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(N.° 22.) ABOLIZIONE del bollo a piombo e sostituzione di altro bollo composto di una lamina di rame onde legittimare le merci professate alle dogane.

6 maggio 1817.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Essendosi riconosciuta la necessità di ri

formare il bollo che serve a legittimare le merci estere e nazionali professate alle dogane, onde guarentirsi da ogni falsificazione od altre frodi in pregiudizio de' pubblici diritti e dell'interesse de' privati trafficanti, ed in esecuzione delle disposizioni emanate dall'imperiale regia camera aulica generale, J'imperiale regio governo

DETERMINA:

Art. 1. È abolito il bollo a piombo attualmente usato tanto per le merci estere che per le nazionali.

2. Sarà sostituito il bollo composto di una lamina di rame piegata ed unita alle due estremità mediante compressione. Questo bollo

porterà la leggenda: Merci estere ovvero Merci nazionali, con motto allusivo all'imperiale regia finanza e con impronto da un lato dell'effigie di S. M.', e dall' altro dell' aquila imperiale.

3. Qualunque detentore di mercanzie che i vigenti regolamenti assoggettano al bollo sarà tenuto, dal giorno della pubblicazione di questa notificazione ed entro il perentorio termine di quindici giorni, a farne la dichiarazione alla dogana o ricevitoria più vicina. La dichiarazione indicherà colla data il luogo del deposito delle merci, la qualità e quantità delle pezze da bollarsi. Quest' atto sarà esente dalla formalità del bollo della carta.

4. Secondo l' ordine di data delle dichiarazioni, la dogana assegnerà i giorni nei quali i dichiaranti o loro commessi dovranno presentare le merci pel bollo.

5. Ne' comuni ove esistessero considerabili depositi di mercanzie e non vi fosse ufficio di dogana che in troppo grave distanza, dietro domanda de' negozianti da farsi contemporaneamente alle dichiarazioni sovra prescritte, saranno spediti dei delegati per la rinnovazione de' bolli.

A quest' effetto le imperiali regie intendenze provinciali faranno pubblicare un avviso in tutti i comuni suddetti, notificando

i luoghi ed i giorni nei quali i delegati si troveranno all'esercizio della nuova bollatura.

6. Nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione della presente dovrà essere compiuta la bollatura di tutte le merci tanto estere che nazionali aventi il bollo abolito.

7. Gli agenti di dogana appongono il nuovo bollo, previa ricognizione della legittimità del bollo antico.

Venendo volontariamente presentate delle merci mancanti di bollo o con bolli in qualunque modo inattendibili, i proprietarj ne otterranno essi pure la rinnovazione mediante il semplice pagamento dei diritti d'entrata.

8. Spirato il termine prescritto all'articolo 6, le mercanzie estere soggette al bollo che non ne fossero munite, si considereranno introdotte in frode dei diritti di finanza, quando anche avessero il bollo antico, e si procederà a norma dei veglianti regolamenti contro i detentori.

Le merci nazionali che dopo il detto termine si troveranno munite del bollo nazionale antico, si tratteranno e si considereranno come non bollate.

9. Il nuovo bollo sarà apposto gratis a tutte quelle merci estere o nazionali che verranno presentate alle dogane col bollo legittimo ora abolito.

10. Pei bolli che si applicheranno alle merci tenute al pagamento del dazio o di nuova introduzione, o di fabbricazione nazionale, si esigeranno per ciascun bollo centesimi sei.

II. L'imperiale regia direzione delle dogane, delle privative e dei dazj di consumo è incaricata dell' esecuzione di questa disposizione.

Milano, il 6 maggio 1817.

IL CONTE DI SAURAU, GOVERNATORE.

REDAELLI, Consigliere.

(N.° 23.) TASSA addizionale di un centesimo sopra ogni scudo d' estimo per supplire alle spese occorse nel provvedere grano dall'estero e nelle opere e lavori straordinarj a fine di togliere la mendicità.

14 maggio 1816.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Veduto il dispaccio del giorno 14 marzo 1816 dell' imperiale regia commissione aulica centrale d'organizzazione, con cui fu autorizzata nello scorso anno la congregazione

centrale a provvedere grano dall'estero, onde supplire ai pubblici bisogni ;

Veduto l'altro successivo dispaccio della prelodata commissione aulica dell' 8 gennajo anno corrente, n.o 24-P, con cui fu autorizzata la predetta congregazione centrale a far seguire ragguardevoli opere e lavori straordinarj, a fine di togliere la mendicità e sostentare le popolazioni più bisognose di queste provincie ;

Sentita la medesima congregazione sulla necessità di corrispondere con esattezza ai relativi impegni da essa contratti,

L'imperiale regio governo, inerendo alla abilitazione espressa ne' dispacci della sullodata aulica commissione 8 gennajo prossimo passato e del ministero delle finanze 27 febbrajo, n.° 716,

DETERMINA:

1. È imposta la tassa addizionale di un centesimo sopra ogni scudo d'estimo.

2. La suddetta tassa dovrà ripartirei e pagarsi nelle ultime due rate dell'imposta prediale del corrente anno, a norma della governativa notificazione 22 novembre 1816.

L'imperiale regia amministrazione generale del censo e delle imposizioni dirette, e le imperiali regie delegazioni provinciali sono

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