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finanza, i quali siano nativi d' Ungheria e non abbiano compita l'età maggiore, si dovrà di caso in caso deputare per parte dell' autorità del loro domicilio un curatore ad actum, al quale verrà insinuata l'azione dell'amministrazione di finanza contro il minorenne contravventore, avvertendo che l'intimazione alle autorità giudiziarie avrà luogo per cura del senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia.

Milano, il 10 giugno 1831.

WEINGARTEN.

(N.° 29.) ESENZIONE dalla legge di ammor

tizzazione accordata alle monache del SS.° Redentore stabilite a Vienna perchè le medesime non sono vincolate da voto solenne.

11 giugno 1831.

N.° I747-2346.

CIRCOLARE.

L'imperiale regio Governo alle imperiali regie Delegazioni provinciali.

Volendo l'eccelsa aulica cancelleria andare all' incontro di qualsivoglia dubbio o falsa interpretazione sopra la mente di S. M. I.

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R. A. notificata con pubblico avviso in data 12 febbrajo p. p., secondo la quale sono -state esentate dalla legge d' ammortizzazione le monache individue dell' istituto del SS.° Redentore stabilito a Vienna, si è compiaciuta di far conoscere al governo, onde ne fossero intesi gl' imperiali regj delegati e ́gli ordinarj, che intanto è stata alle medesime concessa la facoltà di acquistare per donazione o per testamento, o per successione intestata in quanto secondo le leggi dell' istituto non sono vincolate da voto solenne.

Laonde il governo si fa sollecito di comunicarle questa superiore dichiarazione per intelligenza e norma.

Milano, l'11 giugno 1831.

IL VICEPRESIDENTE

D'ADDA.

(N.° 30.) DICHIARAZIONE sul dubbio proposto, se nei casi di gravi trasgressioni contro la sicurezza dell'onore sia necessaria per far luogo alla prescrizione la prestata indennità.

N.° r7738-19o2.

11 giugno 1831..

CIRCOLARE.

L'imperiale regio Governo alle imperiali regie Delegazioni provinciali.

Sul dubbio proposto, se nei casi di gravi trasgressioni contro la sicurezza dell' onore sia necessaria per far luogo alla prescrizione la prestata indennità, l' imperiale regia cancelleria aulica unita si è compiaciuta di emanare la quì annessa dichiarazione, che si comunica a cotesta delegazione provinciale per opportuna diramazione alle istanze politiche. della provincia a loro intelligenza e norma.

ין

Milano, l'11 giugno 1831.

IL VICEPRESIDENTE

D'ADDA.

Circ. ed Alli 1831, Vol. 1, P. II.

Copia al n.o 10310-917 d' un decreto rilasciato dall imperiale regia Cancelleria aulica riunita all' imperiale regio Governo di Venezia in data 14 maggio 1831.

Fra le condizioni espresse nell' art. 274 del codice de' delitti e delle gravi trasgressioni politiche, parte II per dar luogo alla prescrizione trovasi sotto la lettera b pure quella di prestata indennità. Ciò serve per altro soltanto di regola per quanto la natura delle trasgressioni lo comporta, ed ammette eccezioni ove tale non fosse il caso.

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In questo numero devonsi onninamente anche comprendere le trasgressioni contro la sicurezza dell' onore; giacchè in molti casi generalmente non sono qualificate per un'indennità, ed ove questa dovesse aver luogo, non si affaccia come nelle trasgressioni contro la sicurezza della proprietà da sè al trasgressore il modo come prestarla, sia mediante ritrattarsene, sia colla deprecazione, oppure anche coll' effettivo risarcimento del danno arrecato, potendosi ciò determinare soltanto dietro il precorso gravame ed il risultato della susseguita inquisizione, e di ciò non può essere questione nel caso del citato art. 274 presupposto, che il trasgressore non sia stato nemmeno peranche assoggettato ad una inquisizione.

Non è adunque per dar luogo alla prescrizione ne' casi di gravi trasgressioni politiche contro la sicurezza dell' onore necessaria la prestata indennità, ma basta a tal effetto l'adempimento delle altre due condizioni segnate colle lettere a e c.

Quanto sopra servirà di riscontro al dubbio promosso col governiale rapporto, ecc., e di norma del procedere nei casi in questione sì al governo che alle autorità competenti ad esso subordinate.

(N.o 31.) MISURA della mercede giornaliera determinata per gl' individui destinati temporariamente alla custodia delle carceri.

17 giugno 1831.

N. 2o178-2741, Dip.° II.

CIRCOLARE.

L'imperiale regio Magistrato camerale alle imp. regie Intendenze di finanza ed alla imp.regia Direzione di contabilità centrale.

L'eccelsa imperiale regia camera aulica ge nerale di concerto col senato lombardo-veneto dell' imperiale regio supremo tribunale di giustizia ha stabilita pel tratto avvenire in una lira austriaca e centesimi quarantaquattro (lir. 1.44)“ la giornaliera mercede da corrispondersi agli " individui che vengono temporariamente destinati alla custodia delle carceri.

Tale superiore determinazione comunicata con ossequiato aulico dispaccio 15 maggio prossimo passato, n.o 16793-1951 viene fatta conoscere a cotesta imperiale regia intendenza per opportuna sua norma.

Milano, il 17 giugno 1831..

WEINGARTEN.

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