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2. In caso diverso', quali debbano essere le pratiche da usarsi dagli esattori predetti per l'assicurazione degli effetti oppignorati fino all'attuazione dell' asta.

Là suddetta eccelsa aulica cancelleria riunita con dispacció 9 novembre p.o p.o, num. 24243-2370, ha emanate le seguenti dichia

razioni :

1. Non possono gli esattori comunali pretendere di ritirare presso di sè, nè di tenere in qualsivoglia altro modo in esclusivo loro potere gli effetti mobili di qualsisia natura oppignorati in pregiudizio dei censiti morosi, salvo che questi ultimi trovandosi presenti all'atto vi acconsentano liberamente, ed in allora il cursore dovrà di ciò far menzione nella nota o carta da farsi a norma del § 54 della sovrana patente 18 aprile 1816.

2. Non avendo l'esattore piena fiducia nel solo debitore escusso, nè nei di lui affittuarj, coloni, agenti, ecc. per l'interinale custodia degli effetti sequestrati, deve nominare un depositario, al quale il cursoré comunale fa la consegna, ritirandone ricevuta a piedi della nota di cui nel succitato § 54, e del duplicato da rilasciarsi al debitore escusso, e ciò quando non vi sia nel comune un luogo appositamente destinato per simili depositi.

3. Non essendovi un tal comodo e non trovandosi chi voglia costituirsi depositario, come anche nel caso che il depositario nominato dall' esattore venga dato per sospetto e rifiutato dal censito escusso, l'amministrazione municipale o comunale del luogo ad istanza dell'esattore nomina un depositario d'ufficio.

4. Il depositario in qualsivoglia modo costituito è risponsabile di ogni dispersione e mancanza dei pegni a termini di legge, e però è in di lui facoltà o di lasciare presso il debitore escusso, di lui affittuarj, inquilini, coloni, agenti, ecc. gli effetti oppignorati, o di farli trasportare in altro luogo più beneviso.

Si deducono queste dichiarazioni a pubblica notizia per la dovuta loro esecuzione. Milano, il 19 dicembre 1818.

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N. 64.) TARIFFA di dazio e discipline concernenti l'importazione e l'esportazione, del lino, della canapa, dei loro filati e delle loro manifatture.

24 dicembre 1818.

N. 20364-1863 C.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

S. M. con sovrana risoluzione del dì 3 di ottobre di quest' anno si è degnata di approvare le proposizioni fattele dall' imperiale regia commissione aulica di commercio per regolare in tutta la monarchia austriaca i diritti di dazio e le discipline concernenti la importazione e la esportazione del lino, della canapa e delle loro manifatture, determinando quanto segue:

Art. 1. Cominciando col giorno, in cui sarà pubblicata la presente notificazione, verrà messa in esecuzione indistintamente lungo tutti i confini della monarchia austriaca la tariffa posta qui a piedi, la quale determina i diritti di dazio che si dovranno pagare per la importazione e per la esportazione delle suddette derrate e loro manifatture.

2. Eccetto l'Ungheria, la Transilvania, la Dalmazia, l'Istria ed i porti franchi di Trieste e di Fiume coi loro rispettivi distretti posti al di là della linea daziaria, la circolazione

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del lino, della canapa e delle loro manifatture sarà permessa tra le antiche provincie austriache e quelle di nuovo acquisto liberamente e senza pagamento di dazio, con la condizione per altro che ogni carico ne sia accompagnato col certificato di produzione nazionale, e che vada soggetto alle visite degli agenti della finanza situati alle linee intermedie, ai quali spetta di riconoscere che non vi sieno comprese altre merci sottoposte a dazio.

3. Per ciò che concerne il com'mercio coll'Ungheria e colle altre provincie nelle quali sono in vigore gli antichi regolamenti daziarj austriaci, dovranno essere osservate le massime generali contenute negli stessi regolamenti ed in quello dell' Ungheria chiamato Dreissigst-Ordnung, semprechè non sia diversamente provveduto con una particolare disposizione nella presente tariffa.

4. Tutte le merci, per le quali nella ta riffa è espresso il dazio con cifre rosse, si dichiarano poste fuori di commercio, e la importazione od esportazione di esse non potrà effettuarsi se non contro l'apposita carta di passo da levarsi in seguito alla concessione dell' imperiale regio governo, e col pagamento del dazio esposto con le suddette cifre rosse.

5. Le sole tele battiste (escluse quelle miste con cotone, le quali cadono sotto la categoria di manifatture di cotone miste) potranno dai privati essere introdotte nella quantità proporzionata ai loro bisogni mediante la Atti 1818, Vol. II, P. I.

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semplice concessione dell' imperiale regio governo e contro il prescritto dazio del venti per cento, non occorrendo per esse anche l'apposita carta di passo mentovata nell' antecedente articolo 4. Una tale concessione del governo sarà attergata al ricorso delle parti, firmata e munita del suggello d' ufficio.

Gli uffici di finanza, dietro la presentazione soltanto della detta concessione, potranno permettere la introduzione delle tele bartiste, che dovranno accompagnarsi con essa dal punto di confine pel quale entrano sino al luogo ove sono dirette per essere daziate, osservate del resto le altre cautele di finanza.

L'imperiale regio governo, in adempimento delle deliberazioni contenute nel dispaccio dell' imperiale regia camera aulica generale del dì 17 del p. p.° novembre, n.o 5oi08-5863, ordina che la presente notificazione sia pubblicata, e ne commette l'esecuzione all'imperiale regia direzione delle dogane, privative e dazj di consumo.

Milano, il 24 dicembre 1818.

IL CONTE DI STRASSOLDO, PRESIDENTE.

GUICCIARDI, Vicepresidente.

REDAELLI, Consigliere.

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