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NOI FRANCESCO I.o

Per la grazia di Dio IMPERATORE D'AUSTRIA, RE DI GERUSALEMME, UNGHERIA, BOEMIA, LOMBARDIA E VENEZIA, DALMAZIA, CROAZIA, SCHIAVONIA, GALIZIA E LODOMIRIA; ARCIDUCA D'AUSTRIA,

Duca di Lorena, Salisburgo, Stiria, Carintia, Carniola, alta e bassa Slesia; Gran Principe di Transilvania, Margravio di Moravia, Conte principesco di Habsburg e del Tirolo, ecc. ecc.

Colla patente in data d' oggi abbiamo ordinato l'istituzione di una banca nazionale privilegiata, coerentemente ai provvedimenti da noi adottati pel riordinamento del sistema delle valute, ed abbiamo altresì indicato lo scopo e le funzioni di tale stabilimento.

In conformità di tale disposizione, passiamo a stabilire in proposito le seguenti norme particolari :

§ 1. L'istituto della banca, a cui conferiamo il titolo di banca nazionale austriaca privilegiata, entrerà in attività sì tosto che possederà il numero necessario d'azioni; fino a tal epoca però vien esso posto in attività nella qualità di banca delle cedole·

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ciò a datare dal 1.° luglio dell'anno corrente; e come tale verrà rappresentato da una direzione interinale organizzata a tenore delle prescrizioni stabilite ne' seguenti paragrafi.

SEZIONE PRIMA.

Installazione ed organizzazione interna
della banca nazionale.

§ 2. Dal seno della deputazione unita di cambio e d'ammortizzazione, come anche dal ceto dei negozianti all' ingrosso di Vienna e da quelli de' commercianti civici, e dei proprietarj di fabbriche privilegiate e domiciliati in Vienna, si sceglieranno otto direttori interinali della banca, i quali saranno incaricati di dirigere la banca stessa nella prima sua attivazione, e di predisporre tutto ciò che farà d'uopo per la compiuta costituzione della medesima. Pertanto ognuno dei corpi su mentovati proporrà, colle forme usitate, sei individui pei due posti di direttore da sostenersi da' suoi membri; e fra gli individui così proposti ci riserviamo noi di nominare i direttori interinali della banca.

3. Gli otto direttori della banca, subito dopo la loro nomina, si raduneranno e proporranno a pluralità di voti tre candidati scelti nel loro seno, fra i quali tre noi

nomineremo un governatore della banca

il

quale dovrà essere il primo fra tutti i direttori della banca stessa, e presedere a tutte le deliberazioni.

§ 4. Il governatore e i direttori della banca, dopo la loro nomina, presteranno il giuramento nelle mani d'un commissario da noi deputato, promettendo di attenersi esattamente alle norme da noi prescritte intorno alla destinazione ed organizzazione della banca, al cambio della carta monetata ed all'amministrazione del fondo d'ammortizzazione.

§ 5. Essi consulteranno immediatamente il ministero di finanza riguardo alla distribuzione degli affari emergenti, ed al modo di sbrigarli, e riguardo a tutto l'occorrente per l'organizzazione interna dell' istituto della banca nell' interinale sua qualità di banca delle cedole destinata al cambio della carta monetata ; e contenendosi nella sfera d'attribuzioni loro assegnate, dirigeranno l'istituto della banca fino a tanto che il medesimo avrà introitate mille azioni.

§ 6. Si tosto che, mediante i depositi relativi, esisterà un tal numero d'azioni, l'istituto della banca passerà in proprietà degli azionarj, e darà principio alle operazioni inerenti alla sua destinazione, come istituto privato privilegiato.

§ 7. Onde poter esattamente determinare una tal epoca, ed accelerare più che sia possibile la formale installazione della banca, la direzione interinale aprirà immediatamente una cassa particolare destinata a ricevere i depositi da farsi per conseguire le azioni.

§ 8. Da questa cassa si potranno ricevere delle azioni versando in essa 2m. fiorini in carta monetata, ed un soprappiù di 200 fiorini in moneta di convenzione. A fine di agevolare tali depositi, si accorderà che i medesimi vengano eseguiti in quattro rate uguali, cioè di trimestre in trimestre. Riguardo però a tali depositi fatti in più rate, è da osservarsi che i diritti di azionario non si acquisteranno che dopo lo sborso della somma intiera del deposito; e se i successivi pagamenti parziali non verranno eseguiti nel prefisso termine d'un anno, tutte le somme antecedentemente sborsate torneranno a profitto della banca.

§ 9. Allorchè i depositi da farsi pel conseguimento delle azioni saranno giunti al numero di mille, ogni azionario riceverà dai direttori interinali della banca una lista stampata, indicante i nomi di tutti i proprietarj d'azioni, e dimostrante anche il numero delle azioni acquistate da ciascuno di essi; e ciò affinchè col mezzo di votazione per

iscritto ed a pluralità venga scelto fra i medesimi un comitato di cinquanta individui. In questa elezione ogni azione dà un voto, cosicchè ogni azionario ha tanti voti quante sono le azioni che possiede.

§ 10. Ogni azionario può essere trascelto a far parte di questo comitato, purchè sia suddito austriaco e domiciliato negli stati austriaci.

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§. Il comitato così eletto si adunerà in Vienna in un coi direttori interinali della banca e coi commissarj che nomineremo a tal fine onde scegliere nel suo seno dodici membri i quali, coadiuvati dai nostri commissarj, dovranno compilare un regolamento completo per la banca, e presentarlo a noi per l'approvazione.

12. Le norme concernenti la rappresentanza della società della banca, e il metodo d'amministrazione e direzione dell'istituto della banca stessa formeranno una parte essenziale di questo regolamento.

Si tosto che l'amministrazione della banca eretta in forza di tale regolamento sarà installata, la direzione interinale mentovata nel § 2, ed il governatore nominato giusta il § 3 cederanno la direzione degli affari fino a tal epoca loro affidata alla direzione creata dalla società giusta i suoi statuti da noi approvati. Atti 1817, Vol. I, P. I.

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