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prima che vengano somministrati i corrispondenti schiarimenti, li domanderà direttamente dalle imperiali regie delegazioni.

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3. Nel caso che qualche congregazione di carità od amministrazione ritardi la presentazione dei proprj conti oltre il termine prescritto dal § 23 del decreto 5 settembre 1807, l'imperiale regia direzione generale di contabilità li richiamerà direttamente come sopra.

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4. In generale poi l'imperiale regia direzione generale di contabilità resta autorizzata a chiedere direttamente alle imperiali regie delegazioni delle notizie di fatto relativamente ai conti suddetti di pubblica beneficenza, e le imperiali regie delegazioni restano incaricate di soddisfare a tali domande, ben inteso che queste non debbano mai contenere positiva disposizione.

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Si comunicano pertanto tali determinazioni a questa imperiale regia delegazione per sua norma e per la corrispondente esecuzione nella parte che la riguarda.

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( N." 150.) LE matrici dei testamenti esistenti al tempo della morte dei rispettivi testatori presso i notaj devono rimanere ulteriormente presso i medesimi, a norma del regolamento sul notariato 17 giugno 1806.

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L'imp. regio tribunale d'appello generale alle imperiali regie autorità giudiziarie ed alle camere notarili delle provincie lombarde.

Sul dubbio proposto, se stante l'attivazione delle nuove leggi le matrici dei testamenti assunti in rogito dai notaj, ed ai medesimi affidati in custodia, nel caso di morte del testatore debbano ulteriormente rimanere presso i notaj, ovvero consegnarsi al rispet tivo giudizio di ventilazione ereditaria; S. M. con sovrana risoluzione del 27 luglio prossimo passato si è degnata di determinare clementissimamente che fino ad ulteriore ordine continuar debba quanto finora era di pratica, e che le matrici dei testamenti esistenti al tempo della morte dei rispettivi testatori

presso, i notaj rimaner debbano anche ulteriormente presso questi, a norma del regolamento sul notariato del 17 giugno 1806 che nello stesso tempo sia inculcata a tutte le prime istanze ogni possibile cura, affinchè i documenti originali che pervengono negli archivj giudiziarj siano custoditi sicuramente contro ogni smarrimento tanto accidentale, quanto doloso.

Tale sovrano comando si comunica alle autorità giudiziarie dipendenti per propria norma e per l'immancabile osservanza, non che alle camere notarili a rispettiva intelli

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(N 151.) L'onorario della sentenza da pa garsi nel cavo che il ricorso di sospensione si presenti dopo pronunciata la sentenza.

N.® 96o6–183.

11 settembre 1818.

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CIRCOLARE.

L'imp regio tribunale d'appello generale a tutte le prime istanze giudiziarie,

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Avendo questo imperiale regio tribunale d'appello generale invocata una norma direttiva pei casi che per seguita transazione tra le parti si presenti ricorso di sospensione di un giudizio già pronunciato, ma non per anco intimato il senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia, di concerto coll' imperiale regia aulica camera generale, con aulico decreto 1.° settembre corrente, n.o 2513, ha dichiarato «< che l'onorario » della sentenza debba pagarsi ogni qual » volta che il ricorso di sospensione si pre» sentasse dopo che sia pronunciata la sen

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> tenza. »

Si comunica questa suprema dichiarazione a tutte le autorità giudiziarie dipendenti da questo medesimo tribunale per loro norma e direzione.

Milano, II settembre 1818.

PATRONI, PRESIDENTE.

SARDAGNA, VICEPRESIDEente.

ANGELI, Consigliere.

(N. 152.) LA somma da depositarsi per le

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· perizie ed atti importanti spese forzose dovrà essere determinata dallo stesso decreto

giudiziario.

N.° 7931-776.

II settembre 1818.

CIRCOLARE.

L'imp. regio tribunale d'appello generale alle imperiali regie autorità giudiziarie delle provincie lombarde.

In riscontro alle osservazioni della direzione generale del demanio su la pratica già in corso di far seguire presso il tribunale o giudice requirente il previo deposito della somma verisimilmente bisognevole per le perizie, visite locali ed altri atti importanti spese forzose, e da eseguirsi col mezzo di requisitorie ad altre autorità giudiziarie, l'imperiale regio governo ha dichiarato non doversi portare alcuna innovazione alla pratica anzidetta, tranne in ciò che concerne alla somma o quantità del deposito rispettivo, che non già dagli ufficiali tassatori, ma nello stesso decreto giudiziario si avrà da determinare.

Avendo l'imperiale regio governo comunicato a questo tribunale d'appello generale la presente dichiarazione, mentre se ne rendono

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