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(N° 136.) CONFERMATO il divieto d'ogni šequestro su le pensioni degli ex-religiosi.

14 agosto 1818.

N° 8562-825.

CIRCOLARE.

L'imp. regio tribunale d'appello generale alle imperiali regie autorità giudiziarie delle provincie lombarde.

Sottoposto il dubbio di massima, se possa in oggi concedersi il sequestro od assegno sopra le pensioni che si pagano dal monte agli ex-regolari, il senato lombardo - veneto del supremo tribunale di giustizia con venerato rescritto del 14 luglio a. c. ha dichiarato, non essere da innovarsi nulla in riguardo al divieto d'ogni sequestro, cessione od assegno su le pensioni degli ex-religiosi soppressi stabilito nell' italico decreto o dicembre 1811.

Ciò si partecipa a tutte le prime istanze dipendenti per loro intelligenza e per l'esatta

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(N.o 137.) COMMISURAZIONE delle diarie alle

tre classi di diurnisti.

14 agosto 1818.

N.° 3736-667.

CIRCOLARE

L'imp. regio tribunale d'appello generale a tutte le prime istanze dipendenti.

Affinchè venga introdotta una uniformità sulla commisurazione delle diarie pei diurnisti nelle provincie dell' impero austriaco, nelle quali corre moneta metallica, S. M. si è degnata con sovrana risoluzione 9 giugno 1818 di stabilire tre classi di diarie, cioè di 30 e di 45 carantani pei diurnisti che si occupano con semplici copiature; e di un fiorino per quelli che si occupano con lavori di maggiore importanza.

Nella determinazione della diaria di carantani 30 e 45 si avrà riguardo in ogni caso alla qualità del lavoro, all'applicazione ed all' abilità dell' individuo, e finalmente alle altre circostanze locali.

Questa sovrana risoluzione sarà applicata immediatamente ai diurnisti che venissero assunti in servizio, e rispetto a quelli che già vi sono s' intenderà che abbia luogo col primo del corrente agosto, di maniera che

quelli che percepissero una diaria maggiore, questa verrà loro conformemente ridotta,,

Si comunicano a tutte le imperiali regie prime istanze dipendenti da questo imperiale regio, tribunale d' appello generale, le premesse superiori determinazioni, acciò all' evenienza dei casi servano loro di norma e direzione.

Milano, il 14 agosto 1818.

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(N. 138. ) PRIVATIVA accordata a Teofilo Federico Schuster di Pollendorf per fabbricare e vendere due macchine, una per tessere il pettinet, el altra per tesser maglie.

15 agosto 1818.

N.° 19977-982.

CIRCOLARE

L'imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Teofilo Federico Schuster macchinista in Pollendorf ha ottenuto da S. M. I. R. A. una

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patente d'invenzione in data 23 ottobre 1817) duratura anni dieci interi e consecutivi per fabbricare e vendere in tutta l'estensione della monarchia austriaca una macchina per tessere il pettinet, ed un'altra per tessere maglie, poste amendue in movimento dall'acqua, ed egualmente operanti da due parti, non impiegandosi presso la macchina a pettinet che un sol ragazzo da amendue i lati per inserire i fili che potessero rompersi, ed ottenendosi nelle macchine a maglie con un sol lavorante su due telaj più di quello che potrebbe tessersi sui soliti telaj con quattro lavoranti.

A termini pertanto del disposto dall'art. 5 del regolamento annesso al decreto 24 giu gno 1806, sotto l'osservanza delle di cui prescrizioni e norme per riguardo al regno Jombardo veneto venue rilasciata l'anzidetta patente, vorrà codesta imperiale regia delegazione provinciale far registrare ne' proprj uffici l'analogo avviso che si vedrà inserito nella gazzetta di Milano.

Milano, il 15 agosto 1818,

STRASSOLDO.

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(N° 139.) PRIVATIVA accordata ́ad Adriano Lodovico cavaliere di Cochelet per una macchina con cui vengono cimati i panni, i casimiri ed altre stoffe di lana.

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L'imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

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Si è graziosamente degnata la M. S. di accordare ad Adriano. Lodovico cavaliere di Cochelet una patente d'invenzione in data 21 inaggio 1818 valevole per anni 10 consecutivi in tutta la monarchia austriaca per una

macchina di sua nuova invenzione con cui vengono cimati i panni, casimiri ed altre stoffe di lana con risparmio di tempo e della mano d'opera, non che con miglior risultato di quanto finora si è praticato.

A termini pertanto del disposto dall'art. 5 del regolamento annesso al decreto 24 giugno 1806, sotto l'osservanza delle di cui prescrizioni e norme per riguardo al regno lombardoveneto venne rilasciata la succitata patente, vorrà codesta imperiale regia delegazione provinciale far registrare ne' proprj uffici l'analogo avviso che si vedrà nella gazzetta di Milano inserto.

Milano, il 15 agosto 1818.

STRASSOLDO.

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