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l'anno, che decorrerà dalla data della promulgazione di questa nostra sovrana patente,

da quel governo, nella giurisdizione del quale è situato l'oggetto feudale, la nuova investitura, prestare il dovuto omaggio e pagare le tasse e i diritti dell' investitura 9 qualora questi non fossero già stati soddisfatti da talun altro possessore in conseguenza dell' investitura da noi precedentemente otte

nuta.

Quei possessori di beni e redditi feudali che nel termine prescritto non avranno eseguito quanto loro viene imposto mediante questa nostra sovrana patente, dovranno attribuire a propria colpa, se dopo spirato il termine prefisso verrà proceduto contro di essi a tenore delle leggi vigenti col sequetro e conseguente confisca del feudo. Chi occultasse una parte del corpo. feudale soggiacerà alla perdita dell' intiero feudo, nè potrà alcuna preterizione, di tempo autorizzare il possesso di un bene o dei redditi feudali, senza che sieno state osservate le norme necessarie a renderlo valevole.

Chiunque denunzierà alle autorità costituite un oggetto feudale, in parte od in tutto occultato, otterrà una rimunerazione corrispondente all'importanza del suddetto oggetto.

Dato nell' imperiale nostra residenza di Vienna il dì terzo di maggio dell'anno mille ottocento diecisette, e vigesimosesto dei nostri regni.

FRANCESCO.

( L. S.)

LUIGI CONTE D' UGARTE,

Supremo Cancelliere pel Regno di Boemia e primo Cancelliere dell'Arciducato d'Austria.

PROCOPIO CONTE DI LAZANZKY.

Per espresso e supremo ordine di S. M. I. R. A., GIUSEPPE CONTE GUICCIARDI.

(N.° 36.) PUBBLICAZIONE dell' avviso governativo 4 luglio portante che la promulgazione della su indicata patente verrà contemporaneamente pubblicata in tutte queste provincie nel giorno 15 luglio, dalla qual epoca decorreranno i termini stabiliti dalla detta patente.

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15 luglio 1818.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

AV VIS O.

Colla sovrana patente 3 maggio 1817 è stato prescritto che tutt'i possessori di beni,

redditi e pertinenze feudali debbano nel termine di quattro mesi dalla promulgazione di essa patente presentare all' imperiale regio governo gl' istromenti d'investitura e gli altri titoli e documenti nelle medesime precisati, e che nel termine di un anno dalla stessa promulgazione debbano chiedere la nuova investitura, prestare il dovuto omaggio e pagare le tasse e i diritti d'investitura.

All'oggetto pertanto che tutti gl' interessati non equivocamente conoscano la precisa decorrenza dei sovra stabiliti termini, si deduce a pubblica notizia che la sovrana patente suddetta viene contemporaneamente promulgata in ciaschedun comune soggetto a questo governo nel 15 corrente luglio, e che quindi col 15 novembre prossimo venturo va a spirare il termine assegnato alle produzioni dei titoli, e col 15 luglio 1819 l'altro prefisso alla domanda della rinnovazione delle investiture.

E perchè la ordinata produzione dei documenti proceda colla possibile uniformità, semplicità e chiarezza, dovranno i singoli possessori conformare la loro petizione alla modula qui sotto stampata.

Milano, il 4 luglio 1818.

ALBERTI, I. R. Segret. di Governo.

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(N.° 37.) NUOVE istruzioni in aggiunta a quelle già pubblicate in data 22 aprile 1816, relative all' imperiale regio ufficio di censura.

21 luglio 1818.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Affinchè sieno pienamente adempiute le istruzioni sanzionate da S. M. per l'imperiale regio ufficio di censura stabilito in Milano per le provincie lombarde sotto l'immediata direzione di questo governo, e perchè tutti quelli che per qualche titolo potessero essere nel caso di doversi uniformare alle sovrane determinazioni, in quanto esse riguardano gli obblighi e i diritti de' privati, abbiano delle medesime una piena cognizione, si deducono a pubblica notizia le seguenti prescrizioni in aggiunta a quelle già pubblicate in data 22 aprile 1816:

Art. 1. I cataloghi dei libri di ragione privata che si avessero a porre in vendita per qualunque causa, sì per pubblico incanto, come altrimenti, dovranno essere presentati previamente all' imperiale regio ufficio di censura, essendo anche i privati in tale circostanza soggetti agli obblighi de' commercianti di libri per rispetto alle opere proibite.

Atti 1818, Vol. II, P. A

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