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30. L'ispezione superiore sopra tutte le Scuole elementari spetta al governo, ritenuta la sopravveglianza e direzione dei vescovi per ciò che riguarda gl' insegnamenti della religione.

31. Vi hanno in ogni governo un ispettore in capo delle scuole, degl' ispettori provin ciali, degl' ispettori distrettuali e dei diret tori locali. **:

32. L'ispettore in capo ha la sopravveglianza e direzione di tutte le scuole elementari sotto la dipendenza del governo.

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133. L'ispettore provinciale esercita la sorveglianza sulle scuole elementari della provincia, corrispondendo coll' ispettore in capo.,)

134. L'ispettore distrettuale è incaricato della sopravveglianza e direzione della scuola nel proprio distretto: per la parte amministrativa ed economica dipende dal regio delegato della provincia; per la parte morale e scientifica dipende dall' ispettore in capo, col quale corrisponde per la via dell' ispettore provinciale. Una volta all'anno egli deve visitare tutte le scuole del suo distretto.

35. Si formano dei distretti scolastici composti di più parrocchie di una provincia, conformi possibilmente al riparto dei vicariati e dei distretti dei cancellieri del censo..

36. La città di residenza del governo forma un distretto a parte. Ivi l'ispettore in capo è anche ispettore distrettuale.

37. Auche le altre città più popolate, nelle quali sianvi molte parrocchie, possono costituire un distretto separato.

.38. Il direttore locale è il parroco del paese, ove esiste la scuola elementare minore. Esso ne ha l'ispezione immediata per tutto ciò che concerne l'insegnamento e la disciplina, e rende conto all'ispettore distrettuale..

39. La scuola tecnica e normale, e le scuole elementari, maggiori hanno il loro particolare direttore.

40. L'ispezione e la cura sullo stato economico e sui bisogni di ciascuna scuola elementare minore appartengono all'amministrazione del comune, come quello, che ne deve sostenere le spese.

CAPITOLO VI. :

Personale dei maestri.

41. Ogni scuola elementare minore ha il suo maestro o la sua maestrą.

42. Se il numero dei ragazzi oltrepassa quello dei 100, il maestro può essere sussidiato da un assistente, o anche da due nel caso che i fanciulli siano 200.

43. Nelle scuole elementari maggiori per le fanciulle, delle quali trattasi all' art. 14, le materie d'istruzione ed i lavori femminili vengono insegnati almeno da due maestre e da una assistente.

44. In tutte le scuole elementari la religione è insegnata dal parroco o da uno dei suoi coadjutori. Solo nel caso che il maestro sia un sacerdote può a lui affidarsi anche l'istruzione religiosa.

45. Nelle scuole elementari maggiori composte di tre classi vi ha un maestro per ogni classe.

46. Nelle scuole elementari maggiori di quattro classi vi hanno almeno cinque maestri, ed anche sei se vi è un maestro apposito pel disegno.

47. Il numero dei maestri può anche in alcuni casi venir aumentato, ove ciò sia riconosciuto necessario per la conveniente istruzione di tutti i fanciulli di una scuola.

48. Dove le circostanze non permettono che nelle scuole elementari maggiori il parroco, nè alcuno de' suoi coadjutori si assuma l'istruzione religiosa, viene destinato un apposito catechista,

49. La scuola normalé ha un apposito car techista ed un maestro di calligrafia, oltre gli altri maestri come nelle scuole elementari maggiori.

50. Il numero dei maestri della scuola tecnica verrà separatamente determinato.

CAPITOLO VII.

Nomine degl'ispettori, direttori e maestri.
Onorarj e pensioni.

51. L'ispettore in capo è scelto preferibilmente tra gli ecclesiastici; è nominato da S. M. e gode dell'annuo trattamento di 2000 fiorini, e di altri 800 à titolo di compenso per le spese di viaggio.

52. L'ispettore in capo ha un segretario col soldo di 1000 fiorini, ed uno scrittore collo stipendio di fiorini 400. Questi due impiegati si nominano dal governo.

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53. L'ufficio d' ispettore provinciale e distrettuale, e di direttore delle scuole elementari minori è un posto di onore gratuito, Viene accordato agl' ispettori distrettuali un proporzionato compenso per le spese di viaggio in occasione delle loro visite.

54. Lo stipendio pei direttori, maestri, maestre ed assistenti delle scuole elementari

maggiori, come pure della scuola normale e

tecnica viene determinato secondo i casi particolari.

55. Gl'ispettori provinciali e i direttori della scuola normale e tecnica sono nominati da S. M.; i maestri di queste due scuole, dalla commissione aulica degli studj; gl'ispettori distrettuali, i direttori, catechisti, maestri maestre ed assistenti delle scuole elementari maggiori, dal governo.

56. I maestri, le maestre ed assistenti delle scuole elementari minori vengono proposti dai comuni (ove questo diritto, non ́. appartenga ai privati per alcun titolo speciale) per la via deil' ispettore, distrettuale alla superiore approvazione dell' ispettore in capo, il quale, ove non abbia ragionevoli eccezioni, rilascia all'individuo proposto il decreto di

nomina.

57. Gli stipendi dell' ispettorato, dei direttori, maestri, maestre ed assistenti della scuola normale e tecnica, e delle scuole elementari maggiori nelle città capiluoghi di provincia, come pure di quelle indicate nell'art. 14 sono a carico dello stato.

58. Gli stipendj dei maestri, delle maestre ed assistenti delle scuole elementari minori, come pure dei direttori e maestri di quelle scuole elementari maggiori che venissero richieste ed accordate a termini dell' art. 11,

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