Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

situati. Niuno potrà aumentarne il numero, nè vendere o trasferire i torchj da un luogo all' altro senza la previa permissione della polizia. La compra dei torchj non può farsi che da persone della professione e debitamente autorizzate all'esercizio della medesima. Cessando uno stampatore dall' esercizio della sua professione, la polizia provvede perchè non si faccia uso de' torchj sino a che il successore non sia legittimamente autorizzato all' esercizio medesimo.

Le pene a cui soggiacciono i contravventori alle leggi ed ai regolamenti di censura sono determinate dal codice penale austriaco nella parte II, cap. V, il di cui estratto è posto a piedi dell' antecedente notificazione. Milano, il 18 luglio 1818.

(N. 38.) INCARICATA l'imperiale, regia di rezione del demanio, tasse, bollo, ecc., della esuzione di tutte le tasse giudiziarie arretrate e dei relativi diritti di bollo e di posta..

49 luglio 1818.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

In esecuzione dei superiori ordini dell'imperiale regia camera aulica generale, contenuti nell' ossequiato di lei decreto in data 12 luglio corrente, n.o 28098-878, è stata incaricata l'imperiale regia direzione del demanio, tasse, bollo, ecc. di passare all'esazione di tutte le tasse giudiziarie arretrate e dei relativi diritti di bollo e di posta, procedendo contro i debitori morosi alla loro escussione sopra qualunque mobile per mezzo dei ricevitori demaniali, nei modi e colle forme privilegiate stabilite per l'esazione dei crediti demaniali e di finanza.

che non

Si diffidano quindi tutti i debitori morosi di tasse giudiziarie, bollo e posta, effettuando essi il pagamento del rispettivo debito al competente ufficio nel termine di giorni 30 dal giorno della pubblicazione di

questa notificazione, saranno escussi senza altro avviso nei modi come sopra.

[ocr errors]

Questo metodo di escussione si dichiara pure applicabile contro tutti quelli che si rendessero in avvenire morosi al pagamento di tasse giudiziarie, bollo e porto di

Milano, il 29 luglio 1818.

posta.

IL CONTE DI STRASSOLDO, PRESIDENTE.

GUICCIARDI, Vicepresidente.

Conte MUGIASCA, Consigliere.

{ N.° 39. ) PUBBLICAZIONE della patente sovrana 24 maggio 1818 portante la convenzione con S. M. il re di Virtemberga per la consegna dei disertori.

6 agosto 1818,

Wir Franz der Erfte,

von Gottes Gnaden Raiser von Oesterreich ;

König von Jerusalem, Hungarn, Böhmen, der Lombar, dey und Venedig, von Dalmagien, Kroazien, Slavonien, Galizien, Lodomerien und Juhrien; Erzherzog von De fterreich; Herzog von Lothringen, Salzburg, Steyer, Kårnthen, Krain, Ober-und Nieder-Schlesien; Großfürst in Siebenbürgen; Markgraf in Mähren; gefürsteter Graf von Habsburg und Tyrotic.c.

[merged small][ocr errors]

Re di Gerusalemme, Ungheria, Boemia, Lombardia e Venezia, Dalmazia, Croazia, Schiavonia, Galizia, Lodomiria ed Illiria; Arciduca d'Austria, Duca di Lorena, Salisburgo, Stiria, Carintia, Carniola, alta e bassa Slesia; Gran Principe di Transilvania, Margravio di Moravia, Conte principesco di Habsburg e del Tirolo, ecc. ecc.

I rapporti d'amicizia felicemente esistenti fra noi e S. M.

Die zwischen Uns und Seiner Majestät dem Könige von Würz temberg glücklich bestehenden il re di Virtemberga, e la prefreundschaftlichen Verhältnisse, und das wechselseitige Beftreben, durch alle Mittel zum Vortheile der beyderseitigen Staaten und Ihres Dienstes, beyzutragen, haben Uns bestimmt, mit Seis

mura reciproca di contribuire con tutti i mezzi al vantaggio ed al servizio d' ambedue gli stati ci hanno determinato, onde impedire la diserzione delle truppe da ambe le parti, a

ner Majeslåt dem Könige von Würtemberg, zur Verhinderung der Desertion von den beyderfeitigen Truppen, eine Ueber einkunft wegen Auslieferung der Deserteurs abzuschließen.

In Folge dessen sind zwischen Unseren und den Bevollmächtigs ten Seiner Majestät des Königs von Würtemberg nachfolgende Puncte verabredet, und am 6 December vorigen Jahres förmlich unterzeichnet worden.

Art. 1. Alle in Zukunft, und zwar vom Lage der Publication gegenwärtiger Convention nach vorausgegangener Ratification an gerechnet, von den Armeen der benden hohen contrahirenden Theile, unmittelbar oder mit telbar in des andern Land oder zu defen Truppen, wenn diese auch außerhalb ihres Vaterlandes fich befinden sollten, defets tirenden Militär-Personen sollen gegenseitig ausgeliefert werden.

2. Uls Deserteur werden ohne Unterschied des Grades und der Waffe alle diejenigen angesehen, welche zu irgend einer Ubtheiz lung des ftehenden Heeres oder der bewaffneten Landesmacht eines jeden der beyden Staaten gehören, und derselben mit Eid und Pflicht verwandt find, mit Inbegriff der bey der Urtillerie

conchiudere con S. M.`il re di Virtemberga una convenzione per la consegna scambievole dei disertori.

In conseguenza di ciò furono convenuti fra i nostri plenipotenziarj e quelli di S. M. il re di Virtemberga i seguenti articoli, e formalmente sottoscritti il 6 dicembre 1817..

Art. 1. In avvenire, e contando precisamente dal giorno della pubblicazione della presente convenzione, seguite che ne siano le ratificazioni, tutte le persone militari delle armate delle due alte parti contraenti che direttamente o indirettamente diserteranno al paese o alle truppe dell' una o dell'altra potenza, quand' anche queste truppe si trovassero fuori del proprio territorio, dovranno essere consegnate reciprocamente.

2. Si considerano disertori, senza distinzione di grado o di arma, tutti coloro che appar tengono ad una divisione qual siasi dell'esercito attivo o della forza armata territoriale dell'una o dell'altra potenza, legati alla medesima per dovere o giuras mento, compresi pur gl' individui addetti all'artiglieria o al treno,

[ocr errors]
« ZurückWeiter »