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» 3. Gli effetti depositati saranno riposti e custoditi nella stessa cassa o casse in >> cui viene custodito il danaro della finanza, > ed avranno luogo a riguardo loro le stesse » controllerie e misure di sicurezza.

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4. Presso le casse delle imperiali re»gie intendenze si dovrà tenere un libro » nel quale si annoteranno tutti gli effetti depositati per la custodia, coll' indicazione >> del giorno dell' accettazione, del numero » e della data del decreto del tribunale che » ha prescritto il deposito.

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» 5.o Le suddette casse non potranno » rilasciare alcuno degli effetti depositati se » non alla stessa commissione dei depositi » che ne fece la consegna, dovendo la me» desima levare dalle mani del cassiere e » controllore della cassa i detti effetti » farne la restituzione a chi di ragione, se>> condo il contenuto del decreto giudiziale.

» 6. Perciò, in tutti i casi di accordata » restituzione di deposito, la commissione dei > depositi si trasferirà alla cassa col proto» collo giudiziale dei depositi e col decreto » di abilitazione per la riconsegna degli ef

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fetti, ed all'atto di riceverli la detta com>> missione scriverà la ricevuta sopra un qua»druplo dell'istanza, che la parte stessa » dovrà presentare all'oggetto di ritirare il

» deposito. Questo quadruplo sarà consegnato » al cassiere e controllore per propria legit>> timazione.

7.o Eseguita la riconsegna degli effetti, » si contrapporrà nel libro indicato nell' art. 4.° all' annotamento di carico quello del giorno del rilascio di tali effetti, della data e del numero del decreto che lo ha ac» cordato.

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» 8.° Per ultimo le mentovaté casse ras» segneranno al principio di ogni mese al rispettivo intendente una nota degli effetti » in deposito rilasciati nel decorso del mese >> antecedente, coll' indicazione del loro va» lore od importo, della persona o persone » a cui in forza del decreto giudiziale devono essere rilasciati dalla commissione, e del » tempo in cui rimasero in custodia presso » le casse medesime. Gl' intendenti passeranno tali note al rispettivo ufficio delle tasse giudiziarie, il quale terrà prenotamento delle tasse relative per gli effetti >> successivi. »

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Nell'atto che questa direzione comunica alle imperiali regie intendenze di finanza le istruzioni surriferite per la pronta loro esecuzione, trasmette loro altresì i fogli pel libro ossia registro dei depositi voluto dall' art. 4.°, modula 4, ed i fogli per le note prescritte

dall' art. 8. delle ripetute istruzioni, modula B; e all' effetto che tanto le stesse imperiali regie intendenze e loro cassieri e controllori, quanto i tassatori procedano con uniformità di metodo nell'oggetto di cui trattasi, vengono loro indicate le seguenti discipline, cui dovranno attenersi esattamente.

§ 1. Presentandosi alla cassa di finanza la commissione incaricata di fare la consegna dei depositi, il cassiere ed il controllore all'atto di riconoscerli ne faranno la descrizione sul registro modula 4, colle specifiche indicazioni dettagliate in esso registro, `é mar 3 cheranno sul pacco o cassa contenente il deposito, il numero progressivo e la data cor rispondenti al registro, il nome e il domicilio di quegli cui il deposito appartiene, indi ‹ lo riporranno nella stessa cassa in cui viene custodito il danaro dell'imperiale regia finanza.

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§ 2. La descrizione del deposito dovrà ! essere precisa, cioè:

a) Pel danaro contante si descriverà la specie ed il numero delle valute.

b) Per le carte d' obbligo pubbliche o private si enuncerà la somma capitale e la quantità dell' annuo interesse, se è convenuto, la data del documento, il cognome e nome del debitore, e quello in di cui favore cede l'obbligazione.

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c) Per le cambiali s'indicherà la somma, la data, il luogo e nome del traente, e il no me e la residenza del debitore.

d) Per gli effetti preziosi si descriverà la loro specie, e se ne marcherà la qualità ed il valore.

§ 3. L'importo preciso di ciascun deposito dovrà essere espresso nell'apposita colonna del registro, acciò gli uffici delle tasse cui devono 'essere rimesse le note mensuali dei depositi che si sono rilasciati alla commissione nel decorso d' ogni mese, possano eseguire i prenotamenti voluti dall' art. 8.o, delle istruzioni, e procedere alle proprie incumbenze.

§ 4. Alla fine di ciascun mese il cassiere, oltre la nota, modula B, dei depositi restituiti alla commissione delegata a tenore del prescritto, nel succennato art. 8.o, rassegnerà. pure all' imperiale regia intendenza una nota di tutti i depositi ricevuti nel decorso del mese. Dette note dovranno essere firmate tanto dal cassiere che dal controllore. }

§ 5. Le imperiali regie intendenze si faranno pure esibire dal rispettivo cassiere tutti gli originali ordini di rilascio dei depositi fatti nel decorso del mese, e fattane la ricognizione, li restituiranno al cassiere e controllore.

§ 6. Colla scorta della nota dei depositi restituiti come sopra, le imperiali regie intendenze di finanza notificheranno ai rispettivi tassatori nel modo stabilito dal già citato art. 8. i depositi stati restituiti nel decorso del mese, incaricandoli di farne le relative annotazioni o prenotazioni secondo la causa dei detti depositi,

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§ 7. Le imperiali regie intendenze trasmetteranno inoltre mensualmente a questa direzione tanto le note dei depositi ricevuti nelle rispettive casse, che di quelli restituiti, servendosi per le prime de' fogli modula 4, e le seconde di quelli della modula B.

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§ 8. Gli ufficiali tassatori al ricevere la nota dei depositi rilasciati, che verrà loro trasmessa dall'imperiale regia intendenza, provinciale, dovranno immediatamente prenotare i depositi di volontaria giurisdizione nel libro attualmente in corso per gli atti di tale natura coi relativi annotamenti del valore, per l'applicazione della tassa che potesse in seguito venire superiormente stabilita. In quanto poi ai depositi giudiziali, il tassatore dovrà esigere la tassa stabilita dalla rubrica 8.* del regolamento 5 gennajo 1816 all'atto che consegna alla parte il decreto di abilitazione pel rilascio del deposito, e dovrà farne annotamento immediatamente sul libro maestro, marcandovi il relativo numero di tassa.

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