Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

sono attualmente ridotti i reggimenti austroitaliani, avverte non essere per ora possibile l'accordare più i soliti congedi temporarj, da rimettersi poi in corso allorchè in alcun modo i reggimenti medesimi siano ridotti a numero e forza sufficiente.

Ne segue pertanto che codesta delegazione dovrà per ora ommettere; e sino a nuovo avviso, di presentare al governo gli elenchi riferibili agl' individui petenti congedo per circostanze di famiglia, pei quali non si faceva luogo ai permessi illimitati se non erano in grado di adempiere alle condizioni per l'assoluta dimissione. Nei soli casi però sommamente speciali di straordinaria necessità presso le famiglie di qualche soldato starà a codesta delegazione, il rivolgersi al governo pei necessarj provvedimenti; come pure non mancherà essa di continuare ad innoltrare le domande di congedo di coloro pei quali viene offerto l'adempimento delle prescritte condizioni, o per cui fu consegnato già alcun individuo in via di misura di polizia, e venga provata l' inabilità al pagamento delle spese di vestiario."

Milano, il 26 novembre 1818.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

il

(N. 197.). AVVERTENZE. onde procurare it miglioramento dei contratti per le esattorie

comunali.

[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]

L'imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Le ispezioni che per parte del governo e della congregazione centrale si sono fatte sui contratti attualmente vigenti per le esattorie comunali hanno dato a desiderare che parecchi di essi vengano nelle nuove delibere migliorati in favore de' comuni. Mentre però il governo si tiene sicuro che a questo intento mireranno quando ne sarà tempo le sollecitudini delle congregazioni provinciali per tutti que' comuni al cui interesse non si mostrano gli attuali contratti bastevolmente favorevoli, ed ha pur luogo a lusingarsi del pari utile risultato in vista massimamente delle migliorate circostanze de' tempi, trova opportuno di raccomandare frattanto alcune avvertenze che possono appunto giovare al miglioramento de' contratti suddetti e servire anco ad eliminare ogni successivo contingi bile difetto nella legalità degli atti, che riposar deve sulla piena esecuzione della sovrana patente 18 aprile 1816..

L'esperienza ha fatto conoscere che laddove si è praticato in tempo la pubblicazione delle cedole prescritte dall' art. 2 della patente suddetta, più facile fu il rinvenimento

degli esattori, è più vantaggiose ne riuscirono le condizioni. Le imperiali regie delegazioni richiameranno quindi i cancellieri del censo alla più esatta osservanza di questa prescrizione, e li renderanno nel tempo istesso risponsabili di qualunque loro negligenza nell'assistenza che sono in dovere di prestare ai deputati comunali dipendentemente dalle operazioni che a'medesimi incumbono in forza del disposto negli articoli 3 e 4 della patente medesima.

Siccome non a tutti gli atti d'asta specialmente pe' contratti separati si sono viste unite le cedole invitatorie e la relazione delle fatte pubblicazioni, così non dovrà ommettersi di prescrivere ai cancellieri suddetti l'immancabile osservanza degli articoli 7 e 8 della patente ripetuta, e l'unione agli atti d'asta delle dette cedole e certificati di pubblicazione, onde le congregazioni provinciali siano in nessun caso abilitate a verificare se nulla siasi ommesso per la piena esecuzione della legge.

Essendo poi anco sembrato che le pratiche portate dagli articoli 15 16 e 17 della patente più volte indicata non siansi bene conosciute da tutte le deputazioni comunali, sarà opportuno d'insistere perchè non vengano mai dimenticate, siccome quelle che assicurando sempre un'offerta qualunque possano molto contribuire a migliorare la condizione de contratti chu

Milano, il 30 novembre 1818.

STRASSOLDO.

( N.o, 198.) RICHIAMATE all' osservanza le precedenti disposizioni onde ottenere la pronta percezione delle tasse giudiziarie,

30 novembre 1818.

N.° 8814.

CIRCOLARE

L'imp. regia direzione del demanio, ecc. ai signori ufficiali tassatori 'presso gli imp. regj tribunali di prima istanza, ed ai signori cancellieri tassatori presso le imperiali regie preture.

[ocr errors]
[ocr errors]

Con decreto 27 giugno p. p., n.° 96532392 C., l'imperiale regio governo ha fatto conoscere a questa direzione due circolari n. 4322, diramate dall' imperiale regio tribunale d'appello a tutte le imperiali regie prime istanze giudiziarie e a tutte le imperiali regie preture urbane, da tenersi affisse alle porte delle rispettive cancellerie, acciò le parti ed i patrocinatori debbano esattamente attenervisi, e non possano allegarne ignoranza. Dispone la prima delle dette circolari che tutti gli atti da rimettersi ad istanza di parte, colla posta, alla controparte vengano, consegnate alla parte istante col mezzo dell'ufficiale tassatore, e che producendosi dei libelli i quali possano dar luogo a requisitorie, e che

abbiano da intimarsi, i patrocinatori vi uniscano, oltre i duplicati occorrenti, anche una rubrica per iscrivervi la relazione della seguita

intimazione.

[ocr errors]

La seconda circolare incarica le imperiali regie preture urbane d'istruire i loro uffici, acciò trasmettano all' ufficiale tassatore presso il rispettivo loro tribunale tutti indistintamente gli atti tassabili, compresi i duplicati da restituirsi, non che le copie da rilasciarsi ad istanza delle parti.

Lo scopo delle dette circolari è quello della più pronta, e facile percezione delle tasse giudiziarie, del bollo e del porto tauto per le intimazioni che si fanno per mezzo della posta in altre giurisdizioni, quanto per quelle che dall'autorità giudiziaria si fanno per mezzo di requisitoriali. Nel caso pertanto in cui si rilasciano alla parte gli atti perchè ne faccia seguire l'intimazione alla controparte col mezzo della posta, devono contemporaneamente alla consegna degli atti esigersi tutte le tasse competenti, compresa quella della intimazione che si opera colla consegna del piego che si fa dall'ufficio postale alla controparte.

Rispetto poi alle requisitoriali, pervenendo all'ufficio delle tasse l'istanza corredata della rispettiva rubrica, si devono annotare dal tassatore del tribunale requirente le competenti

[ocr errors]
« ZurückWeiter »