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§ 44. I direttori della banca saranno assistiti da un commissario che verrà nominato da noi; questi però non avrà alcuna parte nè consultiva, nè decisiva tanto per riguardo alla gestione degli affari in generale, quanto per riguardo ad alcun ramo di competenza dei direttori; e non sarà che l'organo per mezzo del quale noi ci metteremo in grado di riconoscere se la società della banca si comporta a norma degli statuti e della sua destinazione.

§ 45. Il commissario suddetto interverrà a tutte le consulte che si terranno, ma non avrà voto in nessuno degli affari che vi si tratteranno. Egli dovrà esaminare previamente tutte le scritture che vengono emanate in nome della direzione della banca, le notificazioni, i bilanci de' conti e simili atti; e sarà altresì autorizzato a richiedere dagli uffizj ausiliarj della banca o dalle casse di essa tutti quegli schiarimenti che crederà necessarj per l'adempimento del suo incarico.

§ 46. Qualora il nostro commissario trovi che una disposizione adottata dalla banca non sia conforme agli statuti, o vero che sia contraria all'interesse dello stato, dovrà protestare per iscritto contro l'esecuzione della

medesima, e richiedere che s'intavolino preventivamente gli opportuni concerti con quell'autorità amministrativa alle cui attribuzioni si riferisce la disposizione in discorso."

§ 47. Qualora il nostro commissario sia impedito, le funzioni del suo istituto verranno disimpegnate da un suo rappresentante,

§ 48. In quegli affari che risguardano l' amministrazione della banca nazionale, giusta i di lei statuti, e che richiedono l'intervento del governo, la direzione della banca si mette in corrispondenza col ministero di finanza, e si attiene ai suggerimenti del medesimo, qualora siano conformi agli statuti della banca.

§ 49. In quegli affari che risguardano l'interpretazione degli statuti, le controversie fra i membri della banca e la banca stessa, e la disciplina interna di questo istituto, il supremo tribunale aulico di giustizia deciderà, previe le opportune disamine col ministero di finanza.

§ 50. Negli affari coi privati, qualora non trattisi d'interpretare in proposito gli statuti della banca, la banca è soggetta al foro ordinario, e nominatamente al tribunale di prima istanza pei nobili o sia Landrecht dell'Austria inferiore.

Dato nella nostra capitale e residenza di Vienna il 1.0 giugno dell' anno 1816, e 24.° del nostro regno.

FRANCESCO.

(L. S.)

LUIGI CONTE D' UGARTE

Supremo Cancelliere reale di Boemia e primo Cancelliere arciducale d'Austria.

PROCOPIO CONTE DI LAZANZKY.
GIO. NEPOMUCENO DI GEISLERN.

D'ordine supremo ed espresso

di S. M. I. R. A.

GIO. CRISTOFORO ZWEYGELT.

NOI FRANCESCO I.o

Per la grazia di Dio

IMPERATORE D'AUSTRIA,

RE DI GERUSALEMME, UNGHERIA, BOEMIA, LOMBARDIA E VENEZIA, DALMAZIA, CROAZIA, SCHIAVONIA, GALIZIA E LODOMIRIA; ARCIDUCA D'AUSTRIA,

Duca di Lorena, Salisburgo, Stiria, Carintia, Carniola, alta e bassa Slesia; Gran Principe di Transilvania, Margravio di Moravia, Conte principesco di Habsburg e del Tirolo, ecc. ecc.

Stante che le disposizioni da noi adottate per ricondurre l'ordine nelle relazioni delle valute hanno per iscopo di ripristinare la circolazione del danaro sulla base delle monete metalliche coniate giusta il sistema di convenzione; così fa d'uopo determinare contemporaneamente i rapporti del valore e le condizioni, giusta le quali si potrà far uso per l'avvenire della moneta di rame attualmente in circolazione ne' pagamenti da farsi in moneta di convenzione.

A tale oggetto ordiniamo quanto segue: § 1. Nei pagamenti da farsi alle casse dello stato in moneta di convenzione potrà essere accettata la moneta di rame soltanto pei resti o pareggi di pagamento minori di tre carantani, e pei pagamenti di diritti inferiori alla detta somma, mentre fino alla somma di tre carantani inclusivamente dalle pubbliche casse si emetteranno delle monete d'argento coniate giusta il sistema di convenzione, le quali

verranno continuamente mantenute in corso. Anche i privati, qualora i loro crediti siano esposti in moneta di convenzione saranno obbligati a ricevere la moneta di rame soltanto nella proporzione medesima.

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§ 2. Fra le monete di rame attualmente in corso, soltanto le seguenti potranno essere impiegate nei pareggi e pagamenti accennati nel paragrafo antecedente :

1.o Le monete di rame coniate originariamente per 15 carantani, state ridotte a 3 carantani colla patente del 20 febbrajo 1811; 2. Le antiche monete di rame coniate per 3 carantani state ridotte a 2 carantani colla patente del 4 gennajo 1812;

O

3.o I pezzi da tre carantani, da un carantano e da un mezzo carantano coniati in vigore della detta patente 4 gennajo 1812;

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