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13. In seguito non potrà più aver luogo un cambiamento nel regolamento della banca, se non sopra proposizione dei regolari rappresentanti della medesima, e col nostro

consenso.

§ 14. Di sei in sei mesi la banca bilancerà i suoi conti alla presenza dei nostri commissarj; e i risultamenti di tali bilanci verranno portati a cognizione del pubblico e presentati in pari tempo anche a noi.

§ 15. La banca potrà (richiedendo però in prima la nostra approvazione per mezzo dell'amministrazione di finanza) erigere delle banche filiali in tutti quei luoghi della monarchia che le parranno convenienti all'uopo, sempre però a norma dei principj del suo proprio istituto.

SEZIONE II.

Funzioni della banca, ed istituzioni relative.

§ 16. La banca nazionale, nella sua qualità di banca delle cedole destinata al cambio immediato della carta monetata, procederà a quanto siegue:

a. Ritirerà la carta monetata, attenendosi alle norme prescritte con una speciale patente a ciò relativa ;

b. Emetterà delle cedole di banco ( Banknoten) per effettuare il cambio, non mai però in quantità maggiore di quella rigorosamente necessaria a tal uopo, giusta le proporzioni adottate;

c. Metterà in attività il cambio delle cedole di banco in monete metalliche;

d. Distruggerà di tempo in tempo la carta monetata ritirata.

§ 17. In conseguenza di ciò dovrà la banca a. Occuparsi della fabbricazione ed emissione delle cedole di banco;

b. Incassare i fondi di monete metalliche destinati pel cambio della carta mônetata ed impiegarli in dotare la cassa di cambio ;

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c. Creare e mettere in attività le seguenti casse: cioè una cassa destinata a conservare tutte le entrate addette alla banca, ed a renderne conto; un' altra destinata a ricevere la carta monetata che le verrà

presentata, ed a contraccambiarla in parte con cedole di banco, ed in parte con assegni per la riscossione delle obbligazioni; e la terza finalmente destinata a cambiare le cedole di banco in moneta sonante, e viceversa.

§ 18. Le cedole di banco saranno emesse dalla banca e in di lei nome per le somme di 5, 10, 25, 50, 100, 500 e 1000 fiorini.

Tali cedole sono altrettanti assegni sulla banca, ch'essa è obbligata a pagare a vista, e, giusta il loro valor nominale, in monete d'argento di convenzione di giusto peso, ogni qual volta il possessore delle medesime lo richieda.

§ 19. Relativamente al corso delle cedole di banco, noi dichiariamo le medesime come un mezzo di pagamento riconosciuto e protetto dalla legge. Nelle contrattazioni private non avrà luogo aicun obbligo di accettarle; lo stato però esigerà i pagamenti di varj suoi diritti esclusivamente in tali cedole, e le riceverà in oltre in tutte le casse pubbliche qual moneta fina d'argento e giusta il loro valor nominale.

§ 20. La falsificazione o la contraffazione delle cedole di banco verranno punite colle stesse pene che sono imposte contro la falsificazione della carta monetata.

§ 21. Le somme in moneta di convenzione che il governo ha dedicate all'ammortizzazione della carta monetata, verranno versate nella banca senza pretesa a compenso o restituzione alcuna. La banca conserverà il numerario per tal modo introitato come un deposito sotto la custodia dei direttori, e di tempo in tempo provvederà de' fondi occorrenti le casse di cambio.

§ 22. La cassa ch' eseguirà il cambio delle cedole di banco in moneta di convenzione, darà pure a chi le richiedesse tante cedole di banco quante fossero le somme di moneta di convenzione che le si volessero dare in cambio.

§ 23. La carta monetata introitata col cambio non potrà in nessun caso essere mai più rimessa in circolazione, ma verrà bensì conservata come un deposito intangibile, e distrutta poi di tempo in tempo alla presenza dei deputati della banca e de' commissarj perciò da noi destinati.

§ 24. Le somme di carta monetata che si introiteranno per le azioni della banca, saranno parimente distrutte, e la banca riceverà per esse dall' amministrazione di finanza le corrispondenti obbligazioni portanti l' interesse del 22 per cento in moneta di convenzione. Gl' interessi di queste obbligazioni, come anche l'utile risultante dalla gestione della banca, prededottene le spese d'amministrazione, verranno distribuiti come compenso fra gli azionarj.

§ 25. I pagamenti in moneta di convenzione da farsi in aggiunta a quelli della carta monetata per acquisto delle azioni formeranno il fondo futuro della banca destinato per gli affari di sconto da intraprendersi dalla

medesima. L'istituto della banca entrerà in attività come banca di sconto all'epoca stessa in cui la banca nazionale, esatte che avrà le prime mille azioni, passerà in proprietà degli azionarj, e ad essere amministrata dai medesimi.

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§ 26. Come banca di sconto la banca nazionale sconterà delle cambiali ed altri effetti mercantili di case di commercio solide con cedole di banco, il cui numero dovrà corrispondere ai fondi destinati per gli affari di sconto, ed agli effetti pecuniarj acquistati. Dovrà inoltre la loro realizzazione a vista essere pienamente guarentita presso le casse di cambio della banca, le quali dovranno pagarle, giusta il loro valor nominale, in moneta di convenzione d' argento.

§ 27. Il comitato intimo della banca, da crearsi a scelta degli azionarj, proporrà, insieme col regolamento sulla futura amministrazione della banca, anche le prescrizioni ulteriori sugli sconti, in quanto riguarda la proporzione dell' interesse da fissarsi, il modo di provvedere alla sicurezza necessaria per la banca, e tutte le altre norme relative agli affari di sconto.

28. Il costituire effettivamente la cassa di sconto, e il farle dar principio alle sue operazioni dipenderà dalle disposizioni ulteriori

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