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4. In guisa del tutto simile si ha da contenersi riguardo agli assegni annui (adjutum) che conseguiscono dalle imperiali regie casse gli alunni di concetto e gli ascoltanti nominati con formale decreto, e che hanno prestato il relativo giuramento.

5. Non possono essere soggetti nè a seque stro, nè ad esecuzione le competenze assegnate agl' imp. regj impiegati per l'alloggio, tenendo luogo le medesime dell'alloggio naturale.

6. Per non compromettere od esporre a pericolo il pubblico servizio delle' poste, non hanno a soggiacere a giudiziale sequestro od esecuzione le paghe dei postiglioni e della gente di stalla, i danari che entrano per la corsa dei cavalli, le quote accordate ai maestri di posta sul porto delle lettere, e le somme annuali assegnate ai medesimi per la spedizione dell' ordinaria valigia delle lettere e della diligenza, dovendo queste loro competenze riguardarsi come un correspettivo che loro viene passato per la somministrazione giornaliera o settimanale dei cavalli occorrenti per la preindicata spedizione.

7. Lo stesso favore che in virtù del precedente paragrafo godono i maestri di posta è applicabile anche ai postieri e dispensieri di tabacco relativamente alla provvigione loro accordata dal regio appalto.

8. Sebbene i diurnisti non appartengano alla classe degl' imperiali regj impiegati, i diurni loro assegnati non vanno soggetti a giudiziale sequestro, tenendo i detti diurni luogo di alimento.

9. Gli assegni di mezzo soldo che nel regno lombardo-veneto percepiscono gl'impiegati del cessato governo posti fuori di attività di servizio, sono da considerarsi come soldi di quiescenza. I sequestri antecedentemente ottenuti sui predetti assegni rimarranno operativi soltanto sulla metà dell' importo dell' assegno. In questa misura sarà lecito di accordare anche in seguito nuovi sequestri sui mentovati assegni di mezzo soldo.

10. Trovandosi un impiegato, il di cui emolumento fosse già colpito da sequestro 0 da esecuzione, nel bisogno di chiedere una anticipazione sul suo soldo, questa potrà essergli accordata, ma soltanto della parte ancor libera, dalla quale dovrà essere anche scontato in venti mensuali rate il relativo suo debito.

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II. Venendo assorbita dai debiti prenotati quella parte del soldo di un imperiale regio impiegato che è soggetta ad esecuzione creditore che posteriormente trovasi prenotato presso l'imperiale regia cassa sull'indicata parte di soldo non potrà conseguire alcun

pagamento prima che quello che avanti di lui ottenne la prenotazione del suo credito non sia intieramente soddisfatto.

12. Quei diritti di pegno o quelle prenotazioni che un creditore avesse ottenuto sopra una parte del soldo di un imperiale regio impiegato avanti la pubblicazione della legge 25 ottobre 1798 saranno pure applicabili nell' istessa proporzione all' accrescimento di soldo che l'impiegato conseguisse mediante l'avanzamento ad un sóldo o posto maggiore.

13. La pratica esistente presso le imperiali regie casse delle antiche provincie di non eseguire il sequestro o l'oppignorazione giudiziale sul soldo di un imperiale regio impiegato prima di averne ricevuto l'ordine dal governo o da quell' altra autorità alla quale l'imperiale regia cassa è subordinata dovrà pure essere osservata nelle provincie di nuovo acquisto, in conformità dei §§ 390 e 401 del regolamento del processo civile.

14. Del resto se un imperiale regio impiegato non avesse beni di fortuna, o questi non fossero sufficienti per supplire agli alimenti aggiudicati alla sua moglie ed a' suoi figli, in tal caso non sarà operativo pel medesimo il divieto d'ogni esecuzione sul soldo degl'impiegati potranno in conseguenza onninamente essere assicurati ed assegnati sul

di lui soldo gli alimenti dovuti alla moglie ed ai figli.

15. Il sequestro o l'esecuzione giudiziale può essere accordata tutt' al più sopra la metà dei soldi di quiescenza e di pensione degl' imperiali regj impiegati, delle pensioni e delle provvigioni delle loro vedove.

16. Quelle sovvenzioni che in via di grazia vengono particolarmente accordate a simili vedove in vista dell' insufficienza della sistematica loro pensione per l'educazione dei loro figli finchè pervengano all' età normale, per supplire ai bisogni maggiori della famiglia, o alle spese occorrenti pel ristabilimento di qualche figlio infermiccio, non soggiacciono a tale sequestro.

17. Quelle sovvenzioni che vengono accordate ai figli orfani degl' imperiali regj impiegati anche maggiori di età finchè siano in altro modo provveduti, soggiacciono alla esecuzione giudiziale nelle misure prescritte al § 15, solamente nel caso che il loro importo ascenda alla somma di 100 fiorini annui.

18. Non è da accordarsi a favore di verun creditore il sequestro, nè da ammettersi la cessione, e neppure da prestarsi la giudiziale assistenza alla vincolazione mediante scrittura d'obbligo di quelle limosine, sovvenzioni giornaliere, settimanali o mensuali

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che dalla cassa dei poveri, da quelle delle pie fondazioni o da qualsivoglia altra cassa dello stato vengono corrisposte ad individui bisognosi, e così nemmeno delle provvigioni assegnate ad impiegati di classe subalterna alle loro vedove e figli orfani, essendo queste da considerarsi come limosine.

19. Trovandosi una stessa pensione aggravata da più sequestri accordati anche da diverse autorità, il diritto di priorità competerà soltanto a quello che nella via regolare dell'esecuzione, in virtù d'una sentenza del giudice, o d'una transazione fatta avanti il medesimo, è stato il primo ad ottenere il sequestro.

20. Sopra una pensione non ancora effettivamente accordata non è da ammettersi se

questro, giacchè a quello, al quale fra più creditori compete il diritto di preferenza, è sempre riservato di far valere tale suo diritto tostochè la pensione sarà stata accordata ed assegnata.

21. Nei decreti delle autorità giudiziarie da presentarsi alle imperiali regie casse pel sequestro, oppure pel pagamento dei soldi di quiescenza e di pensioni e graziose sovvenzioni, dovrà essere sempre indicato chiaramente e con precisione il nome e la condizione del debitore o della debitrice, sul, cui

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