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(N.° 50.) DISPOSIZIONI pubblicate in Lubiana risguardanti Pio ordinato pagamento delle rendite arretrate in Illiria, così dette trasferte.

6 ottobre 1818.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

In esecuzione dei venerati ordini abbassati" dall' imperiale regia cancelleria aulica riunita si deducono anche in queste provincie a pubblica notizia e per norma di qualunque interessato vi potesse esistere le disposizioni pubblicate in Lubiana da quell'imperiale regio governo colla notificazione 16 scorso giugno, risguardanti l' ivi ordinato pagamento ai rispettivi possessori delle rendite arretrate in Iliria, così dette trasferte, daf 1.a luglio 1812 a tutto luglio 1814.

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Il tenore delle succennate disposizioni si è Che S. M. I. R. A. con sovrana decisione del 1. agosto 1817 si è degnata di ordinare che le rendite arretrate in Illiria fino a tutto luglio 1814 per le trasferte in causa dei diritti stati incorporati nel demanio pubblico, e quindi alienati sotto l'amministrazione francese, vengano pagate ai possessori rispettivi a tenore della liquidazione relativa stata fatta dai rispettivi uffici di contabilità;

Che in data 22 marzo scorso l'eccelso ministero delle finanze assegnò sovra la cassa

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centrale di Lubiana la somma occorrente al uopo suddetto, e volle che fosse passata in dote al fondo provinciale: che in vista di ciò si è dato ordine in giornata alla tesoreria camerale di essa città, a cui si è trasmessa la specifica della relativa liquidazione, di far pagare ai singoli possessori in essa indicati le dette rendite arretrate spettanti loro per tutto lo spazio di tempo decorso dal 1.° luglio 1812 fino a tutto luglio 1814: che tale pagamento verrà eseguito sul fondo provinciale contro presentazione dell' atto originale di compra delle suddette trasferte, e rilascio di analoga quietanza bollata, e sarà fatto in quel modo stesso che venne praticato finora per riguardo al pagamento degl' interessi del due per cento inerenti alle trasferte medesime;

Che se ne rendono pertanto avvisati i possessori delle summentovate trasferte per loro norma e direzione, avvertendoli che per essere pagati delle somme loro dovute come sopra dovranno essi presentarsi alla cassa fi→ gliale di credito esistente in Lubiana, e pró – durre le carte sovra mentovate.

Milano, il 6 ottobre 1818.

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(N.° 51.) NORME e tariffa del dazio d' im~portazione ed esportazione dei vini e liquori.

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Con sovrana risoluzione, del 4 settembre prossimo scorso partecipata a questo governo con decreto dell' eccelsa imperiale regia ca- ») mera aulica generale del 16 dello stesso mese, n. 41729-4795, S. M., dietro proposizio ne a lei umiliata dall' imperiale regia com missione aulica di commercio, si è compiaciuta di stabilire le seguenti norme sul dazioni dei vini e liquori :54

1. Cominciando dal giorno della pubblica zione della presente notificazione è posta in attività su tutta la frontiera della monarchia verso l'estero la tariffa descritta qui a piedi tanto per l'importazione, quanto per l'esportazione dei vini e liquori indicati nella me desima.

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2. L'interna circolazione dei detti generis tra le antiche provincie della monarchia e quelle nuovamente acquistate (a riserva delle eccezioni portate nel paragrafo seguente) è pienamente libera ed esente dal dazio, sotto la condizione che le spedizioni di tali generi restino sempre sottoposte alla visita presso le dogane o ricevitorie di finanza stabilite sulla

linea intermedia, alle quali incumbe di verificare se nella spedizione non siano compresi anche liquori od altri generi, i quali per ora sono ancora sottoposti al dazio lungo le linee intermedie,

3. Da questa libera circolazione interna sono eccettuate le provincie d'Ungheria, di Transilvania, della Dalmazia, d' Istria ed i porti franchi di Trieste e di Fiume, e così pure lo sono per ora, fino ad altra de terminazione, le essenze di punsch, i liquori e le acque distillate, bench d' interna fabbricazione, pei quali generi frattanto debbono continuare a sussistere i rispettivi dazj intermedj.

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4. Si dichiarano posti fuori di commercio in tutta l'estensione della monarchia quei vini e liquori pei quali nella sottodescritta tariffa viene indicato il dazio con cifre in rosso. Nel caso poi che ne venisse accor-s data l'importazione per proprio uso a qualche privato, mediante formale licenza del governo, dovrà essere esatto il dazio ivi espresso. L'imperiale regia direzione delle dogane, delle privative e dei dazj di consumo è in caricata dell'esecuzione della presente. Milano, il 14 ottobre 1818.

IL CONTE DI STRASSOLDO, PRESIDENTE.

Atti 1818, Vol. II, P. L

REDAELLI, Consigliere.

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