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15. Ogni commerciante di libri deve provvedersi di un armadio, che starà nell'ufficio di censura, ove ne sarà custodita la chiave. Ogni volta che occorrerà d'introdurre dei libri nel detto armadio, il proprietario alla presenza del capocensore descriverà sopra un apposito registro le opere, indicandone il titolo ed il numero degli esemplari. Quando occorra di levarne, ne farà sempre, sempre, in presenza del capocensore, ľ opportuna annota→ zione sul registro.

16. Nel mentovato armadio si riporranno tanto le opere che debbon essere esaminate quanto le opere proibite. Queste ultime potranno i commercianti di libri rispedirle due volte all'anno agli esteri libraj, chiudendo i colli nell'ufficio di censura, e dandone ricevuta all' ufficio stesso, nella quale siano indicati i colli, il loro marchio, il luogo cui si dirigono, ed il dazio di confine per cui debbono passare. L'ufficio di censura darà in cambio al commerciante una dichiarazione per la dogana, e muniti i colli del suggello d'ufficio, ne autorizzerà il trasporto alla dogana stessa, a cui verranno consegnati da un messo della censura. La dogana poi farà pervenire intatti i detti colli al di là del confine indicato.

Atti 1818, Vol. II, P. I.

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17. Di tutte le opere nuove il capocensore riterrà un esemplare. Gli altri esemplari verranno riposti dal librajo in un cancello del suo armadio a ciò destina to.

18. I libri proibiti verranno riposti e conservati nell' armadio del rispettivo stampatore, il quale ne farà l'annotazione al suo libro.

19. Non sarà lecito ad uno stampatore o librajo di estrarre dal suo armadio alcun esemplare senza la superiore permissione. In tal caso egli ne leverà la quantità permessa, e la cancellerà dal libro in presenza del capocensore, scrivendo a chi e quando ne abbia fatta la vendita, e consegnando in seguito il numero di esemplari alla persona che ne ottenne la permissione dall' aulico dicastero di censura.

20. Il documento di permissione che vien conceduto dall' aulico dicastero giugne all' ufficio di censura ne' modi seguenti:

0 per mezzo degli avventori de' libraj, i quali ordinariamente vengono in cognizione dell'esistenza de' libri per mezzo delle gazzette estere, e bramano di farne acquisto ;

O per mezzo di viaggiatori, i libri dei quali vengono riveduti all' ufficio di censura: i proibiti rimangono presso l'ufficio sino alla partenza del viaggiatore, al quale vengono

allora riconsegnati nel modo che si dirà in appresso;

O finalmente per mezzo de' privati, ai quali vengono trasmessi i libri dall'estero.

21. Per avere tal permissione dovrà presentare al governo una supplica, coll' indicazione del nome, cognome e carattere del petente, dal quale debb' essere scritta e sottoscritta, e munita del suo suggello.

Se il petente è avventore di qualche librajo, dovrà essere indicato anche il nome di quest' ultimo.

22. I libri che sono di transito non vengonó riveduti' in Milano, ma si trasmettono ai rispettivi censori nelle provincie nel seguente modo: O i proprietarj sono libraj che derivano libri dall' estero per mandarli ai libraj in provincia, o sono viaggiatori che passano e bramano di far rivedere i loro libri nel luogo di loro dimora nell' interno della monarchia.

23. Nel primo caso il librajo deve dare una reversale, e nel secondo caso deve darla pel viaggiatore un negoziante stabilito in città, onde possa aversi una guarentia in caso di trasgressione. Questa reversale deve contenere il nome di chi spedisce e di chi riceve il collo, col segno e numero, ed il luogo ov'è diretto, e dove brama che i libri sieno riveduti.

24. Il proprietario o librajo ottiene dall'ufficio di censura un assegno presso il rispettivo censore del luogo ove debb'esserne fatta la revisione. Il collo viene indi munito del suggello dell' ufficio di censura e conségnato a chi lo trasporta in un coll' assegno, il quale, seguíta la revisione, viene rispedito colla sottoscrizione del rispettivo revisore allo stampatore o negoziante, che lo presenta poi alla censura, dalla quale ottiene di ritorno la sua reversale.

25. Rispetto ai giornali o fogli periodici esteri che sortono a quinternetti, e riguardo ai fogli letterarj, poichè anch'essi cadono sotto la categoria de' libri, così debbono trattarsi come tali, colla sola differenza che per questi l'ufficio di censura tiene per la più facile revisione protocolli particolari, è che i libraj presentano annualmente l'elenco dei prenumerati, ai quali dietro loro domanda viene data dal governo la permissione per tutto l'anno. Essi ricevono in conseguenza anche i pezzi proibiti, i quali sogliono segnarsi col continuantibus erga schedam, qualora però per particolari circostanze per l'uno o per l'altro pezzo non venisse fatta un' espressa esclusiva proibizione.

26. Nel presentare al censore il primo esemplare della gazzetta, l'editore della quale

abbia il diritto d' inserire in essa gli avvisi delle autorità politiche, giudiziarie o commerciali, dovrà lo stampatore unirvi il manoscritto procedente dalla rispettiva autorità, onde il censore possa verificarlo. Fatte dal censore della gazzetta le correzioni, vi apporrà in fine l'imprimatur, coll' aggiunta del suo nome: ciò che avrà luogo anche per gli altri fogli volanti.

27. Ne' cataloghi de' libri il capocensore pone la sua sottoscrizione coll' imprimatur, e se alcuni titoli vengono cancellati, vi aggiugne omissis deletis. Lo stampatore reca in seguito un secondo abbozzo di stampa al capocensore, il quale lo scorre un'altra volta per accertarsi che non sia rimasto nel catalogo alcuno de' titoli cancellati, indi accorda l'imprimatur su questo secondo abbozzo, ed allora soltanto può essere il catalogo regolarmente stampato.

28. I fogli volanti di qualunque sorta dovranno ottenere, oltre la revisione del censore, anche l'imprimatur dall' imperiale regio delegato, il quale dovrà essere dal censore stesso consultato in ogni caso dubbio.

29. Ogni stampatore è obbligato di partecipare alla polizia, subito dopo la ricevuta delle presenti istruzioni, il numero de' torchj di cui è possessore, e il luogo in cui sono

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