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rapporto a questa imperiale regia direzione centrale per l'applicazione della pena relativa al colpevole.

In quest' occasione si ricorda inoltre ai postiglioni l'obbligo di servire i viaggiatori in posta, e specialmente i corrieri, montati a cavailo e giammai seduti a cassetto, e ciò anche sotto la più rigorosa risponsabilità dei mastri di posta.

La presente circolare sarà letta ai postiglioni in ogni stazione, ed affissa alla porta di ogni ufficio o stazione postale, tanto a diffidazione dei postiglioni, quanto per norma dei viaggiatori.

I signori direttori provinciali delle imperiali regie poste sono incaricati d''invigilare attentamente e di tenere mano ferma all' esecuzione delle premesse superiori disposizioni, Milano, il 28 agosto, 1818.

PEL DIRETTORE DELLE IMP. REGIE POSTE DI LOMBARDIA * ASSENTE

IL SEGRETARIO G. BECCARIA.

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CIRCOLARI ED ATTI DELLE AUTORITÀ

GIUDIZIARIE ED AMMINISTRATIVE, ecc.

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(N.° 147.) DISPENSATI i parrochi ed i coadjutori di rilasciare gli attestati giurati di miserabilità, sostituendo le fedi giurate d' infermità per ottenere l'esenzione dalla tassa personale.

N.° 21293-639.

29 agosto 1818

CIRCOLARE.

L'imp. regio governo all' imperiale regia amministrazione generale del censo.

DALL' esame del rapporto di codesta amministrazione generale del 23 giugno p. p.o, n.o 3341, e dagli atti che andavano al medesimo uniti si è rilevata l'opposizione spiegata da. varj parrochi e coadjutori di non volersi prestare al rilascio delle fedi giurate d'impotenza a guadagnarsi il vitto giornaliero a coloro che sono obbligati a pagare la tassa personale, non che le diverse opinioni del cancelliere del distretto primo e dell' imperiale regia delegazione provinciale di Milano, e di codesta amministrazione generale in proposito manifestate.

Circ. ed Atti 1818, Vol. II, P. II.

Ponderate le disposizioni di legge e dei veglianti regolamenti in questa materia, l'imperiale regio governo determina che non si abbiano ad obbligare i parrochi ed i loro coadjutori a rilasciare per quest' oggetto gli attestati giurati di miserabilità, potendo bastare le fedi giurare deH' abituale infermità onde sull' appoggio di quest'ultime esonerare dal pagamento della tassa personale coloro che avranno debitamente comprovata l'abi→ tuale loro infermità.

Milano, il 29 agosto 1818.

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PER IMPEDIMENTO DI SUA ECCELLENZA
IL SIGNOR CONTE PRESIDENTE,
GUICCIARDI.

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(N.o 148.) INTERDETTA ai conservatori delle ipoteche la trascrizione dei decreti di pignoramento senza il previo deposito all'ufficio delle tasse dell' importare delle spese e dei diritti di trascrizione.

5 settembre 1818.

N.° 8189-629.

CIRCOLARE.

L'imp. regio tribunale d'appello generale alle imperiali regie autorità giudiziarie delle provincie lombarde.

L'imperiale regio governo generale ha rilevato che da alcune delle imperiali regie

prime istanze si è accordato il pignoramento, ed ordinata la trascrizione senza prescrivere nel decreto il previo deposito da farsi all'ufficio delle tasse, a giudizio del tassatore, dell'importare delle spese e dei diritti di trascrizione dovuti all' imperiale regio ufficio delle ipoteche.

Per tutelare quindi l'esazione, di tali diritti competenti all'imperiale regio erario, si richiamano tutti i tribunali di prima istanza e le preture all' esatta osservanza della circolare di questo tribunale 9 maggio 1817, n.o 4056, e si avvertono gli uffici dei conservatorati delle ipoteche di non prestarsi alla trascrizione dei decreti di pignoramento se non qualora venga giustificata l'esecuzione del mentovato deposito.

Milano, il 5 settembre 1818.

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( N.o 149.) PRESCRIZIONI onde réndere sol→ lecita la spedizione degli affari di pubblica beneficenza che involgono ispezioni di conta

bilità.

10 settembre 1818.

N.° 22809-1155. P.

CIRCOLARE.

L'imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

All'oggetto di rendere più semplice e sollecita la spedizione degli affari di pubblica beneficenza che involgono ispezioni di contabilità, si è determinato quanto segue:

** * *

I conti consuntivi delle congregazioni di carità ossia degl' istituti di pubblica beneficenza di un comune, che presi complessivamente hanno una rendita non minore di lire 10,000 annue, saranno dalle imperiali regie delegazioni trasmessi direttamente all'imperiale regia direzione generale di contabilità, la quale dopo l'opportuno esame ne proporrà al governo, se e come sarà del caso, l'approvazione, che giusta i veglianti regolamenti è riservata al medesimo.

2. Occorrendo all'imperiale regia direzione generale di contabilità osservazioni per le quali tali conti non possano essere approvati

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