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Transeat per quelli che possono essere venduti, ma non esposti al pubblico ne'negozj, nè annunziati ne' fogli. Gli stampatori e libraj dovranno rigorosamente sottomettersi agli effetti di questa formola,

Erga schedum per quelle opere in cui le cose censurabili prevalgono alle utili. Queste opere possono darsi, con superiore, permissione, alle persone notoriamente sagge e di buona condotta, o costituite in dignità cariche.

Damnatur, È questo il massimo grado di proibizione, ed è riservato per le opere che tendono a sovvertire lo stato, la religione e la morale.

Anche tali opere possono darsi con superiore permissione; ma ciò avrà luogo colla maggiore riserva, e solo in casi particolari a persone di tali cognizioni, fornite da non abusare di siffatti libri.

2. Siccome molte opere vengono sottoposte alla formola damnatur, ed a molti che ne fanno ricerca non si permettono queste opere, così rimane ai libraj una quantità di esse, che dovranno rispedirsi ai libraj esteri nellą maniera che si dirà in appresso.

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3. Nel solo caso in cui un libro fosse riconosciuto pernicioso, empio od osceno in sommo grado, non sarà permesso nemineno

di rispedire all'estero il detto libro, ma dovrà essere distrutto.

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4. Le massime stabilite per la censura dei libri sono applicabili anche ai manoscritti. Le formole di censura pei manoscritti sono le seguenti::.

1.° Admittitur, coll' indicazione del luogo in cui si fa l'edizione;

2° Permittitur, coll' indicazione ideale di un luogo estero; o senza alcuna indicazione ;

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3.o Toleratur, quando il manoscritto può essere stampato o messo in catalogo, ma non annunziato nelle gazzette. Serve tale formola per quegli scritti che possono esser letti" soltanto dalle colte persone, e non giova che si diffondano soverchiamente nel pubblico. Questa specie di decisione può anche valere per quegli opuscoli politici, la discussione dei quali vuol essere ignorata dal governo;

4. Non admittitur, quando ciò che si contiene nel libro è censurabile e pernicioso;

5.o Typum non meretur per que'miseri libercoli di nessun valore, il soggetto dei quali è senza interesse o ripugna alla sana ragione, e per tutti quegli altri futili scritti che offendono il buon gusto, le regole dello stile e la purità della lingua, à

5. In caso di contraffazioni o sia ristampe effettive non potranno ristamparsi se nor quelle opere estere che ottennero nella prima stampa la permissione dell' introduzione; mediante la formola admittitur. Dovrà però richiedersi di volta in volta la permissione della ristampa.

6. I titoli di que' libri che soggiacquero alle formole transeat, erga schedam o damnatur dovranno cancellarsi dai cataloghi, e quei libri contro i quali furono applicate le due ultime formole anzidette dovranno presentarsi all' ufficio di censura. Tali libri rimangono depositati presso lo stesso ufficio.

7. I manoscritti dovranno essere chiari e leggibili senza stento, ed avranno poche cancellature: diversamente saranno rimandati perchè si presentino in miglior forma. I censori occupati nell' esame del manoscritto non debbon essere di continuó interrotti dalle difficoltà che incontrano per indovinarne il

senso.

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8. Ogni manoscritto che viene sottoposto alla censura per la stampa deve presentarsi in doppio esemplare. Uno degli esemplari verrà restituito coll' approvazione, se questa abbia luogò; l'altro starà presso il censore per farne il riscontro coll' esemplare restituito, ed avere una prova contro l'autore

stampatore, se l'uno o l'altro avesse alterato il testo permesso.

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9. Sono eccettuate dall' obbligo del doppio esemplare le opere scientifiche e voluminose, e per motivi particolari è in arbitrio del governo l'accordare tale dispensa anche per altre di minor entità a persone opere probità conosciuta, sopra loro domanda. 10. Di ogni stampa, di qualunque sorta ella siasi, dovranno per ora presentarsi dagli stampatori cinque esemplari. Nelle provincie questi esemplari saranno depositati presso le imperiali regie delegazioni, ed in Milano presso l'imp. regio ufficio di censura.

11. Ogni librajo e venditore di stampe, ed ogni stampatore di libri od editore di stampe, incise dovrà tenere un particolare registro, nel quale scriverà di mese in mese le ed incisioni date alle stampe, e per mezzo del quale farà altresì constare all'ufficio di revisione l' eseguita regolare, consegna degli esemplari d'obbligo.

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12. I libri, le stampe e le carte incise che procedono dall'estero dovranno rivedersi dall' ufficio di censura, Perciò tutti i colli e le casse in cui si contengono siffatti oggetti, previa la visita, pei riguardi di finanza, verranno fatti trasportare a spese del proprietario dalla dogana all' ufficio di censura.

I colli e le casse saranno accompagnati da un commesso di dogana, che sarà garante della loro consegna, e ritirerà la ricevuta da un impiegato della censura sulla bolletta di cui è apportatore, la quale si custodirà presso la dogana in prova che la consegna ebbe luogo.

Nelle provincie la revisione si farà dal l'imperiale regio censore e revisore in una stanza, che verrà a ciò destinata nelle rispet tive dogane.

13. I colli si apriranno nell' ufficio di censura alla presenza del librajo o del privato cui appartengono, o di chi li rappresenta. Il capocensore visiterà di poi tutti i libri, e li dividerà in tre classi: una di esse conterrà i permessi; l'altra i proibiti, in conseguenza d'essere state altre volte censurate; la terza i nuovi e non ancora censurati.

14. I libri permessi verranno tosto consegnati al proprietario; i proibiti si tratterranno nell' ufficio di censura; e qualora essi appar→ · tengano ad un librajo, questi gli scriverà in. presenza del capocensore in un suo libro espressamente a ciò destinato, indicando il. titolo dell'opera ed il numero degli esemplari. Indi il librajo riporrà i libri in un cancello del suo armadio.

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