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rispettivamente incaricate, in quanto loro appartiene, dell'esecuzione della presente determinazione.

Milano, il 14 maggio 1817.

IL CONTE DI SAURAU, GOVERNATORE.

Cav. DORDI, Consigliere.

N.° 24.) S1 dichiarano non comprese nella esenzione dal bollo le cambiali e gli atti gli atti provenienti dall'Ungheria, Transilvania, Slavonia, Croazia e Dalmazia. Discipline per quelli procedenti dalle altre provincie austriache nelle quali è introdotto il bollo.

4 giugno 1817.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Colla notificazione governativa 25 gennajo corrente anno è stato dedotto a pubblica notizia che tanto le cambiali come tutti gli atti e i documenti soggetti all' obbligo del bollo, i quali siano stati già sottoposti al bollo legale vigente in un' altra provincia della monarchia austriaca, non devono in alcun modo essere qui assoggettati, a nuovo bollo, per poterne far uso in queste provincie

anche avanti i tribunali giudiziarj, i dicasteri e gli ufficj amministrativi politici e di finanza.

Essendo però emerso in seguito che non in tutte le altre provincie della monarchia è introdotto il bollo, ne nacque il bisogno di un provvedimento tanto per le cambiali, gli atti e i documenti provenienti da quelle provincie nelle quali il bollo non è in vigore, quanto per quelli degli atti suddetti che pervenissero qui mancanti del bollo legale in corso nella provincia dove fossero nati.

In aggiunta pertanto alla succitata notificazione governativa 25 gennajo scorso, ed in esecuzione di venerato decreto dell' imperiale regia camera aulica generale in data primo aprile prossimo passato, si rende noto,

1. Che, ad eccezione dell' Ungheria, della Transilvania, Slavonia, Croazia e Dalmazia, è introdotto il bollo in tutte le rimanenti provincie della monarchia;

2.° Che le lettere di cambio, gli atti e i documenti i quali provengono senza bollo dalle suddette provincie, e che a tenore delle vigenti leggi devono qui essere sottoposti al bollo, vi saranno assoggettati, contro però il solo pagamento della semplice tassa di bollo ;

3. Che in riflesso che le leggi sul bollo in vigore nelle provincie tedesche dell'impero austriaco non sono conosciute dai sudditi di queste provincie, i medesimi non verranno sottoposti ad alcuna penale per non avere ricusato una qualche cambiale o documento qui giunto mancante di bollo dalle provincie austriache dove il bollo è introdotto;

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4. Allorquando però ad un'autorità od ufficio pubblico perverranno da provincie austriache, nelle quali è introdotta la legge del bollo, lettere di cambio o documenti mancanti di esso sarà obbligo della detta autorità od ufficio di trasmetterne copia autentica, unitamente ad un certificato comprovante la mancanza del bollo nell' originale, all'imperiale regia direzione del demanio, bollo tasse, ecc., da cui saranno immediatamente spediti all' imperiale regia direzione del bollo e tabacchi in Vienna, affinchè possa procedere contro il traente della cambiale o proprietario del documento, ed infliggergli la prescritta penale.

Milano, il 4 giugno 1817.

IL CONTE DI SAURAU, GOVERNATORE.

Conte MUGIASCA, Consigliere.

(N.° 25.) TOLTO il divieto dell' esportazione dello zolfo. Tariffa del dazio pel commercio coll'estero.

6 giugno 1817.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Sua M. I. R. A. con sovrana determinazione 19 aprile p. p.° si è degnata di concedere il traffico libero dello zolfo esente da dazio nell'interno della monarchia austriaca, eccettuato il regno d'Ungheria, ed ha stabilito nello stesso tempo una tariffa univoca esercibile in tutta la monarchia pel commercio immediato coll' estero del suddetto articolo.

A termini degli ordini abbassati dall' eccelsa imperiale regia camera aulica generale con dispaccio 13 maggio 1817, n.o 23503, in conformità di questa risoluzione sovrana, l'imperiale regio governo

DETERMINA:

Art. 1. dal giorno della pubblicazione della presente notificazione cessa il divieto della esportazione dello zolfo.

2. Il dazio pel commercio coll'estero, ragguagliato a peso metrico e moneta italiana, è imposto dalla suddetta epoca come nella seguente tariffa :

Zolfo senza distinzione a

Entrata.

Uscita.

peso lordo per quintale lir. 11. 14 lir. 12.

3. L'imperiale regia direzione delle dogane, delle privative e dei dazj di consumo è incaricata della corrispondente esecuzione. Milano, il 6 giugno 1817..

IL CONTE DI SAURAU, GOVERNATORE.

REDAELLI, Consigliere.

( N.° 26.) PRESCRIZIONI sulla permessa o proibita importazione ed esportazione del ferro, acciajo, loro manifatture, piombo, argento vivo, cinabro, bismutte e zinco. Tariffa relativa.

12 giugno 1817.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Con sovrana risoluzione 15 marzo p.o p.* S. M. I. R. A. si è degnata di stabilire per

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