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← N.° 140.) AcCORDATO ai direttori pro tem, pore delle dogane e del demanio il titolo di consigliere di governo.

20 agosto 1818.

N° r3172-33oo.

CIRCOLARE.

L'imp. 'regio governo all' imperiale regio direttore delle dogane e privative.

Sopra proposizione dell' imperiale regia camera aulica generale si è degnata S. M. con sovrana decisione data da Baden il 20 luglio scorso di accordare, in considerazione dell'importanza del servigio dei direttori pro tempore delle dogane e del demanio in Milano ed in Venezia, e sull'esempio di quanto ha luogo nelle antiche provincie della monarchia, che venga ai medesimi annesso sta bilmente anche il titolo di consigliere di governo.

Della su riferita graziosa sovrana decisione viene quindi reso consapevole l'imperiale regio direttore delle dogane signor don Antonio Gobio per opportuna sua norma, ed acciocchè possa far uso del titolo suddetto. Milano, il 20 agosto 1818.

PER IMPEDIMENTO DI SUA ECCELLENZA

IL SIGNOR CONTE PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

Circ. ed Atti 1818, Fol. II, P. II.

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(N.° 141.) Uso della carta bollata da centesimi 75 per le sentenze e i decreti che vengono intimati d'ufficio alle parti.

N. 11629.

20 agosto 1818,

CIRCOLARE.

L'imp. regia direzione del demanio, ecc. ai signori ufficiali tassatori presso gli imperiali regj tribunali di prima istanza, e cancellieri delle imp. regie preture.

L'imperiale regio governo con suo venerato dispaccio del 10 andante, n.o 12100-3018 C, partecipa a questa direzione di non aver trovato di poter ritrattare la determinazione che ha dichiarate esenti dall'obbligo del bollo le minute delle sentenze e decreti delle autorità giudiziarie; ma essersi dal medesimo fatto sentire all' imperiale regio tribunale di appello che gli esemplari di tali sentenze decreti che vengono intimati d'ufficio alle parti, non potendo essere considerati che per copie, sia da farsi uso pei medesimi della carta col bollo da 75 centesimi.

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Le si comunica la premessa dichiarazione pel corrispondente adempimento in quanto la riguarda.

Milano, il 20 agosto 1818.

PSALIDI.

NARDUCCI, SEGRETARIO.

(N.° 142.) NESSUN impiegato può assumere le mansioni di deputato in un comune compreso nel circondario del proprio ufficio.

21 agosto 1818.

N.° 19987-3297.

CIRCOLARE.

L'imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

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Sul dubbio promosso, se la carica di pretore o di consigliere in uno dei diversi imperiali regj tribunali di giustizia fosse o no compatibile con quella di deputato all' amministrazione comunale, è stato deciso da S. M. con sovrana risoluzione 7 luglio p. p. in data di Baden, che nessun imperiale regio impiegato possa assumere le mansioni di deputato in un comune compreso nel circondario del proprio ufficio, ma che può bensì farsi sostituire essendo possidente in un altro

comune.

Questa massima stabilita da S. M. dovrà esser osservata esattamente, e ciascuna regia delegazione avrà cura di diramare alle autorità subalterne gli ordini relativi.

Milano, il 21 agosto 1818.

STRASSOLDO.

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(N.o 143.) ISTRUZIONI relative alla custodia ed alla riconsegna dei depositi pupillari e giudiziali.

N.° 10995.

21 agosto 1818,

ISTRUZIONI.

L'imp. regia direzione del demanio, ecc. alle imp regie intendenze di finanza, ai signori ufficiali tassatori presso gli imp. regj tribunali di prima istanza e cancellieri tassatori presso le imperiali regie preture.

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In pendenza delle supreme risoluzioni riguardo all' organizzazione degli uffici di deposito, l'imperiale regio governo con decreto 31 gennajo p. p.o, n.o 1149-306, ha determinato che la custodia dei depositi pupillari e giudiziali venga interinalmente affidata alle casse delle imperiali regie intendenze provin ciali di finanza.

Con successivo decreto 26 maggio.p.o p.o, n.° 7903-1954, lo stesso imperiale regio governo ha fatto conoscere a questa direzione le istruzioni dal medesimo combinate coll'imperiale regio tribunale d'appello generale, a norma delle quali deve effettuarsi presso le suddette casse la consegna, la custodia e il rilascio dei depositi.

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Finalmente con altro decreto 29 luglio ora scorso n.o 11739-2930, il prelodato imperiale regio governo ha dichiarato che il prenotamento delle tasse dovrà aver luogo soltanto pei depositi di volontaria giurisdizione. e che pei depositi giudiziali debba esigersi all' atto del rilascio dei medesimi la tassa prescritta nell'ottava rubrica del vigente regolamento 5 gennajo 1816.

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Le succennate istruzioni, le quali dall' imperiale regio tribunale d'appello vennero già portate a notizia di tutti gl' imperiali regj tribunali di prima istanza, sono le seguenti:

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1. Le casse delle imperiali regie inten» denze provinciali di finanza si presteranno >>> ad accettare, per essere da loro custoditi, » il danaro, le gioje, gli effetti d'oro e d'ar» gento, le cambiali ed altre carte di credito, >> sì pubbliche che private, che saranno re>> cate loro dalla commissione dei depositi giudiziali eletta dal rispettivo tribunale.

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» 2. La detta commissione si trasferirà » alla cassa cogli effetti, col decreto di se » guíto deposito e col protocollo giudiziale >> dei depositi, e farà la consegna dei detti

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effetti a mano personalmente del cassiere e >> del controllore, i quali apporranno ambi » due la loro ricevuta sul detto protocollo » ed alla partita da essi accettata. 0:

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