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2. Qualora vi sieno dei titoli di libri che l'ufficio di censura, giusta le sue istruzioni, marchi colle formole proibitive, saranno essi cancellati e tolti dai cataloghi. Quelli, di cui lo stesso ufficio chiedesse la consegna, saranno portati e depositati presso il medesimo, salvo il richiamo al dicastero aulico per ottenerne la restituzione, e salva, in caso di rescritto negativo, la facoltà al proprietario di spedirli all' estero negli stessi modi prescritti pei libri proibiti appartenenti ai libraj.

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3. Le dediche a persone viventi di qualsisia libro o foglio volante non saranno ammesse dall' imperiale regio ufficio di censura se non previo assenso in iscritto del me

cenate.

4. Oli autori, i manoscritti de' quali non vengono ammessi alla stampa per decisione del supremo aulico dicastero di censura, possono, qualora si credano trattati con troppo rigore, rivolgersi al supremo aulico dicastero politico, esponendo i motivi che giustificano il loro assunto, perchè l'affare sia sottoposto alle supreme deliberazioni di S. M.

5. Non può intraprendersi una nuova edizione o sia ristampa di un' opera già sortita dai torchj nell' interno della monarchia austriaca senza averne ottenuta una speciale permissione, e senza che l'opera sia stata di

nuovo presentata alla censura, quand' anche non si volesse fare all' opera stessa alcun cangiamento. Generalmente però non si accorda la permissione per 'siffatta specie di ristampe che al solo primo stampatore ed all'autore dell'opera, e fra questi a quello di loro che ne ha il diritto di proprietà, gli effetti del quale sono determinati dal codice civile universale dal § 1164 sino al § 1171, de' quali è riportato qui appiedi il tenore.

6. Non è permessa la ristampa di alcun autografo, nè la ristampa con aggiunta di verun libro di autore vivente negli stati di S. M. senza il consentimento in iscritto dell'autore stesso.

7. Le opere che dagli esteri libraj o soli o in compagnia di libraj nazionali furono assoggettate alla censura, e da essa ammesse, e stampate in una città della monarchia non possono essere ristampate.

Per ottenere però a questo riguardo l'assistenza delle leggi si richiede che l'editore o gli editori abbiano soddisfatto alle prescrizioni de' règolamenti riguardo alla consegna degli esemplari d'obbligo, ed ove si trattasse d'invocare la protezione delle leggi stesse per impedire che non si diffonda nello stato una stampa fatta fuori di esso, si dovrà dall'editore o editori su menzionati provare che

siasi fatta la ristampa dell' originale nell'estero da un editore straniero o da sè solo o in società con un editore dello stato.

8. In tutte le città dove esistono stamperie è vietato l'affiggere carte manoscritte ai muri delle strade. I commessi di polizia dovranno staccare dal muro le dette carte. Ne' luoghi mancanti di stamperia sarà permesso l'affiggere avvisi in iscritto, ma dovranno essere approvati dalla primaria autorità politica del luogo, alla quale dovranno pure presentarsi previamente anche gli avvisi in istampa che si vorranno affiggere. Restano in ogni luogo eccettuati da questa proibizione gli avvisi per le case da affittarsi, per le cose smarrite, gli avvisi giudiziari ed altri scritti d'ufficio.'

9.

Nessun suddito di S. M. potrà commettere o procurare fuori stato l'edizione con data o senza data di un'opera qualunque scritta da lui stesso o da altra persona, se prima non ne abbia riportata la permissione • per

la stampa dall' ufficio di censura. Chiunque contravvenga a questo divieto o direttamente o per sottomessa persona, od in qualunque modo ne sia complice, sarà punito colla multa di lire 260, fior, 100; ed in caso d'impotenza a pagare, con arresto proporzionato. Che se l' opera furtivamente stampata ⚫ fatta stampare fuori stato fosse tale per

la pena

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ciò che contiene da formare per sè stessa un titolo di reato da punirsi con certa pena a termini delle leggi veglianti, l'autore od editore o complice in qualunque modo, oltre pena particolarmente inflitta alla colpa dell' edizione procurata, fuori stato, sarà assoggettato al castigo determinato dalle leggi stesse al genere della trasgressione. Questo divieto si stende egualmente all'inserzione di articoli più o meno estesi, e di lettere nelle gazzette letterarie, nei giornali od altri fogli periodici esteri.

10. Ed affinchè le disposizioni delle leggi e dei regolamenti nell' argomento di stampa a di censura sieno meglio conosciute, e con esse le pene inflitte a ciascun genere di tras-. gressione, si riportano in fine della presente notificazione gli articoli relativi del codice universale austriaco e del codice delle gruvi trasgressioni di polizia..

Milano, il 21 luglio 1818.

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IL CONTE DI STRASSOLDO, PRESIDENTE.

GUICCIARDI, Vicepresidente.

Gav. Ab. CIUDICI, Consigliere,

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Articoli estratti dal codice civile

universale austriaco.

§ 1164. Col contratto dell' edizione di un libro l'autore dà ad alcuno il diritto di stamparlo e di venderlo. L'autore con questo contratto rinunzia al diritto di dare ad altri lo stesso libro per farne l'edizione.

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1165. Deve l'autore consegnare opera secondo il contratto, e l'editore pagare all'autore la convenuta ricompensa tosto che l'opera gli sia consegnata.

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1166. Se l'opera non viene dall' autore' consegnata nel tempo stabilito o nel modo convenuto l'editore può recedere dal contratto, e se la consegna dell' opera si tralascia per colpa dell' autore, può anche esigere indennizzazione.

1167. Se fu determinato il numero degli esemplari, l'editore deve per ogni nuova edizione richiedere il consenso dell' autore e fare sulle condizioni un nuovo contratto.

1168. Se l'autore vuol fare una nuova edizione con cambiamenti nel soggetto dell'opera, si deve anche in tal caso fare un nuovo contratto. Prima che gli esemplari di una edizione sieno venduti, allora soltanto l'autore può farne una nuova, quando sia pronto a

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