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gli studi di un anno a quelli dell'altro, nè abbreviare. in vernn modo il corso complessivo degli studj ginnasiali prescritto dal codice suddetto:

CAP. III.

Studj filosofici.

10. Gli studj debbono farsi presso maestro o maestri regolarmente approvati.

11. Ogni scolare privato dee annunciarsi al direttore della facoltà filosofica od a quello del rispettivo liceo, indicare il maestro o maestri sotto cui intende di fare ciascuno studio, presentarsi ai professori delle scuole corrispondenti e farsi inscrivere sulla matricola della facoltà o del liceo,

12. Dee presentarsi due volte all' anno agli esami semestrali della facoltà filosofica o del liceo, essere inscritto sui cataloghi delle scuole rispettive come studente privato, e riportare i certificati degli esami medesimi nel modo prescritto dai regolamenti della facoltà suddetta e de' licei.

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13. Dee pagare ogni semestre ai professori due fiorini come all'art. 8.

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14. Dee astenersi negli studj esattamente all'ordine ed al tempo prescritto dai regolamenti della facoltà filosofica e de' licei, senza

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potere nè anticipare, nè ritardare alcuno degli studi medesimi, nè unire gli studj di un anno a quelli dell'altro, nè abbreviare in verun modo il corso complessivo dei detti studj dai regolamenti stabilito.

CAP. IV.

Studj politico-legali.

15. Gli studj debbono farsi presso maestro maestri regolarmente approvati. Rose

16. Ogni scolare privato dee annunciarsi al principio d'ogni anno scolastico al direttore della facoltà politico-legale, indicare il maestro o maestri sotto cui intende di fare ciaseuno studio, presentarsi ai professori delle scuole corrispondenti e farsi inscrivere sulla matricola della facoltà.

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17. Dee presentarsi due volte all'anno agli esami semestrali della facoltà politico-legale, essere inscritto sui cataloghi delle rispettive scuole come studente privato, e riportare i certificati degli esami medesimi nel modo prescritto dai regolamenti della facoltà stessa. 18. Dee attenersi negli studj esattamente all'ordine ed al tempo prescritto dai regolamenti della facoltà politico-legale, senza potere nè anticipare, nè ritardare alcuno degli studi medesimi, nè unire gli studj di un anno a quelli dell' altro, nè abbreviare in

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verun modo il corso complessivo dai detti regolamenti stabilito.

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Dell' approvazione dei maestri privati. 19. Un individuo può essere approvato maestro per una o più scuole.

20. Maestro regolarmente approvato per una o più scuole del corso ginnasiale è quegli il quale abbia avuto dal direttore locale óssia vicedirettore di un ginnasio la relativa abilitazione, e come tale siasi fatto riconoscere dal prefetto di quel ginnasio presso il quale i suoi scolari debbono presentarsi per gli esami.

21. Per gli studj filosofici quel maestro è regolarmente approvato, il quale sia stato abilitato a far una o più scuole del corso filosofico o dal direttore della facoltà filosofica in Pavia, o dal direttore di un imperiale regio liceo dello stato, e che siasi fatto riconoscere dal direttore di detta facoltà o di quel liceo presso cui i suoi scolari faranno gli esami.

22. Per gli studj politico-legali quel mae-' stro è regolarmente approvato, che abbia ottenuta l'abilitazione a fare una o più scuole del relativo corso dal direttore della facoltà politico-legale in Pavia.

23. Ogni individuo il quale voglia essere approvato maestro privato, se si tratta di studj ginnasiali, presenta l'istanza al direttore locale ossia vicedirettore di un ginnasio; se si tratta di studj del corso filosofico, la presenta od al direttore della facoltà filosofica in Pavia, od al direttore di un liceo; se si tratta di studj del corso politico-legale, la presenta al direttore della facoltà politico-legale in Pavia. L'istanza debb' essere corredata dei documenti che provino che si sono fatti regolarmente gli studj filosofici e quelli pei quali si vuol essere abilitato maestro, ed inoltre la qualità di suddito austriaco e la moralità del petente.

24. I direttori locali o vicedirettori dei ginnasj ed i direttori de' licei, ricevuta l'istanza, la trasmettono all'imperiale regia delegazione provinciale (quelli dei ginnasj e del liceo di Milano all' imperiale regio governo) per conoscere prima di tutto se nulla osti per parte dell'autorità politica che sia secondata la domanda. I direttori delle facoltà filosofica e politico-legale trasmettono sempre l'istanza al governo per lo stesso effetto.

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25. I delegati provinciali ed il governo nei rispettivi casi, prese le occorrenti informazioni su la moralità, la religione e la condotta politica del petente, dichiarano se questi

possa o non possa essere abilitato maestro privato.

26. In caso negativo i direttori o vicedirettori, suddetti restituiscono le carte al pe tente con dichiarazione che non può essere secondata la domanda. In caso affermativo sottopongono il petente ad un esame.

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27. L'esame deve versare su tutte quelle materie d'insegnamento per le quali il petente ha chiesto di essere abilitato a fare scuola, e sarà fatto seguendo il libro di testo prescritto per ogni scuola.

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28, Gli esaminatori per gli studj ginnasiali sono il direttore locale o sia vicedirettore, il prefetto del ginnasio ed il professore o professori di quelle scuole alle quali corrispondono gl' insegnamenti per cui il petente chiede di essere approvato. Per gli studj filosofici gli esaminatori sono od il direttore della facoltà filosofica, od il direttore di un liceo ed i professori come sopra. Per gli studj politico-legali è il direttore della facoltà coi professori come sopra.

29. Siccome gli esaminatori debbono sempre essere almeno tre, così i direttori - dei licei, della facoltà filosofica e della facoltà politico-legale dovranno chiamare due professori anche quando il petente domandasse d'essere abilitato maestro per una sola scuola.

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