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civile universale concede al predetto locatore il diritto di pegno legale, impiori che gliene

venga impartita l'assicurazione giudiziale

debba il giudice anche prima che gli sia rassegnata formale petizione di merito, ed a misura dell'urgenza delle circostanze accordare, anche senza previo ascolto della controparte, il sequestro degli effetti sopra indicati, in quanto però ciò sarà necessario a garantice l'attore; dovendo il giudice disporre l'opportuno a tal uopo, e nel tempo medesimo destinare un'udienza vocale a breve termine onde, sentite ambe le parti, regolare e fissare i detta udienza l'ulteriore modo d'assicurazione col maggior possibile riguardo al conduttore (colono-fittajuolo);

Che all' incontro ove si tratti di locatori di case e di abitazioni, e di pretese d'affitti dalle medesime derivanti, contemplate dalla prima parte del § 1101 del suddetto codice civile, restino ferme le prescrizioni attualmente vigenti.

Il governo, in esecuzione de' superiori ordini, rende pubblica tale sovrana risoluzione per comune intelligenza ed osservanza.

Milano, il 23 ottobre 1818.

IL CONTE DI STRASSOLDO, PRESIDENTE.

BAZETTA, Consigliere.

2

("N.o 55.) NORME e tariffa del dazio d'im portazione ed esportazione delle manifatture

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Con sovrana risoluzione del 22 del mese d'agosto del corrente anno partecipata a questo governo con decreto dell' imperiale regia camera aulica generale del 12 settembre p. p.o, n.o 39701-4555, S. M. si degnò di sanzionare il progetto umiliatole dall' imperiale regia commissione aulica di commercio relativamente all' importazione ed esportazione delle manifatture di vetro e cristallo, e degli articoli ad esse riferibili, esdi prescrivere quanto segue:

1. Cominciando dal giorno della pubblicazione della presente è posta in attività su tutta la frontiera della monarchia verso l'estero la tariffa in calce della presente tanto per l'importazione, quanto per l'esportazione delle manifatture e degli articoli suddetti.

2.° Il commercio o sia la circolazione dei detti oggetti nell' interno della monarchia

cioè tra le provincie antiche e quelle nuova mente acquistate (eccettuate però l'Ungheria, la Transilvania, la Dalmazia, l'Istria ed i porti franchi di Trieste e di Fiume), è pienamente libera ed esente da dazio, riservata però la visita presso le dogane esistenti sulla linea 'intermedia per riconoscere se vi siano compresi anche articoli i quali vanno sottoposti al pagamento di dazio presso le medesime.

3. Sono dichiarati fuori di commercio, in tutta l'estensione della monarchia quegli articoli di estera fabbricazione pei quali nella tariffa stampata a piedi della presente notifi cazione è contrapposto il rispettivo dazio d'introduzione con cifre stampate a rosso, il quale dazio sarà quindi da esigersi solamente nei casi nei quali venisse permessa l' introduzione dei nominati articoli a qualche privato per proprio uso mediante una speciale licenza del governo.

L'imperiale regia direzione delle dogane, delle privative e dei dazj di consumo è inearicata dell' esecuzione della presente,

Milano, il 24 ottobre 1818.

IL CONTE DI STRASSOLDO, PRESIDENTE

REDAELLI, Consigliere.

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Numero.

1

TARIFFA del dazio d'importazione e d'esportazione delle moni fatture di vetro e cristallo, e degli articoli ad esse rifèribili.

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(N.° 56.) NORME e tariffa del dazio dimportazione ed esportazione per tutte le specie di sapone e per gli articoli componenti il sapone d'olio.

27 ottobre 1818.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Con sovrana risoluzione del 22 agosto prossimo passato S. M. I. R. A. si è degnata di approvare, sopra proposizione dell' imperiale regia aulica commissione di commercio relativamente ai dazj per tutte le specie di sapone e per gli articoli componenti il sapone d'olio, le seguenti prescrizioni, che l'imperiale regio governo, in adempimento degli ordini abbassati dall' eccelsa imperiale regia camera aulica con decreto dell' II scorso settembre n.o 39705-4559, deduce a pubblica notizia come segue:

1.o Dal giorno della pubblicazione della presente notificazione è posta in attività la sottodescritta tariffa su tutti i confini verso l'estero, da osservarsi per le importazioni ed esportazioni degli articoli in essa specificati.

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