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All' oggetto però che non siano molestati i tribunali d'appello con troppo frequenti o meno ponderate ricerche, fu contemporaneamente stabilito che non possano le delegazioni provinciali rivolgersi in tali casi direttamente al tribunale d'appello, ma debbano farne circostanziato e documentato rapporto al governo per quelle comunicazioni che dopo l'esame dell'affare trovasse il medesimo opportuno di fare al rispettivo tribunale di appello.

Tale suprema disposizione viene partecipata alle imperiali regie delegazioni provinciali perchè serva loro di norma all'evenienza del caso.

Milano, il 28 ottobre 1818.

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(N. 181.) LA pensione ai militari in ritiro da decorrere soltanto dal giorno in cui ricevettero la cartella provvisoria di ritiro..

28 ottobre 1818.

N.° 26249-4092.

CIRCOLARE.

L'imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

L'aulico consiglio di guerra accordò che i militari conosciuti inabili al servizio in forza della rivista generale del 1814, e quindi compresi nel lavoro generale dei ritiri, abbiano ad essere pagati della rispettiva competente pensione non già dal giorno in cui ne fanno la domanda, ma bensì dal giorno in cui ricevettero la cartella provvisoria di ritiro.

Perchè poi abbia ad avere effetto questa benefica disposizione, è mestiere che tutti i militari che trovansi nella detta circostanza presentino personalmente al comando di piazza le loro cartelle provvisorie, e, come richiede quest' imperiale regio comando generale militare, non più tardi della fine del prossimo venturo gennajo...

A tal uopo s' incarica codesta delegazione di far nota il più presto che sia possibile nella provincia questa concessione superiore

per mezzo dei cancellieri censuarj, delle deputazioni comunali e dei parrochi, affinchè ognuno che ne abbia interesse possa affrettarsi ad approfittarne.

Milano, il 28 ottobre 1818:

STRASSOLDO.

(N.° 182.) INGIUNTO ai presidenti dei tribunali ed ai pretori di non ammettere altri impiegati, fuori di quelli contemplati nella pianta stabile, degli ascoltanti ed alunni approvati.

N.° 11188-4126.

30 ottobre 1818.

CIRCOLARE.

L'imp. regio tribunale d'appello generale alle imperiali regie prime istanze delle provincie lombarde.

Malgrado che da sè stessa si appalesi cessata la facoltà stata attribuita af presidenti ed ai pretori dalla circolare 20 febbrajo anno corrente, n.o 779, la quale tendeva ad assicurare l'andamento dei tribunali e delle preture nella circostanza straordinaria della loro prima attivazione, si è dovuto tuttavia

rimarcare da questo tribunale d'appello che presso alcuni tribunali ed alcune preture si assumono e si conservano degl' impiegati pei quali non è intervenuta la superiore autorizzazione.

Deve perciò lo stesso tribunale d'appello richiamare l'attenzione di tutti i presidenti e pretori a che, fuori degl' impiegati nella pianta stabile, degli ascoltanti e degli alunni come tali approvati, degl' individui espressamente designati dalla superiore autorità a rimpiazzare dei posti vacanti, od a prestarc uno straordinario interinale sussidio, non vengano ammesse altre persone all'esercizio di veruna incumbenza, il che compromette insieme la legalità degli atti, il secreto d' ufficio e l'interesse delle persone medesime, le quali non otterrebbero verun compenso pei loro travagli.

Nè l'introduzione di simili persone potrebbe venir giustificata pel caso di malattia o di morte di qualche impiegato nella pianta stabile, mentre l'obbligo che hanno gl' impiegati addetti a ciascun tribunale e pretura di sussidiarsi a vicenda può abbastanza e generalmente supplire alla evenienza del bisogno, ed anche nel suddetto caso, se pure si verificasse la mancanza per morte o per malattia di qualche impiegato che fosse unico

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nelle sue incumbenze, nè vi fossero altri che potessero supplirlo, l'assunzione di qualunque sostituto, che fosse indispensabile ed ur gente a farsi, dev'essere immediatamente notificata a questo tribunale d'appello per ottenerne la conferma.

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Si rammenta finalmente ai tribunali ed alle preture che anche per gl' impiegati assunti in via straordinaria non devono ommettere di volta in volta l' informazione risguardante l'epoca in cui la loro opera sia stata intrapresa e terminata.

Milano, il 30 ottobre 1818.

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