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intese le prime istanze dipendenti a regola del loro contegno, non si ommette di richia¬ marle all' osservanza di ciò che prescrive a tale riguardo il regolamento generale del processo civile nel § 255.

Milano, II settembre 1818.

PATRONI, PRESIDENTE.

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SARDAGNA, VICEPRESIDENTE.

CARLI, CONSIGLIERE.

N.o 153.) ESENZIONE dalla tassa personale alle guardie di finanza si attive che sedentarie.

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L'imp. regio governo all' imperiale regia amministrazione generale del censo.

Dal rapporto di codesta amministrazione generale del 22 maggio prossimo passato, n.o 2092, e dagli allegati ad essi uniti, che si retrocedono, si sono rilevati l'esenzione accordata alle guardie di finanza della tassa personale dai convocati generali dei comuni

di Monticelli e di Pieve Porto Morone, il parere in proposito esternato dalla congregazione provinciale, non che il sentimento di questa stessa amministrazione generale tanto sul caso concreto che sulla massima.

Prese però in considerazione le varie disposizioni di legge relative all' argomento, e segnatamente quelle portate dalla circolare 22 settembre 1760, stata diramata ai cancellieri censuarj, che sembra essere stata richiamata in vigore dalla sovrana patente 12 febbrajo 1816; avuto riguardo alla qualità del servizio che prestano le guardie di finanza, all' instabilità del loro domicilio ed alla loro tenue mercede, il governo è venuto nella determinazione di accordare, siccome accorda, a tutte le guardie di finanza sì attive che sedentarie l'esenzione dalla tassa personale. Nel parteciparsi all'amministrazione generale del censo questa graziosa determinazione la s'incarica della correlativa esecuzione.

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(N. 154. ) ESENZIONE dalla tassa personale agli orfani finchè rimangono a carico dei pubblici stabilimenti.

11 settembre 1818.

N° 22o2o-659.

CIRCOLARE.

L'imp regio governo all' imperiale regia amministrazione generale del censo..

Avendo l' imperiale regia delegazione provinciale di Cremona invocata l'esenzione dalla tassa personale a favore di cinque orfani domiciliati nel comune di Casalmaggiore e mantenuti da quella congregazione di carità, ed avendo al tempo stesso partecipato il, rifiuto dato bensì regolarmente da codesta amministrazione generale a tale dimanda, il governo interpretando favorevolmente l'art. 2 della legge 24 luglio 1802, ed all' appoggio delle clementissime sovrane intenzioni, accorda l'esenzione dal pagamento della tassa personale agli orfani sin tanto che rimarranno negli stabilimenti rispettivi e a carico di essi. Si partecipa questa graziosa determinazione anche a codesta amministrazione generale per di lei norma e direzione.

Milano, 11 settembre 1818.

STRASSOLDO.

(N.o 155.) ATTI da prodursi dai sacerdoti per aspirare ai canonicati vacanti.

12 settembre 1818.

CIRCOLARE.

L'imp. regio governo agl' imperiali regj delegati provinciali ed agli ordinarj.

Essendo stato proposto il dubbio, se un servigio qualunque spontaneo e di puro fatto potesse bastare perchè un sacerdote avesse le qualità richieste secondo la mente sovrana dalla notificazione 10 aprile 1817, ond'essere eleggibile ai vacanti canonieati, rispondendo il governo alla dimanda dichiara che il servigio in cura d'anime vuol essere provato col documento che dimostri l'investimento di beneficio in cura d'anime, ovvero l'assegnamento od ufficio coadjutorale o sussidiario in cura d'anime presso determinata parrocchia. Dalla data dell' atto relativo d'investimento o di assegnamento dovrà computarsi il periodo decennale che ciascuno dovrà provare con regolari attestazioni di avere lodevolmente percorso nel servigio principale o subalterno in una od in diverse parrocchie.

La stessa norma conviene a que' sacerdoti che si presentano giustificando di avere equivalentemente servito come maestro, direttore o catechista per vera qualità ed incumbenza analoga assunta presso uno stabilimento di istruzione ecclesiastica o secolare, siccome dalla citara notificazione, non permesso bastando che taluno abbia in fatto insegnato o spiegato famigliarmente il catechismo.

è

Milano, il 12 settembre 1818....

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