1 N. 61. PROROGATO il termine a tutto › dicembre 1819 per la presentazione delle car+ telle d'obbligo appartenenti all'imprestito degli stati dell' Austria inferiore ond essere cambiate con cartelle d'obbligazioni dell' imperiale regia camera aulica.. 179 25 novembre 1818.. N. 17286-5027 €. IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO. NOTIFICAZIONE. L'imperiale regia cancelleria aulica riunita con ossequiato dispaccio 12 scorso settembre, n.o 19717-2100, dietro ricerca dell' eccelsa imperiale regia camera aulica, ha ordinato che siano pubblicate anche in queste provincie le seguenti determinazioni: <«< In seguito al termine perentorio di ci»tazione stabilito colla notificazione del 12 » novembre 1816 per la presentazione delle » cartelle d'obbligo o così dette obbligazioni » appartenenti alla quarta rata dell' imprestito degli stati dell'Austria inferiore aperto con >> annessavi lotteria nell'anno 1795 per essere >> cambiate con cartelle d'obbligo o siano » obbligazioni dell'imperiale regia camera au» lica, vengono ora invitati a presentarsi an» che quegl'interessati i quali prima della scadenza del termine stabilito a tutto febbrajo 1817 pel concambio ottennero bensì le su periori autorizzazioni per ricevere in luogo » delle obbligazioni, da essi possedute, del » lotto degli stati dell'Austria inferiore altre obbligazioni dell' imperiale regia camera >> aulica, ma non ne fecero finora alcun'uso; >> come pure quelli i quali si trovano in pos» sesso di simili obbligazioni degli stati del» l'Austria inferiore all' interesse del 4 per » cento del capitale del lotto, che per le >> estrazioni seguite antecedentemente cioè » nell' anno 1808 e nell' anno 1810, sono qualificate come realizzabili. ע Per far valere l'uno o l'altro titolo so » pra i succennati capitali del lotto degli » stati dell'Austria inferiore, i quali devonsi >> notificare alla tesoreria degli stati suddetti, » resta prorogato il termine a tutto dicembre 1819 al più tardi, trascorso il quale, le >> somme non enunciate verranno dichiarate » nulle e di niun valore, e depennate dai' » libri di credito. >> >> In esecuzione quindi degli ordini superiori l'imperiale regio governo reca a pubblica notizia la premessa disposizione per norma e direzione di chiunque possa avervi interesse. Milano, il 25 novembre 1818. IL CONTE DI STRASSOLDO, PRESIDENTE. GUICCIARDI, Vicepresidente. TORDORO, Consigliere (N. 62.) REGOLAMENTO normale per le scuole elementari. 7 dicembre 1818. N.° 28484-3301 P. IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO. $ NOTIFICAZIONE. S. M. I. R. A. con venerata risoluzione 12 settembre p. p. si è graziosamente degnata di stabilire il regolamento normale per le scuole elementari da istituirsi o da sistemarsi di nuovo nel regno lombardo-veneto. In esecuzione dei relativi ordini comunicati dall' imperiale regia cancelleria aulica riunita con dispaccio 28 ottobre p. p.o, n.o 2776–832, si pubblica qui unito il suddetto regolamento per comune notizia, riservandosi il governo di render nota in seguito l'epoca nella quale esso sarà posto in esecuzione. Milano, il 7 dicembre 1818. 1 IL CONTE DI STRASSOLDO, PRESIDENTE. GUICCIARDI, Vicepresidente... Marchese D'ADDA, Consigliere. Art. 1. Vi hanno tre specie di scuole elementari, cioè scuole elementari minori, scuole elementari maggiori di tre o quattro classi, e scuole elementari tecniche, y a 2. Le iscuole belementari minori sono istituite per la prima!necessaria istruzione di tutti i fanciulli di qualunque condiziotie, 0> 363. Le scuole elementari maggiori hanno per iscopo l'istruzione della gioventù che intende di applicarsi allo studio delle scienze e delle arti, i somar99E 4. Le scuole elementari tecniche sono destinate ad istruire coloro che vogliono particolarmente dedicarsi al commerció, ag! itpieghi economici, al tenere libri di ragione. 5. Le scuole elementari e maggiori che minori, sono stabilite per l'istruzione tanto dei fanciulli che delle fanciulle. $ 6. Le scuole delle fancinlle debbono possibilmente essere separate da quelle dei fanciulli, ed unite cogli appositi stabilimenti di educazione, ove ne esistano; in caso diverso, e quando non si possano istituire scuole unicamente destinate per le fanciulle, la scuola può farsi agli uni ed alle altre nel - medesimo locale in ore (diverse. CAPITOLO II. Luoghi ove debbono esservi scuole. 7. Ovunque si tiene un libro parrocchiale, vi ha una scuola elementare minore... * 8. Dove però il numero dei fanciulli tra maschi e femmine dell'età dai 6 ai 12 anni fosse minore di cinquanta, potrà provvedersi alla loro istruzione nel módonil più conveniente senza istituire una scuola regolare Se la parrocchia si trovasse in vicinanza con un'altra, ed i fanciulli di ambedue le parroc chie potessero unirsi insieme, in questo caso potrà essere stabilita una scuola comune. ..9. Se il numero dei fanciulli tra maschi e femmine oltrepassa quello di cento, si può istituire, in alcuni casi una seconda scuola, specialmente quando impedimenti locali rendono assai difficile per alcuni di essi l'accesso alla prima scuola.net |