciducale d'Austria.

PROCOPIO CONTE DI LAZANZKY.
GIO. NEPOMUCENO DI Geislern.

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NOI FRANCESCO I.o

Per la grazia di Dio

IMPERATORE D'AUSTRIA,

RE DI GERUSALEMME, UNGHERIA, BOEMIA, LOMBARDIA E VENEZIA, DALMAZIA 9 CROAZIA, SCHIAVONIA, GALIZIA E LODOMIRIA; ARCIDUCA D'Austria,

Duca di Lorena, Salisburgo, Stiria, Carintia Carniola, alta e bassa Slesia; Gran Principe di Transilvania, Margravio di Moravia, Conte principesco di Habsburg e del Tirolo, ecc. ecc.

Nella patente emanata in quest' oggi, in seguito delle disposizioni date pel riordinamento di quanto risguarda l'interrotta circolazione del danaro, abbiamo accennato che avremmo distinte e additate alcune imposte dello stato, i cui regolari pagamenti dovranno essere fatti o esclusivamente in cedole di banco, o per le piccole somme in moneta di convenzione.

A tal fine troviamo necessario di ordinare quanto segue :

§ 1. A datare dal 1.° agosto dell' anno corrente in poi le seguenti imposte dovranno

essere pagate in moneta di convenzione precisamente in monete d'oro o d'argento aventi corso legale, ovvero in cedole di banco giusta l'intiera loro somma nominale:

1.° I diritti di dogana e i così detti diritti del trigesimo (Dreissigstgebühren) in tutti gli stati ereditarj tedeschi e ungheresi, compresa anche la Transilvania e le provincie della frontiera militare (le sole gabelle che si pagano ai dazj interinedj fra le provincie tedesche ed ungheresi, e fra quest'ultime e le transilvane, come anche le imposizioni di consumo sui commestibili [ Accis-und Aufschlaggebühren] potranno anche per l'avvenire essere pagate colla carta monetata attualmente in corso);

2.° Tutte le tasse politiche, giudiziarie e camerali da versarsi nelle casse dello stato in tutta la monarchia;

3. La tassa sulle professioni ed altri esercizj ch'è in vigore nelle provincie tedesche;

4. La tassa personale che pagano i nostri sudditi delle provincie tedesche;

5.o Le imposte che debbono pagare gli ebrei.

tutte

§ 2. A sollievo de' contribuenti, queste imposte vengono svincolate dagli aumenti attualmente annessi ad esse, e ridotte

all' originaria loro quota. I diritti di transito in particolare vengono ridotti all' originaria quota dell'anno 1788, e verranno esatti giusta la tariffa di transito corretta e pubblicata nell'anno nell' anno 1807. Così pure la tassa personale viene stabilita in 30 carantani per ciascun capo soggetto alla medesima.

§ 3. Nel solo caso in cui il diritto da pagarsi sia minore di 3 carantani, il pagamento di esso potrà essere fatto colla moneta di rame in corso, giusta i ragguagli stabiliti riguardo al valore della medesima con una particolare patente portante la data d' oggi.

§ 4. I diritti ordinati avanti il 1.° agosto o rimasti arretrati potranno anche ulteriormente essere pagati in carta monetata.

5. A cominciare dal 1.° settembre in poi le prestazioni su mentovate dovranno essere pagate esclusivamente colle nuove cedole di banco da emettersi.

§ 6. I soli pagamenti di questa specie, la cui somma non giunga ai 5 fiorini, verrauno accettati, anche dopo il detto termine, in moneta convenzionale, e sotto la condizione prescritta nel § 3 in moneta di rame.

§ 7. In que' luoghi dove le dette imposte vengono riscosse da comuni, corporazioni od appaltatori, i medesimi saranno obbligati,

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