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detta facoltà e de' licei, giusta le presenti discipline.

40. La disposizione transitoria del precedente articolo non è applicabile a quegli studenti che si fossero applicati privatamente agli studj pontico-legali, come quelli pei quali in passato pon erano riconosciuti questi studj fatti privatamente.

41. Quei maestri privati i quali fossero già abilitati, giusta i regolamenti presenti, a dare lezioni in alcuno degli studi del corso ginnasiale, potranno continuare in tale loro qualità, purchè si facciano riconoscere dal direttore locale o vicedirettore del ginnasio innanzi a cui i loro scolari dovranno fare gli esami. Essi vengono inscritti nel registro ordinato dall' art. 33.

42. La disposizione del precedente articolo è applicabile anche a quei maestri privati i quali in passato fossero stati abilitati a dare lezioni per alcuno degli studj del corso filosofico, purchè si facciano riconoscere dal direttore del liceo innanzi a cui i loro scolari dovranno fare gli esami, o dal direttore della facoltà, filosofica se gli scolari faranno gli esami innanzi al medesimo.

Milano, il 16 novembre 1818.

(N.° 58.) PER gl' individui esteri che sortono dagl' imperiali regj eserciti il decennio di permanenza non interrotta negli stati austriaci per ottenere la cittadinanza non si conta che dal giorno dell'ottenuto congedo.

17

novembre 1818.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

*

NOTIFICAZIONE.

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Sua maestà l'imperatore e re, sopra rapporto del consiglio aulico di guerra intorno al trattamento di quegl' individui esteri che sortono dagl' imperiali regj eserciti senza conservare un carattere militare, si è degnata di stabilire con risoluzione sovrana del 25 agosto prossimo passato quanto segue:

« Gl' individui nati esteri, i quali per » un tempo qualsiasi coprono il carattere di » ufficiale nelle imperiali regie armate, non sono in vero esclusi dai vantaggi della cit» tadinanza austriaca, ma però pel solo carat» tere di ufficiale da essi coperto non as>> suraono, oltre i doveri militari, le altre obbligazioni della cittadinanza austriaca; e » soltanto allora si sottopongono a questi ob» blighi quando, riportato il loro congedo, Atti 1818, Vol. II, P. I.

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>> si trattenessero negli stati austriaci per lo » spazio di dieci anni non interrotti, contan» do dal giorno del congedo, ovvero quando » per qualche altro modo fra quelli indicati >> nel codice civile universale entrassero nel» l'esercizio pieno dei diritti e doveri della > cittadinanza austriaca. »

In conseguenza di tale sovrana risoluzione rimangono rivocate e come non avvenute, in tutto ciò che non fosse alla medesima conforme, le disposizioni pubblicate colla notificazione governativa 30 aprile prossimo pas

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Milano, il 17 novembre 1818,:, -,

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Vedi volume II, part. 2, circolare in data d'oggi portante alcune disposizioni dipendenti da detta, massima.

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(N.° 59.) IMPOSTA prediale per l'anno 1819 da esigersi secondo le norme stabilite pel 1818.

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NOTIFICAZIONE.

Avuto riguardo ai bisogni in cui tuttora si trova la pubblica amministrazione, S. M. I. R. A. con risoluzione del 9 settembre prossimo passato ha determinato che le imposte dirette vengano riscosse anche per F anno militare 1819 secondo le norme stabilite pel 1818.

Conseguentemente i censiti delle provincie di Milano e di Mantova dovranno pagare nel giorno 20 gennajo e 20 aprile cent. 3. 8, e nel giorno 20 luglio e 20 ottobre cent. 3.

9;

Quelli delle provincie di Brescia, Lodi e Como nel giorno 20 febbrajo e 20 maggio cent. 3. 8, e nel giorno 20 agosto e 20 novembre cent. 3. 9;

Quelli delle provincie di Cremona, Bergamo, Pavia e Sondrio nel giorno 20 marzo e 20 giugno cent. 3. 8, e nel giorno 20 settembre é 20 dicembre cent. 3. 9.

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Le imperiali regie: delegazioni provinciali e l'imperiale regia amministrazione del censo sono incaricate, rispettivamente in ciò che le riguarda, dell' esecuzione della presente notificazione.

Milano il 21 novembre 1818.

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(N.60.) PRESCRIZIONI relative alla permessa circolazione nel Regno lombardo-veneto e nel Tirolo delle merci forestiere di seta, cotone e lana che fossero state legittimamente introdotte in altre di dette provincie.

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Nella notificazione del 26 novembre 1817, art. 4, è stato dichiarato che la circolazione delle merci forestiere di seta, cotone e lana, le quali esistessero nel Regno lombardo-veneto

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