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CIRCOLARI ED ATTI DELLE AUTORITÀ

GIUDIZIARIE ED AMMINISTRATIVE, ecc.

N. 9.

(N.° 183.) ISTRUZIONI intorno al modo di trattare gli affari relativi alle sussistenze mi

litari.

5 novembre 1818.

N.° 25816-3979 P.

CIRCOLARE.

L'imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Con aulico decreto 3 scorso settembre n.o 16353-1451, l' imperiale regia cancelleria riunita rilevò varj difetti dall'esame dei diversi contratti d'appalto per le sussistenze militari stati rassegnati nel passato anno dai varj governi della monarchia, ed ingiunse le discipline e norme colle quali rimediare ai medesimi nel tratto successivo. Essendo in seguito stato abbassato simile dispaccio anche dall' imperiale regio consiglio di guerra all'imperiale regio comando generale, vennero di concerto combinate le analoghe istruzioni, Circ. ed Atti 1818, Vol. II, P. II.

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che dovranno servir di norma sul proposite tanto alle imperiali `regie delegazioni, quanto agli uffici di provianda.

Tali istruzioni, che dall' imperiale regio comando militare furono già diramate agli uffici da lui dipendenti, sono quelle che qui si uniscono in copia. Dovrà quindi codesta imperiale regia delegazione provinciale, allorquando avranno luogo le nuove trattative attenersi alle medesime in tutto ciò che si riferisce agli appalti di cui trattasi, onde pienamente siano eseguite le superiori pre

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In seguito alle determinazioni prese di concerto col ministero delle finanze e colla canaelleria aulica riunita, il consiglio aulico di guerra con rescritto 13 corrente: settembre, n° 4224, comparti de seguenti istruzioni intorno al modo - di trattare gli affari relativi alle sussistenze : militari:

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1. D'ora innanzi non soltanto non si dovrà più attribuire alcun pregio od alcuna preferenza particolare al conseguimento de contratti per anni intieri, ma stipulare anzi i

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detti contratti soltanto pel primo semestre e pel termine di tre o tutt' al più di sei mesi.

Rimane in queste provincie riservato al comune consenso dell' imperiale regio, governo e di questo comando militare di fissare ła durata de' contratti di coerenza a tale massima si riserva l'imperiale regio comando ed il governo d'indicare ciò che potrà esser relativamente a questo punto, prima opportuno sempre della ricorrenza delle nuove trattative d'appalto.

2. Il prezzo adequato, su cui vogliono esser basate le trattative, debb'essere stato rilevato nel modo più esatto prima d' iniziaré le trattative stesse. A tal fine richiedesi che le cedole de' prezzi di mercato, quali giusta il prescritto incumbe l'obbligo ai magazzini di sussistenza di trasmettere da tutte le piazze in cui sussiste il bisogno di vettovagliare Ja truppa, siano collettivamente. inscritte in un apposito registro, rimontando indietro fino all'epoca di un mese prima del giorno destinato alle trattative, e si potrà quindi desumere il prezzo medio positivo.con tutta la necessaria precisione da così fatti registri. Ne' luoghi più grandi, ove (come si usa in tutte le altre provincie della monarchia ) i prezzi vengono espressi in tre qualità, prima, media ed infima, saranno da riportarsi sui

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registri i prezzi della prima e della media qualità, e fatta la somma e fatta la somma di amendue da stabilirsi in appresso il prezzo adequato sul quale verranno basate le trattative.

Ove all'incontro non è praticata siffatta classificazione, non dovrà neppure esser permesso di far arbitrariamente in sui registri una simile ripartizione in prezzi massimi e medj, ma converrà di attenersi strettamente ai prezzi singoli indicati nelle cedole di mercato.

È vietatò una volta per sempre alle commissioni incumbenzate delle trattative di rilevare soltanto summariamente i prezzi del giorno in cui assumonsi le trattative, o di farsi trasmettere de' certificati sommarj in cui l'adequato non sia dimostrato mediante la specifica de' singoli prezzi.

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Il capo contabile del magazzino, o in di Tui difetto gl'impiegati addetti all'azienda delle sussistenze militari intervenienti alle trattative 'd'appalto sono risponsabili per qualunque differenza che provenisse sia da una qualche ommissione od aggiunta nella lista de' prezzi durante la surriferita epoca prescritta d'un mese indietró sino al giorno dell'iniziativa →delle trattative, come per qualunque errore di computo.

3. Un difetto, quale in varj casi è venuto a dimostrarsi, è quello che trattandosi di siti

del

prezzo molino col tale spesa

ove il numero de' molini esistenti non basta al bisogno, ed era permesso per conseguenza di aggiungere all' adequato anche la spesa di trasporto dal diffalco del valore della crusca, fu computata esclusivamente dai molini più lontani, in luogo di calcolare e stabilire per base la distanza media de' diversi molini che nel 1816 vennero impiegati pel bisogno delle

stazioni.

Qualora venisse di nuovo a scoprirsi una simile irregolarità, sarà imputata esclusivamente al capo contabile del magazzino che assiste alle trattative, incumbendo a questo il dovere di verificare la giusta proporzione di codesta spesa dai proprj conti.

4. Giusta la prescrizione vigente doveva in allora soltanto esser aggiudicata una preferenza agli offerenti per contratti della durata di dieci a dodici mesi sopra quelli che esibiváno di contrarre l'obbligo della fornitura delle sussistenze per soli tre, a quattro mesi, quando i prezzi e le condizioni offerte dai primi non eccedevano che del 2 per 100 tutt' al più le offerte degli altri.

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Al fine di ottenere sicura e fondata prova di aver attinto questo scopo, avrebbe bisognato d'intraprendere in separato le trattative tanto per la minore, quanto per la

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