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9. Le note trasmesse dalle imperiali regie intendenze di finanza agli ufficiali tassatori dovranno dai medesimi unirsi ai mensuali rendiconti delle tasse giudiziarie avvertendo di contrapporre nella colonna numero di riferimento ecc. il numero sotto il quale vennero prenotati i depositi di volontaria giurisdizione, e nella colonna tassa esatta il numero di tassa sotto il quale venne descritto nel libro maestro ciascun deposito giudiziale, e l'importo della tassa esatta.

Le imperiali regie intendenze provinciali si faranno carico di comunicare ai rispettivi loro cassieri e controllori le presenti istruzioni e discipline, delle quali se ne raccomanda ai medesimi, non che a tutti i signori tassatori, la più esatta osservanza in quella parte che rispettivamente li riguarda, nell'atto che la direzione attende un cenno di rice vuta delle medesime.

Milano, il 21 agosto 1818.

PSALIDI.'

NARDUCCI, Segretario.

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(N.° 144. ) I miserabili esentati dalle tasse giudiziarie devono tenersi esenti anche dalle competenze di viaggio dovute agl' intimanti.

N. Jo754.

25 agosto 1818.

CIRCOLARE.

L'imp. regia direzione del demanio, ecc. ai signori ufficiali tassatori presso gli imp. regj tribunali di prima istanza, e cancellieri tassatori presso le imperiali regie preture.

Dietro rapporto di questa direzione, l'imperiale regio governo con dispaccio 28 luglio p. p.o, n.o 11911-2945 C, ha dichiarato che i miserabili regolarmente esentati dalle tasse giudiziarie a termini della governativa notificazione 27 dicembre 1817 devono andare esenti, anco dalle competenze di viaggio do vute, agl' intimanti per la notificazione degli atti civili in contenzioso e di volontaria giurisdizione, fermo l'obbligo della relativa prenotazione.

Tanto le si partecipa per propria norma e intelligenza, e per la corrispondente esecuzione.

Milano, il 25 agosto 1818.

PSALID I.

NARDUCCI, Segretario.

(N.o 145.) APPLICABILE il decreto 25 agosto 1809 alle contravvenzioni ai regolamenti

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L'imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Si è promosso il dubbio, se le contravvenzioni ai regolamenti sulla caccia debbano essere conosciute dalle istanze politiche come gravi trasgressioni, o veramente a forma del decreto 25 agosto 1809 relativo alle contravvenzioni di finanza.

L'imperiale regio governo, di concerto col tribunale d'appello, ha, stabilito che a tali contravvenzioni sia applicabile il succennato decreto 25 agosto 1809, che rimane provvisoriamente in vigore.

Si partecipa quindi tale risoluzione alle delegazioni provinciali, affinchè ne siano informate per loro norma tutte le istanze politiche della provincia.

Milano, il 28 agosto 1818.

PER IMPEDIMENTO DI SUA ECCELLENZA

IL SIGNOR CONTE PRESIDENTE,
GUICCIARDI.

( N.o 146. ) RICHIAMATE in osservanza le ve glianti tariffe sulla mancia dei postiglioni, onde reprimere l'abuso delle indiscrete pretese dei medesimi.

28 agosto 1818.

CIRCOLARE.

L'imperiale regia direzione delle poste di Lombardia ai signori direttori provinciali delle imperiali regie poste ed ai mastri di posta.

È informata questa imperiale regia dire zione che spesse volte alcuni postiglioni si fanno lecito di pretendere dai viaggiatori in posta delle mance indiscrete, permettendosi anche dei cattivi modi ed un' insolente in, sistenza.

Un tale abuso, che disonora le imperiali regie poste, ed allontana talora anche i viaggiatori dal prevalersi dei mezzi postali, vuol essere assolutamente represso.

La mancia fissata dalle veglianti tariffe è di lir. 1, cent. 50 per ogni posta e coppia di cavalli, e la legge del 5 nevoso anno IX (e. f.) all' art. 2. della parte prima prescrive che i postiglioni che pretendessero una mancia maggiore sono puniti con quindici giorni

di detenzione; quando poi insistessero con istra pazzi, minacce o violenze sono puniti di più a norma delle leggi vigenti.

Inoltre un dispaccio dell' eccelsa camera aulica generale di finanza del 27 febbrajo 1817 non ha guari comunicato a questa direzione dall'imperiale regio governo prescrive esso pure di far cessare sì fatto disordine.

E però analogamente a tale superiore determinazione si ordina ai mastri di posta d'intimare formalmente ai loro postiglioni di • accontentarsi delle mance che loro si offrono dai viaggiatori, ove non siano al disotto della tariffa, senza molestarli ulteriormente; mentre in caso contrario colui che per tale disobbedienza verrà accusato, sarà severamente punito anche corporalmente, ed allontanato dal servizio, qualora il caso lo richiedesse.

A tal fine ogni qual volta i viaggiatori denunceranno ad una stazione postale il nome di quel postiglione che mostrandosi non soddisfatto della mancia statagli offerta secondo la legge, abbia chiesto una somma maggiore ed insistito per ottenerla, il mastro di posta, presso il quale verrà fatta l'accusa, è obbligato di stenderne analogo processo verbale e di spedirlo al direttore provinciale da cui dipende, il quale dopo aver sentito il postiglione accusato ne innoltrerà immediato

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