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2) Che la Che la sentenza venga prodotta is originale, e che venga attestato o nella requisitoria del giudice che l'ha pronunciata, o mediante certificato d'ufficio del giudice stesso, allorchè la domanda d'esecuzione è presentata dalla parte, essere la sentenza passata in cosa giudicata ;

3) L'esecuzione ha luogo in tanto solamente in quanto anche alle sentenze dei giudici di questo regno venga in egual modo e senza veruna difficoltà datà esecuzione dai giudici del paese in cui la sentenza fu pronunciata; ciò che però si presume sin tanto che non vi abbia un particolare motivo per dubitare.

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§ 2. Se il giudice di prima istanza non trova in tutti questi riguardi difficoltà a determinarsi per la concessione o ricusa dell' ese cuzione, egli dà corso da sè solo alla domanda di esecuzione senza ricercare le superiori istruzioni. Presentandoglisi poi dei dubbj, su cui nemmeno le maggiori dilucidazioni ricercate previamente alla parte o al giudice estero valessero a tranquillarlo, può domandare istruzione al tribunale d' appello, il quale secondo le circostanze gliela dà immediata mente, o sottopone gli atti al seuato lombardo veneto del supremo tribunale di giustizia. fuf

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3. In generale i giudici, del regno lombardo-veneto non procedono mai d'ufficio per l'esecuzione delle sentenze pronunciate nell'estero, ma unicamente secondo le gene-. rali prescrizioni del regolamento civile, Perciò è a carico del creditore di chiedere e di sollecitare i singoli gradi dell'esecuzione, di specificarne, esattamente, l' oggetto, di procu rarsi ciò che sarà stato riscosso pel suo credito, e di costituire a tal uopo nel luogo, del giudizio un procuratore pel caso di sua assenza, intorno alle quali cose il giu dice lo istruisce, occorrendo, mediante decreto attergato alle sue istanze, o esprime i neces sarj rilievi nella risponsiva al giudice estero. Se però questo nella requisitoria ha indicato con precisione l'oggetto da sottoporsi ad esecuzione, fa eseguire senz' altro quella dispo sizione che tende ad assicurare al creditore il diritto di pegno sull' oggetto medesimo. § 4. In egual modo anche i giudici del regno lombardo-veneto nelle cause presso di loro pendenti devono, ad istanza delle parti, col mezzo di lettere requisitorie ricercare i giudici esteri, quando non sia già noto che sogliono essi ricusare ogni sussidio di giustizia.

§ 5. Vien esercitata la più rigorosa rappresaglia contro quei giudici esteri che ricusano l'esecuzione delle sentenze pronunciate in

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questi stati, o vi frappongono difficoltà in pregiudizio del creditore austriaco. A tal fine tutte le doglianze appoggiate a fondamento che in prima o seconda istanza fossero state mosse dai sudditi di questi stati contro le magistrature estere a motivo della ricusata esecuzione, vengono sottoposte al senato lom bardo-veneto del supremo tribunale di giustizia, a cui spetta di daré le disposizioni adat táte alle circostanze. Mentre in adempimento dell' aulico decreto 9 settembre andante del sopra lodato senato si comunicano tali prescrizioni alle prime istanze, subordinate, se ne ordina ad esse l'esatta osservanza all' eve nienza de' casi.

Milano, il 25 settembre 1818.

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No 162. ) A1 pra icanti stipendiati promossi ad un impiego' con soldo non si accorda il dietim per l'andata alla loro destinazione.

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L'imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Ritenuto che allorquando i praticanti stipendiati ottengono un impiego con soldo vengono a migliorare la loro condizione tanto dal lato dell' interesse, quanto rispetto al ràngo, S. M. con sovrana risoluzione 3 agosto p. p. ha determinato che per l'avvenire non debbasi più accordare ai medesimi il dietim per miglio per l'andata al luogo della loro destinazione.

In eseguimento degli ordini dell' imperiale regia camera aulica generale portati da dispaccio 14 del suddetto mese, n.o 10827, si rende di ciò intesa questa imperiale regia delegazione per conveniente sua notizia e perchè ne faccia analoga comunicazione a quelli dei sopraccennati praticanti che si trovassero ne' di lei uffici o in altri da essa dipendenti.

Milano, il 25 settembre 1818.
STRASSOLDO.

(N° 163.) BENI oppignorati e ceduti al co-, mune col retrodato delle relative partite anteriormente alla sovrana patente 18 aprile 1816 cedono a vantaggio e pericolo del medesimo.

26 settembre 1818.

N. 23912-733 P.

CIRCOLARE.

L'imp. regio governo alle imperiali regie. delegazioni provinciali.

Si comunica per norma e direzione a codesta imperiale regia delegazione provinciale la seguente sovrana risoluzione:

« Con sovrana risoluzione 22 agosto p. p. » in data di Baden fu approvata la propo>sizione fatta dal governo di Venezia, e » relativa alle retrodazioni dipendenti dall'am» ministrazione regolata ancora dalla legge 22 marzo 1804, ed anteriore perciò all'at»tivazione della sovrana patente 18 aprile » 1816.

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» Viene quindi dichiarato che i beni oppi» gnorati e ceduti al comune insieme col re»trodato delle relative partite debbano essere

a vantaggio e pericolo del medesimo, che » perciò nè i contribuenti possano domandare al comune la restituzione del maggior prezzo, ne

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