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(N. 129.) APPENDICE alla norma provvisoria 31 maggio 1816 per l'amministrazione dei beneficj vacanti.

N.° 16738-2962.

4 agosto 1818.

CIRCOLARE.

L'imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali ed agli ordinarj diocesani..

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Le si compiegano alquanti esemplari dell'appendice alla norma provvisionale per l'ámministrazione dei beneficj vacanti del giorno 31 maggio 1816, acciò ella ne faccia comunicazione ai subeconomi per l'esecuzione, ed agl' imperiali regj cancellieri per notizia. . Milano, il 4 agosto 1818.

STRASSOLDO.

APPENDICE

Alla norma provvisoria 31 maggio 1816 per l'amministrazione de' beneficj vacanti.

.

Essendo stata intenzione del governo di richiamare nella norma provvisoria 31 maggio 1816 le antiche istituzioni per dirigere i subeconomi nelle diverse ispezioni loro attribuite circa l'amministrazione de' beneficj vacanti, aveva creduto di non poter deviare dalla

massima approvata in caso particolare con un dispaccio aulico 1. settembre 1794 per la ripartizione delle rendite fra l'antecessore beneficiato, il vacante ed il successore. Quindi agli articoli 17, 18 e 19 il governo aveva provvisoriamente prescritto che tenendosi altro modo pei frutti naturali, ed altro pei frutti civili, gli affitti a danaro fossero ripartiti e divisi come naturali.

Avendo poscia l'esperienza fatto sentire la difficoltà di applicare al caso pratico le regole ivi in conseguenza stabilite, non ostante che per la circolare 7 gennajo 1817 ne fossero segnati con precisione i modi d'esecuzione, il governo ebbe a conoscere per comunicazione fattagli con aulico dispaccio 27 ottobre 1817 che negli stati austriaci di Germania le rendite vacanti si dividono senza distinzione a misura di tempo, ed in propor zione delle rispettive rendite si dividono pure le spese ed i pesi..

In conseguenza di ciò col voto dell'imperiale regio ufficio fiscale e col parere della direzione generale di contabilità il governo ha creduto necessario di stabilire fin d' ora che lo stesso metodo sia pure introdotto in Lombardia per uniforme osservanza; onde, in emenda agli articoli sopraccitati della norma provvisoria, si prescrive quanto segue:

1.° Mantenuta in vigore la massima dei citati articoli 17, 18 e 19 della norma provvisoria per la ripartizione delle rendite dei beneficj vacanti a tutto il corrente anuò economico che cade col S. Martino 1818, da

quell'epoca in appresso tutte le rendite dei beneficj vacanti all'epoca stessa, o che verranno a rendersi vacanti, qualunque sia la natura de' frutti, dovranno dividersi con eguale ripartizione giorno per giorno; e della stessa maniera i pesi e le spese si distribuiranno in proporzione della rendita rispettivamente attribuita all' antecessore, al beneficio vacante ed al successore. Quindi da quell' epoca in avanti i vicarj spirituali in cura vacante avranno il loro stipendio sulla quota parte attribuita al rispettivo beneficio parrocchiale vacante,

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2. I conti d'amministrazione continuéranno a regolarsi coll'anno economico da un S. Martino all' altro.

3.o È nondimeno permesso alla presentazione de' conti l'intervallo dal S. Martino, col quale si chiude l'anno economico, a tutto il gennajo seguente, dentro il quale al più tardi ciascun subeconomo, raccolti gli elementi necessarj per la compilazione, dovrà rassegnarli alla superiorità.

4 Nei conti sopraddetti dovranno i subeconomi colla indicazione della rispettiva data dell' anno, giorno e mese descrivere distintamente tutti gl' introiti fatti nell' anno stesso dall' antecessore beneficiato, dal subeconomo e dal nuovo provvisto, e così pure tutti i pesi e le spese sostenute rispettivamente.

5. I subeconomi avranno cura nell' atto di possesso in vacanza ed in quello del possesso conferito di avvertire tanto l' antecessore beneficiato o gli eredi del defunto, quanto

il nuovo provvisto dell' obbligo che ai mede simi incumbe di fornire con metodo chiaro e regolare tutte le notizie degl' introiti e pagamenti da essi fatti. Le quali notizie poi si rendono necessarie altresì nel caso che un subeconomo relativamente all' assunta amministrazione non avesse fatto alcun introito o pagamento durante la vacanza del beneficio.

6.o Pei generi che saranno stati raccolti dall' antecessore beneficiato o dal nuovo prov➡ visto, si esporranno i prezzi secondo la norma adottata ne' conti coi coloni al S. Martino dai principali locatori, e singolarmente dai pubblici stabilimenti che possedono in luogo; e ciò in conformità di quanto fu già prescritto all' articolo 3 della circolare governa→ tiva 18 aprile 1818.

7. Pei generi che saranno stati raccolti e venduti dai suheconomi, si esporrà il prezzo ricavato dalla vendita ne' modi regolari e dietro le cautele prescritte generalmente a vantaggio degli stabilimenti, come sarà da giustificarsi.

8. Il prodotto derivante dalla questua detta volgarmente del passió non si compren derà ne' conti d'amministrazione, poichè a termini dell' articolo 2 della succitata ' circolare appartiene a chi la raccoglie.

9. Qualora non sia stata riscossa qualche rendita, e siano tuttavia insoddisfatti alcuni pesi, s' indicheranno le une o gli altri nell' allegato apposito delle rimanenze, sog giungendo le informazioni sopra quelle ren dite delle quali per circostanze straordinarie

fosse dubbia la riscossione, o si avessero dati sicuri di non poterne ottenere neppure in, parte il relativo pagamento. E quanto ai crediti, e particolarmente ai generi che da alcuni coloni non fossero stati corrisposti pei titoli contemplati nella governativa circolare 13 gennajo 1818, ne sarà parimente data la necessaria dimostrazione, citandosi l'ordinanza relativa all'invocata determinazione dell'imperiale regio delegato, ed informandosi inoltre se l'antecessore o gli eredi del defunto bẹneficiato, ed il nuovo provvisto acconsentano di concorrere, al condono.

10. Tutti i pagamenti fatti dal subeconomo si dovranno giustificare,cogli opportuni ricapiti originali; quanto a quelli eseguiti dall' antecessore beneficiato o dal nuovo provvisto, il subeconomo dovrà in qualunque caso esaminarli e guarentire della loro sussistenza e legalità, quando per avventura circostanze plausibili o legittime si opponessero alla loro consegnazione, delle quali circostanze però dovrà farsi cenno nel conto da presentarsi.

11.° Affinchè poi i subeconomi abbiano una norma più facile per la compilazione de' conti, l'imperiale regio governo rimette ai medesimi il modello proposto dalla direzione generale di contabilità, secondo il quale nei casi individui dovranno essi eseguire le operazioni relative.

12. E siccome il conto d' amministrazione deve avere l'analogo riferimento ai risultamenti già notificati nello stato attivo,

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