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3. Se la sentenza porti qualche tassa a carico della sostanza del condannato.

La prelodata imperiale regia cancelleria au-. lica riunita convenendo nel parere di questo governo si è compiaciuta di abbassare con decreto 12 ottobre p. p.o, n.o 21874-2233, le seguenti risoluzioni;

Quanto al 1.o dubbio,

Che essendo disposto nei §§ 534 e 535 del codice dei delitti che il condannato debba soltanto risarcire quelle spese che si dovettero per lui sostenere durante l'arresto d' inquisizione, e non già quelle che potrebbero occorrere nel tempo entro cui egli sofferse la pena, non vi è motivo di stabilire altra norma per le gravi trasgressioni politiche; ciò che può anche inferirsi dal riflesso che un condannato tanto in via politica, quanto in via criminale porta il peso ex ratione publica ed in espiazione della violata legge, e perciò non dev'essere tenuto a verun risarcimento, di cui altronde lo stato non avrebbe bisogno, giacchè tutte le spese della punitiva giustizia vengono nel regno lombardo-veneto sopportate dal pubblico tesoro.

Per la misura poi delle spese di mantenimento di un imputato anche per gravi trasgressioni politiche stanno ferme le dichiarazioni già espresse col decreto 25 luglio 1816,

n.o 32482-7883 della commissione aulica centrale d'organizzazione, e comunicate col gover nativo 'dispaccio 10 agosto detto anno, n.o323852317, giusta le quali può esigersene il rimborso in misura di quanto fu realmente speso, quando anche la somma oltrepassaese i cinque carantani fissati nel § 450.

Per riguardo al secondo quesito,

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Che essendo negli articoli 446 al 449 indicate nominatamente le spese che dal tribunale devono esser sostenute e rimborsate in seguito dall'inquisito sulle di lui sostan ze, ne consegue naturalmente che tutto ciò che non venne in detto articolo nominato non possa formare un soggetto di debito e di risarcimento a carico dell' imputato, ma che debba in veće entrare nella categoria di quelle spese che vengono soddisfatte sui fondi assegnati per l'esercizio della giustizia in generale; che quindi nemmeno le spese occorribili per gli accessi dei giudici (i 'quali d'altronde devono prestare sinora las loro opera senza verun compenso ) possono ripetersi dall' inquisito, non essendo le medesime indicate tra quelle da rimborsarsi.

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Sul terzo dubbio finalmente fu" deciso che se la legge nella II parte del codice penale non ha imposto, nè fatto cenno di alcuna tagsa

in oggetti di gravi trasgressioni politiche, non possa ora la medesima esser applicata,

H governo deduce a notizia di codesta imperiale regia delegazione provinciale le premesse auliche dichiarazioni per, opportuna norma, nei contingibili casi.

Milano, il 13 novembre 1818.

STRASSOLDO.

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(N. 188.) La consegna dei delinquenti già *condannati in estero stato e qui detenuti, può essere accordata dall' autorità politica senza intervento della giudiziaria.

16 novembre 1818.

N.o, 27751-3216 P.

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CIRCOLARE.

L'imp. regio governo alle imperiali regié delegazioni provinciali.

Sopra proposizione di questo imperiale regio governo, il senato del supremo tribunale di giustizia in Verona con decreto 21 ottobre p. s. comunicato da questo tribunale d'appello mediante nota 4 corrente

n.o 11346, ha riconosciuto che nel caso di individui esteri già condannati in estero stato, e che qui siano detenuti in istato di fuga dal luogo della pena, non è applicabile il § 33 del codice penale, nè la relativa appendice, e che quindi la consegna de' medesimi all' estero può essere accordata ed effettuata dall'autorità politica senza intervento della giudiziaria.

In conseguenza di tale principio venendo arrestati simili individui in queste provincie, non saranno rimessi al rispettivo tribunale criminale come era stato in generale prescritto,.riguardo agl' inquisiti esteri per fatti commessi in estero stato colla risoluzione gover,.. nativa 22 giugno p..p.o, n.° 7405-606, comunicata alla direzione generale di polizia, madovrà farsene semplicemente rapporto al governo, ed attendersi dal medesimo la decisione.

Tanto si partecipa a cotesta delegazione per opportuna sua intelligenza e norma all' evenienza del caso.

Milano, il 16 novembre 1818.

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PER IMPEDIMENTO DI SUA ECCELLENZA+

IL SIGNOR CONTE PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

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( N.o 189.) DISPOSIZIONI relative all esecu zione della notificazione di questo giorno risguardante il trattamento degli esteri individui che sortono dagl' imperiali regj eserciti, come pure dei loro figli e mogli.

17 novembre 1818.

N.° 27020-3126...

CIRCOLARE.!

L'imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Per l'opportuna intelligenza e per la corrispondente pubblicazione e diramazione in codesta provincia si rimettono all' imperiale regia delegazione provinciale alquanti esemplari della notificazione governativa 17 corrente novembre portante la risoluzione sovrana 25 agosto 'p.'p.o, che riguarda il trattamento degli esteri individui i quali sortono dagl' imperiali regj eserciti senza conservare un carattere militare in quanto ai diritti ed obblighi inerenti alla cittadinanza austriaca.

L'imperiale' regia cancelleria aulica' riunita nell' abbassare la venerata sovrana risoluzione ha inoltre comunicato le seguenti disposizioni :

In conformità di questa sovrana risoluzione saranno da trattarsi in avvenire quegli ufficiali nati esteri che o effettivamente servono

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