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Per ovviare a simile abuso, che è contrario a quanto s'ingiunge a simili individui, all'atto del loro congedamento, e che degrada la dignità del soldato austriaco agli occhi del pubblico, il consiglio aulico di guerra ha diramato a tutti i comandi generali una circolare, il di cui tenore, giusta la fattane comunicazione dall' imperiale regia aulica cancelleria riunita, è il seguente:

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Ogni qual volta occorre o direttamente » presso i reggimenti, oppure anche presso » la casa degl'invalidi di congedare per re>> carsi all'estero un invalido reale, suddito » di estera potenza, si avrà cura di com

prendere questo individuo alla prima oc»casione di un trasporto di truppa, onde

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egli non abbia a mancare di sussistenza » nè abbia pretesto per andare mendicando. >> Con questo trasporto il congedato proy» veduto di mezzi di sussistenza verrà con» dotto vicino al confine il più che sia pos>>sibile.

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» Solo in vicinanza di questo, e non pri»ma, laddove cioè abbia la sua residenza » d'ufficio o un commissario di guerra, » un uditore, o un impiegato alle sussi»stenze militari, sarà ad esso rilasciata, oltre >> al mantenimento che gli occorre pel tempo » che gli rimane a sortire dagli stați austriaci,

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» la gratificazione d'uso, o il suo surrogato, » o il viatico, secondo che l' uno o l'altra ad » esso si competa.

>> Questa gratificazione, suo surrogato o » viatico sarà sempre pagato in danaro nelle » mani del congedato, e in danaro verrà » pure pagato, incominciando dal 1.° novem»bre p.v., anche in quelle provincie nelle >> quali trovasi legalmente in corso la carta

» monetata.

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» Tutto ciò che debb' essere eseguito in >> conformità di quest' ordine, sarà anche » espressamente inserito nel congedo dell' in» valido, onde all'estero si possa esser con» vinti che l'Austria nel ritornare ai loro fo» colari gl' invalidi esteri che lo desiderano,

non solo non lascia di provvederli sino al >> confine di mezzi di sussistenza, ma li for>> nisce ben anche di gratificazioni in danaro » sonante, di viatico od altro, onde possano procurarsi anche al di là del confine pei primi momenti i mezzi per vivere. »

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>>

Troppo interessando che anco per parte civile si concorra al conseguimento dello scopo che si propone l'imperiale regio con- " siglio aulico di guerra, s'incarica codesta imperiale regia delegazione di portare sull' argomento la particolare di lei attenzione, affinchè gl' individui, de' quali si parla, non si

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trattengano vagabondi sul territorio confimante o questuandovi, od unendosi a persone sulle quali cada sospetto di turbamento della pubblica tranquillità. Ciò per altro non vuolsi estendere per modo che in generale simili individui, già dispostissimi a ripatriare, non possano trattenersi ai confini per qualche istante e per legittimi motivi. In questo caso anzi sono da aversi per loro i debiti riguardi di umanità, onde altrimenti adoperando non abbiano motivo al loro ritorno in patria di querelarsi de' cattivi trattamenti di un governo al quale hanno eglino sagrificato i loro anni e le loro forze migliori. Milano, 8 ottobre 1818.

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( N.o 170. )' SCHIARIMENTI al quesito settimo della circolare 18 aprile p. p.o in oggetti di pubblica amministrazione: al

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L'imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

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Qualche imperiale regia delegazione ha dos mandato, 1.o quale sia lo scopo preciso per cui al n.° 7 delle dimande e risposte comunicate colla circolare 18 aprile pross. pass., n.° 8679-1500, fu stabilito che gli atti delle sessioni della congregazione di carità debbano essere sottoposti al visto degl' imperiali regj cancellieri censuarj; 3.° se per ciò i cancellieri suddetti debbano intervenire alle sessioni delle congregazioni di carità; 3.o se continui tuttora il diritto in uno dei deputati all' amministrazione comunale di formar parte delle congregazioni di carità, e 4.o se resti ferma tuttora la massima che la presidenza delle congregazioni di carità, ove non evvi imperiale regio delegato o podestà, spettar debba al membro più anziano delle congregazioni suddette, a termini dell'art. 6 del decreto 25 novembre 1808 e della circolare 13 ottobre 1816, n.° 36900-2224.

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Riguardo al primo punto si è dichiarato che l'oggetto pel quale si sono sottoposti al visto degl' imperiali regj cancellieri censuarj gli atti di sessione delle congregazioni di carità si è quello di mettere in grado i cancellieri medesimi di rilevare se per avventura emerga dagli atti predetti qualche irregolarità, onde abbiano, come è dovere di loro istituto, in ogni caso di simile natura a farne soggetto di rapporto all' autorità superiore per que' provvedimenti che potessero essere del caso. Sul secondo si è risposto negativamente, affermativamente sul terzo, e così sul quarto; coll' avvertenza però che in occasione delle sessioni, qualora mancasse il membro più anziano di tutto il corpo', la presidenza delle congregazioni di carità debba esser assunta dal più anziano fra i présenti, non avuto riguardo a qualunque altra qualità che concorresse in alcuno di loro.

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Consimili domande potendo esser fatte a codesta imperiale regia delegazione per parte delle autorità e dei funzionarj da lei dipendentile si comunicano pertanto le succennate dichiarazioni, perchè al caso le servano di normas e di direzione, m

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STRASSOLDO...

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