Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

"

[ocr errors]

2. Il commercio ossia la circolazione interna dei detti articoli è intieramente libera tra le antiche provincie della monarchia e quelle nuovamente acquistate, eccettuate l'Ungheria, la Transilvania, la Dalmazia, l'Istria ed i porti di Trieste e Fiume unitamente ai loro rispettivi territorj situati fuori della linea doganale. I singoli carichi di dette merci sono soltanto soggetti alla visita degli agenti delle dogane situate lungo le linee intermedie per riconoscere se nei trasporti non vi siano compresi altri generi soggetti a dazio.

L'imperiale regia direzione delle dogane, delle privative e dei dazj di consumo è incaricata dell'esecuzione.

Milano, il 27 ottobre 1818.

IL CONTE DI STRASSOLDO, PRESIDENTE.

REDAELLI, Consigliere.

Atti 1818, Vol. II, P. I.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

(N.o 57.) REGOLAMENTO per gli studj privati.

16 novembre 1818.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Nel mentre che coi pubblici stabilimenti ordinati dalla sovrana munificenza rimane provveduto alla gratuita istruzione della gioventù nelle lettere e nelle scienze, non è impedito a quegl' individui i quali amino di applicarsi privatamente agli studj ginnasiali filosofici e legali, di far valere questi studj medesimi come se fossero fatti nei pubblici istituti a ciò destinati. Onde ottenere però questo intento è necessario, osservare diverse discipline, le quali sono raccolte nell'annesso regolamento, che si pubblica per norma di chiunque, giusta gli ordini dell' imperiale regia cancelleria aulica riunita pervenuti con dispaccio 29 ottobre p.o p.o, n.o 3193-716. Milano, il 16 novembre 1818.

IL CONTE DI STRASSOLDO, PRESIDENTE.

f

GUICCIARDI, Vicepresidente.

Marchese D'ADDA, Consigliere.

REGOLAMENTO

PER GLI STUDI PRIVATI.

CAPITOLO PRIMO

Disposizioni generali.

Art. 1. Gli studj che fatti privatamente possono valere come se fossero fatti in un pubblico stabilimento d'istruzione, sono gli studj ginnasiali, gli studj filosofici propriamente detti e gli studi politico-legali.

2. Gli studi medico-chirurgici e gli studj per gl'ingegneri, architetti ed agrimensori debbono necessariamente essere fatti nei pubblici istituti a ciò destinati, onde sieno riconosciuti e valutati nello stato. Questa prescrizione si estende pure agli studj teologici, i quali però potranno essere fatti anche nei seminarj.

3. Affinchè gli studj 'privati accennati all'articolo 1.o sieno valutati come fatti in un pubblico stabilimento, ed i relativi certificati valgano agli studenti, sia per progredire dagli ́studj inferiori ai superiori, sia per esercitare una professione ed ottenere un impiego per cui gli studj medesimi sieno richiesti, debbono osservarsi le seguenti prescrizioni :

CAP. II.

Studi ginnasiali.

4. Gli studj debbono farsi presso maestro o maestri regolarmente approvati.

5. Chiunque vuole studiare privatamente dee annunciarsi al prefetto del rispettivo ginnasio al principio di ogni anno scolastico, indicare il maestro sotto cui intende di studiare, e farsi inscrivere sul registri del ginnasio medesimo come, studente privato.

[ocr errors]

6. Dee intervenire agli esami mensuali nelle scuole del ginnasio e soddisfare come gli altri scolari a quanto pei detti esami è prescritto dal codice ginnasiale. I soli studenti di campagna sono dispensati dall' obbligo di presentarsi agli esami mensuali.

7. Dee presentarsi due volte all'anno agli esami semestrali del ginnasio, essere inscritto sui cataloghi delle scuole rispettive come studente privato, e riportare i certificati degli esami medesimi nel modo determinato dal codice suddetto....

8. Dee pagare ogni. semestre ai professori del ginnasio, l' onorario di due fiorini.

9. Negli studj dee attenersi esattamente all'ordine ed al tempo prescritto dal codice ginnasiale, senza poter anticipare, nè ritardare alcuno degli studj. medesimi, nè unire

[ocr errors]
« ZurückWeiter »