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Con tali provvedimenti, da noi adottati, confidiamo nella spontanea cooperazione dei nostri leali popoli, e contiamo sulla fiducia che inspirerà loro la piena cognizione delle nostre disposizioni; fiducia che verrà pienamente giustificata dall'esito delle medesime. Con tale convinzione determiniamo ed

ordiniamo quanto segue:

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§ 1. D' ora innanzi non avrà più luogo l'emissione di nuova carta monetata avente circolazione e valore forzato; e così pure non potrà più essere aumentata la carta attualmente in circolazione. Se per istraordinarie circostanze occorressero spese tali che oltrepassassero i mezzi ordinarj che si ritraggono dalle finanze dello stato, l'amministrazione delle finanze farà in modo di supplire a tali spese col creare nuovi rami di risorsa od altri soccorsi straordinarj, ma non si servirà mai del mezzo della carta monetata avente circolazione forzata.

Ꭶ 2. La carta monetata che trovasi attualmente in corso, sarà progressivamente e senza interruzione messa fuori di circolazione mediante un sistema di ammortizzazione spontanea; e la circolazione del danaro verrà ripristinata sulla base delle monete metalliche coniate giusta il sistema di conven

zione.

§ 3. Dal giorno della pubblicazione dell'attuale patente in poi è permesso il conchiudere de' contratti con documenti per iscritto in monete convenzionali od altre monete legali d'oro e d'argento, o vero in carta monetata. Nel rimanente però il § 9 della patente del 20 febbrajo 1811 resta per ora in pieno vigore.

§ 4. Onde conseguire lo scopo di ammortizzare la carta monetata con mezzi assolutamente non coattivi e vantaggiosi più che sia possibile ai proprietarj di detta carta, si offrono loro due vie per cambiarla, cioè 1.o quella del cambio della medesima per una parte contro assegni di pagamento realizzabili in ogni tempo in moneta sonante, e per un'altra parte contro obbligazioni di stato portanti interesse; 2.o quella dell' accettazione della carta monetata in occasione di acquisto di azioni nella banca nazionale da istituirsi nel modo esposto ne' seguenti paragrafi.

§ 5. In conseguenza di ciò ogni proprietario di carta monetata ha due partiti fra i quali scegliere, cioè: o quello di ricevere per f della somma nominale della sua carta monetata altrettante cedole di banca cambiabili ad ogni richiesta in moneta convenzionale dalla cassa di cambio che verrà istituita nello stesso tempo, e per gli altri 5, ritirare

altrettanti assegni sovra obbligazioni di stato fruttanti l'interesse dell' uno per cento in moneta di convenzione; o vero quello d'impiegare la sua carta monetata nell'acquisto delle azioni, delle quali si parlerà più precisamente nel corso dell'attuale patente.

§ 6. Una banca nazionale privilegiata ( che verrà eretta indilatamente in Vienna giusta le norme accennate nei paragrafi successivi dell'attuale patente, e ancor più estesamente riportate in una patente particolare portante la data d'oggi ) sarà incaricata del cambio della carta monetata. A fine però che il cambio possa aver luogo senza ulteriore ritardo, a datare dal 1.° luglio fino all'epoca prefissa dal § 1, epoca in cui si sarà debitamente costituita la banca, l'amministrazione delle finanze farà eseguire il detto cambio per mezzo di un' amministrazione interinale che a tal fine verrà istituita in nome della società della banca, giusta quelle stesse norme alle quali dovrà anche quest' ultima attenersi per l'avvenire.

§ 7. Le ispezioni della banca si estenderanno ai seguenti oggetti:

1. In proporzione de' fondi pecuniarj che le verranno rimessi dall'amministrazione delle finanze, o che le perverranno per altre vie, essa emetterà degli assegni di pagamento

denominati cedole di banco (Banknoten), le quali in ogni tempo ed a richiesta del proprietario potranno essere cambiate in moneta sonante per l'intiera loro somma dalla cassa di cambio per ciò convenientemente dotata ; e così per mezzo di queste cedole la banca verrà gradatamente ammortizzando la carta monetata ch'è in circolazione.

2. Col numerario che avrà disponibile sconterà cambiali sicure od altri effetti mercantili.

3. Se nel corso della sua amministrazione il suo capitale diverrà suscettivo d'una sfera più estesa d'attività, la banca farà dei prestiti sovra proprietà che garantiscano pienamente il capitale.

4. Amministrerà il fondo d'ammortizzazione affidatole dall' amministrazione pubblica; fondo con cui debb'essere gradatamente estinto quel debito dello stato portante interesse a cui dà luogo l'operazione attuale.

§ 8. L'istituto della banca è quindi diviso nei quattro rami seguenti: la banca delle cedole, la banca di sconto, la banca d'ipoteca c l'amministrazione del fondo d' ammortizzazione. I rapporti e le ispezioni precise di questo istituto verranno rese note mediante la patente speciale che si emanerà in quest'oggi; e in seguito poi saranno definite in tutta la lore

estensione per mezzo di un regolamento da compilarsi in proposito.

§ 9. Sì tosto che la banca sarà costituita, essa passerà in piena proprietà degli azionarj compartecipanti alla sua fondazione mediante i loro depositi, come istituto privato privilegiato; e come tale, in ogni caso di controversia, verrà trattata giusta le prescrizioni generali del diritto civile.

§ 10. l fondo della banca delle cedole, di quella di sconto e di quella d'ipoteca verrà formato tanto col numerario che l'amministrazione delle fiuanze rimetterà alla banca, quanto anche con 5om, azioni, per ciascuna delle quali si dovrà deporre nella banca stessa la somma di 2m. fiorini in carta monetata, e 200. fiorini in moneta di convenzione. Le azioni che si ritirano in cambio di tal somma, danno diritto ad un carato equivalente negli utili della banca. In compenso della carta monetata che la banca introita per l'emissione delle azioni, e ch'essa debbe quindi distruggere, la banca stessa riceve dal governo tante obbligazioni fruttanti l'interesse del 2 f2 per cento in moneta di convenzione. I vantaggi dell' azionario consiste ranno quindi, 1.° nel godimento degl' interessi della carta monetata deposta nella banca; 2.o nella partecipazione degli utili derivanti

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