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e nel Tirolo dovesse ritenersi circoscritta a ciascuna delle dette provincie.

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Ora l'imperiale regia camera aulica generale, di concerto coll' imperiale regia commissione aulica di commercio, si è determinata di accordare che quelle merci forestiere di seta, cotone e lana che giusta le prescrizioni contenute nella notificazione del 2 ottobre 1817 ed in quella del 26 novembre detto anno potevano introdursi, e la legittima introduzione delle quali potrà, occorrendo, giustificarsi coi libri di commercio e colle bollette ad essa relative, possano circolare liberamente dall' una all' altra delle suddette provincie, cominciando col primo di dicembre prossimo venturo, osservando però quanto segue:

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A) Prescrizioni per le suddette merci, se vengono spedite dal Tirolo al Regno lombardo

veneto.

Art. 1. Entro il termine di tre giorni dopo la pubblicazione della presente notificazione dovranno in Tirolo le merci della suddetta qualità essere portate dai negozianti al prossimo ufficio di dogana per esservi munite del bollo, e dovranno essere pure accompagnate da apposite specifiche sottoscritte dai negozianti medesimi, ed indicanti la qualità

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ed il peso delle merci unitamente al numero delle pezze.

2. Allorquando dette merci si spediscono alla Lombardia o alle Provincie venete, spetta al negoziante di farle riportare colle stesse specifiche a quell' ufficio 'di dogana ove furono bollate, il quale, riconosciuti in ordine i bolli, cancellerà le merci dalle annotazioni, e munito il collo col suggello d' ufficio, lo dirigerà a quell' ufficio di finanza di confine pel quale si effettuerà l'esportazione.

3. I detto ufficio di confine eserciterà le sue incumbenze secondo le prescrizioni, terrà nota delle merci che sortono, e le la scerà passare senza esazione di alcun dazio.

4. Arrivando dette merci all'ufficio di confine lombardo o veneto, sarà dovere dell' uffi cio medesimo di dirigerle alla dogana della rispettiva provincia, a cui apparterrà di con frontare le merci colle bollette da cui sono accompagnate, di esaminare i bolli, e rico-' nosciutili, di apporvi anche il bollo delle merci del regno lombardo-veneto e di rilasciarle, esigendone la rispettiva tassa ed anche il dazio d'entrata, cioè:

a) Per le merci che dal Tirolo entrano nella Lombardia, quel dazio di entrata che per le stesse merci era in vigore nella Lombardia prima di ottobre 1817;

i.

b) E per le merci di lana e di cotone che dal Tirolo si spediscono alle Provincie venete, quel dazio di entrata che sussisteva nel Veneziano prima di ottobre 1817; e riguardo poi alle merci di seta, quel dazio che in detta epoca era prescritto per la Lombardia.

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B) Prescrizioni per le suddette merci vengono spedite dalla Lombardia al Tirolo alle Provincie venete.

se

5. Le merci medesime devono essere presentate a quell' ufficio di finanza di confine nella Lombardia per cui si fa l'esportazione, il quale, trovandole senza eccezione, appone al collo il suggello d' ufficio e lo accompagna con una bolletta d'esportazione esente da dazio,

6. Agli uffici di confine nel Tirolo e nelle Provincie venete, pei quali entrano le merci, appartiene di levare il suddetto suggello, e dopo di aver riconosciuto che le merci corrispondono alla bolletta d'introduzione, dalla quale esse sono accompagnate, di permetterne l'introduzione, cioè:

a) Nel Tirolo contro il pagamento del dazio d'entrata che ivi era in vigore prima di ottobre 1817;

b) E nelle Provincie venete senza esazione di alcun dazio. 16 3 ming s

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C) Prescrizioni per le suddette merci, se vengono spedite dalle Provincie venete al Tirolo o alla Lombardia.

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7. Agli uffici di finanza di confine nelle provincie venete sarà da osservarsi quanto prescrive l'art. 5 pei dazj della Lombardia od al confine nel Tirolo, e nella Lombardia quanto è prescritto nell' art. 6 pei dazj di confine nel Tirolo e nelle Provincie venete ; colla sola differenza però che per le merci le quali dalle Provincie venete entrano nella Lombardia dovrà pagarsi quel di più di dazio il quale giunga ad eguagliare il dazio lombardo che prima di ottobre 1817 era maggiore di quello che sussisteva nelle provincie venete.

seta

lana

D) Prescrizioni per le merci di seta e cotone, le quali venendo spedite secondo le premesse determinazioni dall' una all' altra delle suddette tre provincie tre provincie, dovessero transitare per l'una o per l'altra di esse.

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8. Tali merci non avranno a soggiacere ad alcun pagamento di dazio di transito.

E) Prescrizioni generali.

9. Quando sarà introdotta nelle Provincie lombardo-venete e nel Tirolo la libera circolazione delle ridette merci nel modo sopra

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indicato, allora mediante giustificazione da farsi coi necessarj documenti potranno farsi anche spedizioni di ritorno senza alcun pagamento di dazio, ma senza diritto altresì alla restituzione del dazio già pagato.

Io. Tutte le merci forestiere di seta, lana e cotone, le quali saranno colte in contrav↓ venzione alle prescrizioni della presente notificazione, o delle quali non potesse provarsi la legittima introduzione mediante bolletta d'entrata e coi libri di commercio, sarannɑ da risguardarsi come merci di contrabbando e da trattarsi con tutto il rigore delle rispettive prescrizioni.

L'imperiale regia direzione delle dogane, privative e dazj di consumo è incaricata del l'esecuzione della presente notificazione. Milano, il 23 novembre 1818.

IL CONTE DI STRASSOLDO, PRESIDENTE.

GUICCIARDI, Vicepresidente.

REDAELLI, Consigliere.

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