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(N.o 159.) NORME colle quali le autorità giudiziarie dell'impero austriaco sono autorizzate ***a carteggiare in oggetti del loro uffizio con aiestere estere autorità.

25 settembre 18.18.

N.° 9954-928.

CIRCOLARE.

L'imp. regio tribunale d'appello generale alle imperiali regie autorità giudiziarie delle provincie lombarde.

Con sovrana risoluzione dell'11 maggio 1818 relativamente all' autorizzazione dei giudizj dell' impero austriaco di carteggiare in oggetti del loro ufficio con estere autorità, S. M. si è degnata di stabilire le seguenti norme :

1.° Quelle autorità giudiziarie e que' magistrati i quali sono composti di più consiglieri approvati possono carteggiare direttamente in oggetti civili e criminali colle autorità estere di eguale rango, anche con quelle residenti nelle capitali. Questa norma vale anche per le preture del regno regno lombardo

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veneto è pei giudizj distrettuali di sovrana nomina nel Tirolo, Vorarlberg, Salisburgo, e nel circolo dell' Ens e Hausruck.

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2. Agli altri giudizi è permesso di carteggiare direttamente colle estere autorità soJamente în oggetti criminali ed in oggetti ove

sti due cas

può essere pericolo nella mora. Fuori di quedevono essi far colà pervenire le loro requisitorie col mezzo del tribunale d'appello.

3. Il carteggio colle autorità estere di differente rango deve sempre farsi col mezzo del tribunale d'appello, ove pressante pericolo non richieda particolare sollecitudine.

4. Rispetto a quegli stati esteri ove il carteggio coi giudizi austriaci e l'accettazione di requisitorie sono permessi alle autorità soltanto sotto particolari restrizioni e forme forme, si continuerà il modo di carteggio finora usato fino a tanto che mediante comune concertazione verrà stabilito altrimenti.

Colla presente ordinanza vengono abrogati gli aulici decreti dell' 11 agosto 1806, 16 settembre e 19 dicembre 1807, non che la circolare del tribunale d'appello in Venezia del 5 agosto 1815, e quella del governo in Milano del 22 maggio 1816, in quanto ris guardano il carteggio delle istanze giudiziarie in oggetti civili e criminali; restano poi ulteriormente in pieno vigore le prescrizioni emanate intorno alla consegna dei dei delinquenti.

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In esecuzione pertanto dell' aulico decreto 9 settembre andante del senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia si copremesse norme alle autorità

municano le

giudiziarie dipendenti a propria cognizione e perchè si prestino all' evenienza de' casi all'esatta loro osservanza.

> Milano, il 25 settembre 1818.

PATRONI, PRESIDENTE.

SARDAGNA, VICEPRESIDENTE.

CARLI, CONSIGLIERE.

(N.° 160.) INCARICATO l'imperiale regio tribunale d'appello d'invigilare che le numerose inquisizioni criminali pendenti presso le nuove prime istanze e preture siano trattate colla maggior attività e sollecitudine,

25 settembre 1818.

N.° 10165-453.

CIRCOLARE.

L'imp. regio tribunale d'appello generale agl'imp. regj tribunali di prima istanza criminali ed alle imp. regie preture.

In corrispondenza a veneratissima risoluzione di S. M. in data 24 agosto prossimo passato il senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia con aulico decreto

del giorno 15 corrente settembre ha com messo alle speciali cure di questo tribunale d'appello d'invigilare che le numerose inquisizioni criminali pendenti presso le nuove prime istanze e preture siano trattate colla maggiore attività e sollecitudine.

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Intesi i tribunali e le preture di queste sovrane determinazioni, sarà del loro dovere e zelo il darvi esecuzione in guisa che senza ritardo siano portate a compimento le pendenti inquisizioni, e si ottengano sollecitamente gli effetti dell' amministrazione della punitiva giustizia.

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Milano, il 25 settembre 1818.

PATRONI, PRESIDENTE.

SARDAGNA, VICEPRESIDENTE.

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MAGISTRELLI, CONSIGLIERE.

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* N° 161.) NORME per l'esecuzione delle sentenze pronunciate in estero stato.

a5 settembre 1818.

N. 9956-929.

CIRCOLARE.

L'imp. regio tribunale d'appello generale alle imperiali regie autorità giudiziarie delle provincie lombarde.

Itsehato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia ha partecipato a questo tribunale d'appello generale che rispetto all'es secuzione di sentenze pronunciate in estero stato, in ordine a graziosissima sovrana risoluzione dell'11 maggio 1818 vengono stabilite pel regno lombardo-veneto le seguenti norme:

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§1. Sopra le sentenze pronunciate in estero stato e passate in cosa giudicata i giudici regno lombardo-veneto devono accordare l'esecuzione, sia che ne venga fatta la dos manda dalla magistratura estera o dal credi-1 tore stesso, quando però concorrano le se guenti condizioni:

1)Che il giudice estero in forza de'principj legali generalmente adottati sia stato com : petente rapporto al reo convenuto, sul quale oggetto si possono in casi dubbj ricercare ar lui stesso o alla parte le occorrenti maggiori dilucidazioni;

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