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verranno ad esse, debbano esse medesime rassegnarle di mano in mano e senza indugio all'imperiale regio governo.

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Milano, 8 dicembre 1818. 12.

STRASSOLDO.

(N.° 201.) PARTECIPAZIONE dell' abolizione del diritto d'albinaggio fatto da S. M. d'ambe

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le Sicilie per tutti quegli stati che non esercitano un tal diritto coi di lei sudditi.i

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L'imp. regio tribunale d'appello generale alle imperiali regie autorità giudiziarie delle provincie lombarde.

Dall' imperiale regia cancelleria intima di corte e di stato venne portato a notizia dell'imperiale regio supremo tribunale di giustizia essere abolito nel regno delle Due Sicilie in virtù di rispettivo decreto dato a Napoli il 12 agosto anno corrente, inserito in quel giornale

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-n.o 201 del 24 agosto medesimo, il diritto di albinaggio in ordine a tutti quegli stati presso cui lo stesso diritto non fosse messo in pratica contro i sudditi di S. M. d'ambe le Sicilie.

Il tribunale d'appello generale, in 'esecuzione degli ordini abbassati dal senato lombardo-veneto del mentovato supremo tribunale, notifica per ugual fine a tutte le autorità giudiziarie dipendenti da esso appello la sopra espressa disposizione della prefata M. S. il re delle Due Sicilie, a loro lume e contegno, onde non venga menomamente esercitato in questi stati tale diritto d'albinaggio contro i sudditi del regno delle Due Sicilie, in corrispondenza altronde ai veglianti termini del codice civile universale austriaco.

Milano, 11 dicembre 1818.

PATRONI, PRESIDENTE.

SARDAGNA, VICEPRESIDENTE.

CARLI, CONSIGLIERE,

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(N.° 202.) COMUNICAZIONE del decreto sovrano 19 novembre, con cui i coscritti che si fanno supplire all'armata restano esenti da ulteriore garanzia tosto che i loro supplenti siano stati accettati al corpo.

14 dicembre 1818.

N.° 30449-5016.

CIRCOLARE.

L'imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Essendosi degnata S. M. l'imperatore e re, sopra rapporto del consiglio aulico di guerra, di approvare che nel regno lombardo-veneto i coscritti che si fanno supplire all' armata sieno esenti da ulteriore garanzia tostochè i loro supplenti siano stati effettivamente accettati al corpo, si rimette a copia del relativo aulico dispaccio per l'opportuna intelligenza e norma.

Milano, il 14 dicembre 1818.

STRASSOLDO.

Copia dell' aulico dispaccio in data di Vienna 19 novembre 1818 diretto all' imperiale regio governo di Milano.

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S. M. l'imperatore e re, sopra, rapporto del consiglio aulico di guerra, si è degnata di approvare che nel regno lombardo - veneto i coscritti che si fanno supplire all'armata siano esenti da ulteriore garanzia tosto che i loro supplenti siano stati effettivamente accettati al corpo..

Di conformità a questa sovrana risoluzione dovrà cessare d'ora in avanti, seguíta che sia l'ammissione del supplente, qualsisia garanzia per parte del requisito; e però non si dovrà più attenersi al regolamento del cessato regno d'Italia provvisoriamente ritenuto in vigore, e segnatamente all'art. 199, ma bensì alla suindicata risoluzione sovrana e al sistema vigente nelle altre provincie della monarchia, secondo il quale il supplito dopo l'avvenuta accettazione del supplente non è tenuto a garanzia se non nel caso unico in cui risulti che all'atto della presentazione di quest'ultimo abbia avuto luogo fra ambedue questi individui frode od inganno.

Circ. ed Atti 1818, Vol. II, P. II.

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(N° 203.) PROVVISIONE da ammettersi nei contratti d'appalto delle sussistenze militari.

15 dicembre 1818.

N.° 30215-4962.

CIRCOLARE.

L'imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Per intelligenza e norma di codesta regia delegazione le si accompagna una copia di un ordine dell'imperiale regio comando militare diretto a tutt'i magazzini di provianda della Lombardia, relativamente al tanto per cento di provvisione da ammettersi nei contratti di appalto delle sussistenze per semestre, non che riguardo alle pene che dovranno subire gli appaltatori qualora venisse scoperto che il pane non fosse formato colle qualità prescritte. Milano, il 15 dicembre 1818.

STRASSOLDO.

Ordine del comando generale diretto ai magazzini della Lombardia il 18 novembre 1818.

Il consiglio aulico di guerra, di concerto colla cancelleria aulica sull' appalto delle proviande militari, ha prescritto il 4 corrente L. A., n.° 5074, come segue:

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