Abbildungen der Seite
PDF
EPUB
[ocr errors]

(N.° 133.) IL prodotto delle multe contemplate dal 9 del codice delle gravi trasgressioni politiche verrà d'ora in avanti destinato a beneficio dei poveri del luogo ove fu commesso il delitto.

10 agosto 1818.

N.° 18581-3068.

CIRCOLARE.

L'imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Cessati i motivi che consigliarono di accordare temporaneamente alle casse provinciali di beneficenza il prodotto delle multe mentovate dal § 9 del codice delle gravi trasgressioni politiche nei casi ivi contemplati, il governo ha determinato che quind' innanzi le multe medesime debbano riprendere l'origiparia loro destinazione a beneficio dei poveri del luogo ove fu commesso il delitto.

Epperò nel dichiarare cessato l'effetto del circolare dispaccio 30 dicembre 1816, n.o 34, si dispone che il prodotto di tali multe dovrà nei luoghi ove esiste una casa d'industria versarsi nella cassa di detta casa, ed in tutti gli altri nella cassa della congregazione della carità, previo avviso che le imperiali regie delegazioni si faranno carico di porgerne

ogni volta ai direttori ed amministratori degli stabilimenti suddetti.

[ocr errors]
[ocr errors]

Affinchè poi il governo conosca di qual somma verrà ciascuno a gioire e sia fatto certo altresì che simili proventi vengano erogati nell'oggetto liberamente contemplato dal vigente códice, i direttori delle case d'industria non meno che le congregazioni di carità dovranno ogui semestre presentare al governo medesimo per mezzo delle imperiali regie delegazioni un prospetto esatto degl'introiti, del quale obbligo saranno rispettivamente resi avvertiti per cura delle imperiali regie delegazioni, alle quali specialmente si raccomanda l' adempimento delle premesse disposizioni.

Milano, il 10 agosto 1818.

[ocr errors]

PER IMPEDIMENTO DI SUA ECCELLENZA
IL SIGNOR CONTE PRESIDENTE,

[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]

4

[ocr errors]

(N.° 134.) CAUTELE da osservarsi onde maggiormente garantire i capitali da investirsi di ragione degli stabilimenti di pubblica beneficenza e d'istruzione.

[ocr errors]

108

[ocr errors][ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][ocr errors]

L'imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

[ocr errors]

Il governo, nella vista di maggiormente garantire i capitali da investirsi di ragione degli stabilimenti di pubblica beneficenza e d'istruzione, si è determinato ad assentare che ven➡ gano su quest' oggetto applicate agli stabilimenti medesimi le relative disposizioni portate dalla circolare a stampa 18 giugno p.o p.o, n.o 13056-2333, risguardante gli stabilimenti di culto.

[ocr errors]

Se non che essendo stabilito al § 4 della circolare stessa che niun atto d'impiego di un capitale possa essere definitivamente stipulato se non sia preceduto dall'approvazione della delegazione, la quale è essenzialmente alligata al preventivo riconoscimento della regolarità dei ricapiti analoghi; e siccome fra questi se ne possono per avventura riscontrare di tale rilevanza, che importino

necessariamente la pratica di qualche ispezione fiscale, così il governo ha disposto, in aggiunta alla circolare predetta, che ove tali ispezioni si rendessero necessarie, la delegazione prima di accordare tale sua approvazione trasmetta ad esso le carte, onde possano le ispezioni medesime farsi seguire dall' imperiale regio ufficio fiscale.

[ocr errors]

Sulla scorta quindi della premessa determinazione avrà cura la delegazione di far conoscere a tutti i predetti stabilimenti il metodo che dovrà praticarsi d'ora innanzi per l'investimento regolare de' capitali di loro ragione, e seguirà essa poi le norme additate dalla determinazione medesima in quella parte che la riguarda direttamente... Milano, il 13 agosto 1818.utta

[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

(N. 135.) A quali autorità devono prestare il giuramento le guardie campestri. cit

14 agosto 1818.

N.° 19370-2123.

CIRCOLARE.

L'imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Si è proposto il dubbio, quale autorità in vece delle cessate giudicature di pace debba ricevere il giuramento al quale sono tenute le guardie campestri prima di assumere l'esercizio delle loro funzioni, giusta il decreto 13 settembre 1811.

L'imperiale regio governo ha dichiarato che d'ora in poi tale giuramento si debba prestare secondo il disposto dall' art. 6 del decreto suddetto avanti alle imperiali regie delegazioni provinciali, che potranno al caso delegare in propria vece il cancelliere censuario del distretto a cui appartengono le guardie.

Si comunica pertanto tale dichiarazione alle delegazioni provinciali per rispettiva loro intelligenza e norma, e per la conveniente comunicazione agli uffici subalterni. Milano, il 14 agosto 1818.

PER IMPEDIMENTO DI SUA ECCELLENZA

IL SIGNOR CONTE PRESIDENTE,
GUICCIARDI.

« ZurückWeiter »