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(N.° 206.) DICHIARAZIONI riguardo alla classificazione degl' istituti di pubblica beneficenza, quali da essere soccorsi dall' imperiale regio erario, e quali da riguardarsi per istituti privati.

N.° 3o447-1547.

18 dicembre 1818.

CIRCOLARE.

L'imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

S. M. I. R. A. dopo di avere colla sovrana sua risoluzione 6 maggio p. p.° stabilita la p.o classificazione di tutti gl' istituti di pubblica beneficenza esistenti nel regno lombardo-veneto, e determinati i mezzi coi quali supplire alla loro deficienza, con altra risoluzione del 2 ottobre p.o p.o si è degnata di dichiarare per tutte le provincie della monarchia in generale che alla prima classe degl' istituti suddetti i quali hanno diritto d' essere soccorsi dal regio erario appartener debbano quegli stabilimenti che vengono eretti in caso di contagio, epidemia, ecc., e gli stabilimenti degli esposti e dei pazzi; che per gli stabilimenti di queste due ultime specie debba comprendersi ogni anno nei bisogni generali delle finanze l' intiera somma all'uopo occorrente, e che tutte le corporazioni ecclesiastiche che si dedicano

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alla cura degl' infermi sieno considerate e trattate quali istituti privati, con dichiarazione che essi debbano limitare il numero de' prj ammalati secondo i proprj redditi.

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Nel comunicare questa nuova sovrana ri-, soluzione, l'imperiale regia cancelleria aulica riunita con rispettato dispaccio 22 ottobre p. p.o, n.o 22987-2161, ha ordinato che le sia fatto conoscere lo stato delle sostanze di tutti gli stabilimenti di pubblica beneficenza esistenti in queste provincie, coll' indicazione delle sorgenti locali già attivate per supplire ai loro bisogni, e che si eseguisca la separazione della sostanza degl' istituti degli esposti e dei pazzi da quella degli altri stabilimenti, prescrivendo la norma da osservarsi all' uopo e dando altre disposizioni relative.

Per riguardo alla separazione della sostanza degli esposti, il governo ha già prevenute le superiori intenzioni colla circolare 15 luglio p.. p.o, n.o 18150-917.

Sarà dunque da esaminarsi se tra le sostanze degl' istituti di pubblica beneficenza di cotesta provincia ve ne sia alcuna desti-, nata al mantenimento dei pazzi per eseguirne la voluta separazione.

Nella formazione poi dello stato generale delle sostanze di tutti i pii istituti essendo stata incaricata, l'imperiale regia, direzione

generale di contabilità, le imperiali regie delegazioni restano incaricate di somministrare alla medesima tutte le notizie e i lumi che loro venissero all' uopo da essa richiesti, e. di affrettare la trasmissione dei conti consuntivi 1817 delle congregazioni di carità che non fossero stati ancora presentati.

Intanto per loro notizia ed intelligenza si comunica in copia alle imperiali regie delegazioni il succitato dispaccio dell' imperiale regia cancelleria aulica riunita, riservandosi il governo di compartire poi quelle ulteriori disposizioni che a norma del medesimo si troveranno del caso.

Milano, il 18 dicembre 1818.

PER IMPEDIMENTO DI SUA ECCELLENZA
IL SIGNOR CONTE PRESIDENTE,
GUICCIARDI.

In relazione all' aulico dispaccio 21 maggio anno corrente, n.° 3505-286, col quale venne comunicata al governo la venerata sovrana risoluzione 6 maggio portante la classificazione di tutti gli stabilimenti di pubblica beneficenza esistenti nel regno lombardo-veneto, e colla quale furono stabiliti i modi con cui supplire alle loro deficienze, si previene il medesimo che la M. S. con

posteriore venerata risoluzione del 2 ottobre corrente si è degnata di stabilire per tutte le provincie della monarchia in generale che alla prima classe degli stabilimenti di pubblica beneficenza, i quali hanno diritto d'essere soccorsi dal regio erario, appartener debbano quegli stabilimenti i quali vengono eretti ne' casi di contagio, di epidemia, o quando si diffondono malattie popolari, ovvero quando si sviluppa in modo pernicioso il mal venereo, in tempi di peste, di epizoozia, e generalmente in tutti quei casi nei quali viene minacciato da vicino il bene generale dello stato; come pure gli stabilimenti degli esposti e quelli de' pazzi. Riguardo ai primi, vuole S. M. che si osservi quanto si praticò fin qui rispetto ad essi : relativamente agli stabilimenti degli esposti e de' pazzi, che si debba ogni anno previamente calcolarsi e comprendersi nei bisogni generali delle finanze tanto nelle provincie tedesche che nelle italiane della monarchia l'intero importo a tal uopo occorrente.

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Ha inoltre ordinato la M. S. che tutte le corporazioni ecclesiastiche che si dedicano alla cura degl' infermi siano considerate e trattate quali istituti privati, e che venga loro quindi prescritto di limitare il numero de' loTo ammalati secondo i proprj redditi.

Vuole pure S. M. che si vegli attentamente per prevenire ogni malversazione ed abuso nell' amministrazione delle sostanze degli stabilimenti di pubblica beneficenza.

In seguito a questa venerata sovrana risoluzione ed a fine di procedere colla maggior possibile uniformità in questo argomento secondo l'espressa intenzione di S. M., il governo dovrà prima di tutto rilevare e far conoscere le sostanze di tutti gli stabilimenti di pubblica beneficenza esistenti nel territorio da esso dipendente, non che le sorgenti locali già attivate per supplire alle loro deficienze.

La sostanza di esclusiva spettanza degl'istituti degli esposti e de' pazzi verrà separata da quella degli altri stabilimenti, ed i proventi della medesima verranno loro lasciati pei loro bisogni.

Ove poi la sostanza dei detti istituti si trovasse in tutto od in parte confusa con qualche stabilimento locale di pubblica beneficenza, in tal caso, dopo un maturo esamé sulla provenienza della sostanza medesima e sulle altre circostanze di ciascuno stabilimento, si dovrà stabilire, mediante un calcolo possibilmente esatto e conforme ai principj d' equità e di giustizia, la quota alla quale possano aver diritto gl' istituti così detti universali o della prima classe, per quindi separarla,

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