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alla banca dall' impiegar in prestiti o sconti la moneta di couvenzione presso la medesima deposta per l'acquisto delle azioni.

§ 11. Sì tosto che saranno seguiti i depositi necessarj per mille azioni, la banca entrerà in piena attività. Fino a tal epoca gli affari ond'è incaricata come banca delle cedole verranno diretti dall' amministrazione mentovata nel § 6 dell' attuale patente, e più precisamente definita nell'altra patente relativa all'organizzazione della banca.

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§ 12. Durante tutto quel tempo in cui la banca, fino a che non si sarà pienamente costituita, verrà rappresentata dall'amministrazione interinale mentovata poc' anzi, essa si occuperà de' seguenti affari :

1.o Di ricevere la carta monetata che le verrà rimessa per essere ammortizzata, e di rilasciare in concambio delle cedole di banco e degli assegni sovra obbligazioni di stato, giusta le prescrizioni contenute nei §§ 5 e 13;

2.o Di ricevere i depositi di fondi che verranno fatti nella banca, e di rilasciare ai latori le corrispondenti azioni;

3. Di raccogliere la carta monetata nei due modi suddetti introitata, di distruggerla di tempo in tempo, e di rendere quindi pubblico conto della seguita distruzione;

4.° Di amministrare le somme assegnate al fondo d'ammortizzazione pel debito portante interesse, e d' impiegarle nell' ammortizzazione delle obbligazioni.

Dal momento in cui la banca entra in piena attività giusta il § 11, tutti gli affari or ora accennati, come anche tutti quegli altri spettanti alla sfera d'operazione della banca stessa, verranno affidati ad un' amministrazione corrispondente allo scopo ed alla fondamentale costituzione di questo istituto; amministrazione da istituirsi dagli azionarj medesimi.

§ 13. La minor somma, per cui si potranno esigere in via di cambio delle cedole di banco e delle obbligazioni, sarà di 140 fiorini in cedole di cambio o d' anticipazione (Einlösungs oder Anticipations-Scheine), e le somme portate a cambiarle si dovranno dividere per tale adequato. Pertanto, giusta la proporzione stabilita, verranno rilasciate tante cedole di banco per la somma di 40 fiorini, e contemporaneamente un assegno con cui si potrà esigere subito dalla cassa generale del debito pubblico un' obbligazione di stato di 100 fiorini portante l'interesse dell'uno per cento in moneta di convenzione.

§ 14. Il cambio delle cedole di banco in monete metalliche di convenzione comincia

ad aver luogo contemporaneamente all'emissione delle cedole stesse; e la banca non emetterà che il solo numero di cedole corrispondente al fondo che avrà presso di sè destinato al cambio delle medesime.

§ 15. Onde supplire alle cedole di banco necessarie pel cambio della carta monetata, vengono cedute alla banca tutte le somme che pagar debbono le potenze straniere a norma dei trattati, e le viene rimesso tutto il numerario disponibile delle casse dello stato. Per maggiore sicurezza viene assegnata alla banca delle cedole un' ipoteca particolare su tutte le miniere dello stato e sulle loro rendite; e di tale ipoteca si stenderà un documento munito di tutte le necessarie formalità.

§ 16. Le cedole di banco vengono dichiarate qual mezzo di pagamento riconosciuto dalle leggi; il far uso di tal mezzo nelle contrattazioni private non dipenderà però che dal consenso reciproco delle parti, nè vi sarà alcun dovere obbligatorio per l'accettazione di tali cedole. L'amministrazione pubblica le accetterà in tutte le casse pubbliche come moneta di convenzione e giusta il loro valor nominale, e le esigerà anche obbligatoriamente nei pagamenti di certe imposte.

§ 17. Stante che l'ammortizzazione della carta monetata, giusta le premesse disposizioni, produce un aumento del debito portante interesse, così verrà creato un fondo d'ammortizzazione per le nuove obbligazioni di stato da aumentarsi pel motivo suddetto, e la banca sarà incaricata dell' amministrazione di questo fondo. A tal fine la banca riceve un atto di cauzione sovra una rendita annua di un milione di fiorini in moneta di convenzione; rendita ch' essa esigerà in rate mensuali, e che impiegherà quindi nell' ammortizzare senza interruzione le obbligazioni nuovamente emesse. La banca emesse. La banca deporrà nel fondo d'ammortizzazione le obbligazioni ammortizzate, ma ne esigerà gl' interessi per conto di detto fondo, e gl' impiegherà nelle operazioni tendenti ad ammortizzare questo debito portante interesse.

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§ 18. Le ulteriori prescrizioni relative alepoca in cui si dovranno incominciare le operazioni accennate nell' attuale patente, alla forma ed alla divisione delle cedole di banco e delle obbligazioni, come anche le disposizioni relative agli uffizj ed alle casse ch' entrar debbono in attività in vigore dell'attuale sistemazione, e le mutazioni trovate necessarie per l'esazione delle rendite dello stato in correlazione al nuovo piano,

verranno mandate a pubblica notizia con una speciale patente.

Dato nella nostra capitale e residenza di Vienna il 1° giugno dell' anno 1816, e 24.°. del nostro regno.

FRANCESCO.

(L. S.)

LUIGI CONTE D' UGARTE,

Supremo Cancelliere reale di Boemia e primo Cancelliere arciducale d' Austria.

PROCOPIO CONTE DI LAZANZKY.

GIO. NEPOMUCENO DI GEISlern.

D'ordine supremo ed espresso di S. M. I. R. A.,

GIO. CRISTOFORO ZWEYGELT.

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