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del comitato della banca; la banca stessa poi manderà ciò a pubblica notizia.

§ 29. Stante che il fondo della banca nazionale debb' essere composto di 5om. azioni, oltre alle somme che il governo mette a sua disposizione; così la banca proseguirà a ricevere i depositi fino a tanto che non sarà compiuto il numero d'azioni poe' anzi ac

cennato.

§ 30. La banca passerà a fare dei prestiti ipotecarj soltanto allora che saranno pienamente in corso le sue funzioni relative al cambio della carta monetata ed agli affari di sconto e quando possederà dei fondi disponibili sufficienti all' uopo. In tal caso essa farà dei prestiti in moneta di convenzione sovra delle proprietà colla sicurezza voluta dalle leggi per le sostanze dei pupilli.

31. Il fondo d'ammortizzazione creato per le nuove obbligazioni da emettersi sarà unito all'istituto della banca. Da principio il detto fondo verrà amministrato dai direttori interinali, e in seguito poi dai capi regolari della società della banca; e a tal effetto verrà istituita immediatamente una cassa particolare di ammortizzazione.

§ 32. L'amministrazione di finanza rimetterà senza indugio alla banca un documento dante diritto all'esazione della rendita annua

di un milione di fiorini in moneta di convenzione, rendita destinata pel fondo d' ammortizzazione; e una tale somma sarà versata nella banca in rate mensuali eguali.

§ 33. Col mezzo della cassa d'ammortizzazione la banca farà impiegare questo provento del fondo d'ammortizzazione per acquistare dette obbligazioni alla pubblica borsa, e di tempo in tempo si concerterà coll'amministrazione delle finanze sul prezzo da fissarsi per tale acquisto. Gl'interessi delle obbligazioni ritirate serviranno ad accrescere il fondo d'ammortizzazione, e si dovranno impiegare nello stesso modo con cui impiegar debbonsi gli altri proventi assicurati allo stesso fondo.

§ 34. Le spese dell' istituto della banca saranno sostenute dallo stato fino al momento in cui esso verrà rimesso agli azionarj; dopo tal epoca le spese di esso verranno sostenute cogli utili della banca stessa. Gl' individui che verranno impiegati al momento della fondazione della banca, continueranno nel loro impiego soltanto fino all'epora in cui la società stessa deila banca potrà occuparsi della nomina agl' impieghi medesimi.

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SEZIONE III.

Diritti cd obblighi della banca nazionale.

§ 35. La sola banca nazionale privilegiata avrà il diritto di fare ed emettere cedole di banco, le quali per parte dello stato godono dei favori accennati nel § 19, e per le quali, oltre al fondo pecuniario effettivo della banca, è per particolare cautela assicurata un'ipoteca speciale su tutte le miniere dello stato.

§ 36. Affinchè i fondi pecuniarj disponibili della banca rimangano senza diminuzione conservati agli obblighi ad essa incumbenti e a pro del pubblico, l'amministrazione delle finanze non esigerà dalla banca alcun cambio in moneta sonante per le cedole di banco che si verranno introitando nelle casse dello stato.

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§ 37. A nessun' altra società è permesso l' erigere un istituto di sconto. La sola banca nazionale avrà il diritto di stabilire delle banch filiali o delle casse di sconto in quei luoghi che le parranno più adattati a tal uopo, previa però sempre la nostra approvazione.

§ 38. L'utile netto risultante dalle operazioni della banca sarà una proprietà esclusiva della medesima, e a ciascun bilancio di conti

si dovrà rimettere agli azionarj la parte utile da ripartirsi giusta il regolamento della banca che verrà fissato.

§ 39. La banca è autorizzata ad impiegare la quinta parte dell'annua rendita del fondo d'ammortizzazione nell' estinzione delle obbligazioni versate nella banca di sconto per l'acquisto dei depositi relativi alle azioni. L'estinzione si farà in modo che per ogni 100 fiorini in moneta di convenzione che riceverà la banca venga annotata una diminuzione di 200 fiorini delle obbligazioni del 2 1⁄2 per 100 sul debito pubblico. Le somme introitate dalla banca mediante questo rimborso formeranno una parte del suo fondo di riserva, e potranno essere impiegate negli affari di sconto o nei prestiti ipotecarj, ma non mai divise fra gli azionarj.

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§ 40. La banca ha finalmente il diritto di vegliare sui falsificatori delle sue cedole di banco, e di richiedere dalle autorità che vengano represse e punite le falsificazioni.

§ 41. La banca è specialmente obbligata a non emettere le sue cedole di banco per nessun altro oggetto, fuorchè per quello prefinito nell'attuale patente, avendo sempre accurato riguardo ai fondi pecuniarj che ha disponibili presso di sè, ed alla piena sicu

rezza.

Essa è rigorosamente obbligata a cambiare in moneta di convenzione, giusta il loro valor nominale, le cedole di banco che ha emesse, ogni qual volta ne venga richiesta dal proprietario delle medesime. E come è libero alla banca il mettere a profitto nella loro maggior estensione i mezzi assegnatile, osservando però sempre le prescritte condizioni; così anche gli azionarj debbono essere risponsabili con tutta la somma dei loro depositi per la regolare e continua assicurazione delle cedole di banco.

SEZIONE IV.

Relazioni della banca nazionale col governo.

§ 42. La banca nazionale è un istituto privato privilegiato ch'è sotto la protezione speciale del governo, e che soltanto dallo stato riconosce la sua istituzione primitiva.

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e ciò

§ 43. Gli affari della banca vengono disimpegnati dalla direzione della medesima in nome di tutta la società della banca indipendentemente, a riserva però della risponsabilità verso gli azionarj, ed anche per quanto riguarda l'esecuzione degli statuti verso il governo.

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