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zwey und zwanzigfien Julius luglio anno mille ottocento, diciotto, e vigesimosettimo del nostro regno.

im eintausend achrhundert achtzehnten, Unserer Reiche im fieben und zwanzigsten Jahre.

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N. 43.) TARIFFA per la vendita dei nitri a peso e moneta italiana.

25 agosto 1818.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

In esecuzione di superiore determinazione portata dal venerato dispaccio dell' eccelsa imperiale regia camera aulica aulica generale 20 scorso luglio, n.o 27381-861

SI ORDINA:

Dal giorno primo del prossimo venturo settembre in avanti il prezzo di vendita dei nitri sarà quello fissato dalla tariffa posta a piedi della presente.

L'imperiale regia direzione delle dogane, delle privative e dei dazj di consumo è incaricata dell' esecuzione.

Milano, il 25 agosto 1818.

IL CONTE DI STRASSOLDO, PRESIDENTE. CUICCIARDI, Vicepresidente.

REDAELLI, Consigliere.

TARIFFA per la vendita dei nitri a peso e moneta ital. non raffinato del titolo del 70 per cento di puro, per ogni libbra metrica lir. 1.

Nitro

raffinato.

95

" 2.85

MILANO, DALL' IMP. REGIA STAMPERIA.

ATTI DEL GOVERNO.

n.
N. 6.

( N.o 44. )· Tassa per le licenze da caccia valiture per tutta l'estensione delle provincie lombarde.

29 agosto 1818.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

ALL'oggetto di prevenire gl' inconvenienti che possono facilmente nascere dall' attuale diversità della tassa per la licenza da caccia coll' archibugio, l'imperiale regia camera aulica generale, di concerto coll' imperiale regia cancelleria aulica riunita, ha trovato opportuno coll' ossequiato decreto 23 luglio scorso, n.o 32082-963, di determinare:

1. Che tutte le licenze da caccia coll' archibugio che verranno d' oggi in avanti levate, abbiano da valere per tutta l'estensione delle provincie soggette a quest' imperiale regio governo.

Atti 1818, Vol. II, P. I.

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2. Che per ciascuna di tali licenze da caccia che d'oggi in avanti sarà levata, sia da pagarsi la tassa d'italiane lire undici ogni anno.

Tanto si deduce a pubblica notizia per comune intelligenza e norma, rimanendo incaricata l'imperiale regia direzione del demanio, ecc. della corrispondente esecuzione.' Milano, il 29 agosto 1818.

IL CONTE DI STRASSOLDO, PRESIDENTE,

GUICCIARDI, Vicepresidente.

Conte MUGIASCA, Consigliere,

( N.o 45. ) 'APPLICATA a queste provincie l'osservanza dell' art. 48 della sovrana patente 2 gennajo 1788 sulle merci estere comprese nel sistema proibitivo d'importazione,

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Dietro gli ordini dell'imperiale regia aulica camera generale pervenuti con dispaccio 11 scorso luglio, n.o 24039-772; è tendenti a porre in` osservanza l'art. 48 della sovraną patente austriaca del 2 genuajo 1788, coll'applicazione in queste provincie alle merci estere comprese nel sistema proibitivo d'importazione delle discipline vigenti nelle altre provincie di S. M., l'imperiale regio governo deduce a pubblica notizia :

1.° Tutte le merci forestiere, delle quali è permessa l'importazione, possono circolare sotto l'osservanza delle cautele prescritte dai veglianti regolamenti; ove però se ne rinvengano presso qualche privato in quantità tale che superi notabilmente il suo bisogno, dovrà il detentore delle medesime giustificare

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