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(N. 156.) LE vedove ed i figli minorenni degli impiegati aventi un'annualità minore di fiorini 300 nelle città provinciali, e di 200 nei borghi ed altri luoghi di campagna non potranno aver diritto a pensione o provvisione.

16 settembre 1818.

N.° r4o89-5425.

CIRCOLARE.

L'imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Sebbene S. M. siasi degnata di dichiarare che possa essere libero a ciascun impiegato civile l'ammogliarsi, previa partecipazione da farsene al capo dell' ufficio al quale appartiene, ha ciò nondimeno la stessa M. S. determinato che non potranno aver diritto alcuno a pensione o provvisione le vedove ed i figli minorenni di quegl' impiegati al servizio tanto regio che municipale o di fondazioni, i quali tra il prodotto del soldo o degli emolumenti del proprio impiego e quello di altri sicuri redditi indipendenti dall'impiego stesso avessero all' epoca del contratto matrimonio un' annualità minore di annui fiorini 300 se trattisi d'impiegati in una città provinciale, e di fiorini 200 per gl' impiegati nei borghi ed altri luoghi di

campagna. Da questa norma generale però S. M. ha benignamente eccettuato il caso degl' individui addetti all' amministrazione del sale, dei dazj, dei pedaggi, delle aziende rurali come pure il caso di quelli fra i suddetti impiegati regj, municipali o di fondazioni, i quali per la circostanza di trovarsi in rimote ed isolate stazioni non possono prescindere. dall'ammogliarsi, onde ayere chi attenda alle cure domestiche, e talvolta anche chi gli sussidii nel soddisfare alle proprie incumbenze.

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Le premesse risoluzioni sovrane essendo state notificate all' imperiale' regio governo dall' eccelsa imperiale regia camera aulica con venerato decreto del 31 luglio p. p., n. 34301-1791, perchè abbiano la loro esecuzione, vengono ora per parte del governo medesimo comunicate per notizia ed all' oggetto che per di lui mezzo ne siano informati tutti i dicasteri ed impiegati che trovansi sotto la sua dipendenza.

Milano, il 16 settembre 1818.

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(N. 157.) NORME stabilite pel lutto di corte alle persone rivestite dell' uniforme civile.

19 settembre 1818.

N.° 22697-2561.

CIRCOLARE

L'imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

L'imperiale regia cancelleria aulica riunita mediante dispaccio 21 agosto prossimo pas sato, n.° 14924-688, comunica per norma del governo, e per intelligenza delle rispettive autorità la sovrana risoluzione del giorno 2 detto mese di agosto, con cui è piaciuto a S. M. I. e R. di stabilire le norme del lutto di corte per l'uniforme civile, prescrivendo 1. Che nel lutto profondo o sia nel primo periodo si abbiano da portare calze, calzoni e sottovesta neri, fibbie nere con velo nero al braccio sinistro, alla spada ordinaria d'oro o d'argento, ed al fiocco del cappello;

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2. Che nel secondo periodo le fibbie siano d'oro o d'argento, e che si tolgano i veli dalla spada e dal fiocco del cappello;

3. Che finalmente nel terzo periodo o sia nell' ultimo grado di lutto si conservi soltanto il velo nero al braccio, ommesso ogni altro segno di lutto.

Circ. ed Atti 1818, Vol. II, P. II.

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Per l'opportuna intelligenza pertanto di codesta imperiale regia delegazione provinciale si fa alla medesima la comunicazione delle norme come sopra stabilite nell' argomento mediante la precitata sovrana risoluzione.

Milano, il

19 settembre 1818.

PER IMPEDIMENTO DI SUA ECCELLENZA
IL SIGNOR CONTE PRESIDENTE,
GUICCIARDI.

(N.o 158.) ASSENSO del parroco da presentarsi all'ordinario per essere approvato in predicazione straordinaria.

23 settembre 1818.

1

N. 20146-3490.

CIRCOLARE.

L'imperiale regio governo agli ordinarj.

È stato in altri tempi raccomandato con eircolare del 28 dicembre 1809 che nel destinare od approvare i predicatori straordinarj, singolarmente nella quaresima, non si mandasse alcun ecclesiastico a predicare nelle parrocchie senza partecipazione ed assenso dei parrochi e di quelle rappresentanze dalle

quali debbano ricevere qualche onorario, sia con assegno stabilito, sia col prodotto di obblazioni spontanee o di questue regolari in chiesa. Ciò praticandosi di fatti dagli ordinarj colla clausola solita ad inserirsi nelle patenti dove è posta condizione che vi abbia l'assenso de' parrochi, potrebbe nondimeno accadere, e risulta essere in alcun caso accaduto, che un parroco o volendo egli predicare nella quaresima, siccome ne ha sempre il diritto, od avendo delle giuste eccezioni a presentare, si trovasse nel dilicato impegno di opporsi all'effetto d'una nomina già fatta. Pertanto a prevenire ogni dispiacevole combinazione gioverà l'osservare d'ora in avanti che nessuna licenza o patente non

, venga rilasciata se la partecipazione prescritta nella sopraccitata ordinanza non venga premessa, facendosi dovere a qualunque si presenti per ottenere la detta licenza o patente, che debba fra gli altri requisiti offerire il documento dell' assenso previamente riportato dal parroco, il quale dovrà rispondere ed attestare per l'assenso delle altre' persone o rappresentanze che possono aver diritto di prendervi parte.

Milano, il 23 settembre 1818.

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