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all'oggetto che la medesima sia esclusivamente applicata ai particolari loro bisogni.

Questi istituti però, essendo qualificati quali stabilimenti universali, non hanno alcun diritto sui redditi provenienti da altre sorgenti locali, mentre questi appartengono esclusivamente agl'istituti locali, e fanno quindi parte dello stato complessivo della loro attività,

Ove poi il reddito degl' istituti locali non bastasse ciò non ostante a coprire tutti i loro bisogni, in tal caso il governo si occuperà del modo più conveniente di supplirvi, ed avanzerà a quest' aulico dicastero le relative sue proposizioni al più tardi per la fine del mese di geunajo 1819 per adempire sollecitamente all' espressa mente sovrana.

Che se il reddito, totale sorpassasse l'annuo bisogno, il governo lo farà conoscere entro il termine sopra accennato colle sue proposizioni, se e come si possano diminuire le sorgenti locali o sia i modi straordinarj adottati nei momenti critici per supplire alle deficienze dei fondi,

Vienna, il 22 ottobre 1818.

(N.° 207.) NOMINA del signor generale di cavalleria barone di Frimont in comandante generale militare nelle venete provincie, e del signor generale d'artiglieria barone di Latterman alla presidenza del tribunale d'appello generale dell' imperiale regia armata.

N.° 12813-1141.

18 dicembre 1818.

CIRCOLARE.

L'imp. regio tribunale d'appello generale a tutte le imperiali regie prime istanze giudiziarie delle provincie lombarde.

Con aulico decreto 9 corrente, n.o 3403, il senato lombardo-veneto ha comunicato a quest' appello d' essersi compiaciuta S. M. I. R. A. di dispensare il signor generale di cavalleria barone Giovanni di Frimont dal comando generale militare della Lombardia', nominandolo in vece comandante generale militare nelle venete provincie, e couferendo al generale d' artiglieria signor barone Cristoforo di Latterman la carica di presidente al tribunale d'appello generale dell' imperiale regia armata.

Il che si notifica in conformità di detto aulico decreto alle prime istanze dipendenti da questo imperiale regio tribunale d'appello generale per loro norma e direzione. Milano, il 18 dicembre 1818.

PATRONI, PRESIDENTE.

SARDAGNA, VICEPRESIDENTE.

PINO, CONSIGLIERE.

(N.° 208.) RICONOSCIUTA di spettanza dell'autorità giudiziaria anche l'amministrazione delle carceri presso le preture.

19 dicembre 1818.

N.° 3o459-1440.

CIRCOLARE.

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L'imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Venne superiormente ordinato che d'ora innanzi debba spettare all'autorità giudiziaria anche l'amministrazione delle carceri presso le preture, dovendo le medesime avere auche la giurisdizione nelle gravi trasgressioni di polizia.

Sincarica quindi cotesta imperiale regia delegazione provinciale di consegnare indilatamente alle rispettive preture le carceri presso le medesime, non che il personale relativo e tutto ciò che vi appartiene, intorno a che si è altresì interessato l' imperiale regio tribunale d' appello perchè voglia compartire all' intento le disposizioni che lo riguardano.

Si dichiara poi alla delegazione medesima per propria norma che, dopo eseguita la cessione delle carceri di cui si tratta, debba astenersi dal prendere alcuna parte ed

immischiarsi in ciò che vi può aver relazione; il che dovrà eseguirsi anche per le carceri del tribunale criminale, la di cui consegna si ritiene che avrà già avuto luogo giusta gli ordini compartiti col dispaccio 6 corrente, n.o 29876-416, non attesa però qualunque consegna che delle carceri criminali fosse stata fatta anteriormente all' ora accennato dispaccio, e che si considera come non fatta, perchè o non era autorizzata dal governo, o non era riferibile che alla sola sorveglianza a' detenuti, e non all'amministrazione economica.

Il processo verbale di consegna deve tutto comprendere, cioè il personale di custodia e servizio, il ruolo de'detenuti, la descrizione del locale gli effetti mobili e di vestiario, le-scorte, i contratti per la sussistenza lo stato della contabilità, ed ogni altra cosa relativa. Di questo processo verbale debbono rendersi due consimili originali, di cui uno sarà da rimettersi all' autorità giudiziaria," l'altro da spedirsi al governo entro il termine:(! di giorni quindici.

Milano, il 19 dicembre 1818,5 6179]

STRASSOLDO."

(N.° 209.) PATENTE d'invenzione accordata ad Eugenio Locatelli per la fabbrica e vendita di un nuovo genere di scarpe e stivali.

N.° 30462-1443.

19 dicembre 1818.

CIRCOLARE.

L'imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

S. M. I. R. A. con sovrana risoluzione 24 aprile p. p. si è degnata di accordare ad Eugenio Locatelli, calzolajo in Milano, una patente di privativa duratura anni cinque, all'oggetto di poter fabbricare e

vendere

esso solo in tutta l'estensione del regno lombardo-veneto un nuovo genere di scarpe é stivali congiunti e lavorati con piccole punte di ferro ribattute dai due lati in vece dell'usata cucitura di canape, di cui egli si è dichiarato importatore.

Nel rendere di ciò consapevole codesta imperiale regia delegazione provinciale viene la stessa incaricata di far registrare ne' proprj uffici l'analogo avviso che si vedrà inserito nella gazzetta di Milano, e ciò a termini del dispaccio dell'art. 5 del regolamento annesso al decreto 24 giugno 1806, sotto l'osservanza delle di cui prescrizioni e norme venne rilasciata la suindicata patente.

Milano, il 19 dicembre 1818.

STRASSOLDO.

Circ. ed Atti 1818, Vol. II, P. LL.

P

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