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N.°

DATA.

TITOLO DEGLI ATTI.

Pag.

1831 34 Giugno 28

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corte barone di Geislern, e nomina al suo posto del signor barone di Pillersdorff... DICHIARAZIONI sull'uscita de' convogli d'armi scortati da ricapiti delle antiche provincie austriache per gli stati di Parma, Modena e Pontificj ELENCO delle patenti di privilegio diramate dal 1.° gennajo a tutto il 30 giugno 1831, accordate a diversi inventori ed artisti sotto le condizioni vigenti all' epoca della concessione e della sovrana patente 8 dicembre 1820, non che delle relative estinzioni, rinunzie, DESCRIZIONE dell' essenza dei privilegi esclusivi dichiarati estinti, restando d'ora in poi, a norma del § 23 della sovrana patente 8 dicembre 1820, in libertà d'ognuno l'esercizio delle invenzioni e dei miglioramenti formanti l'oggetto dei privilegi stessi. .104

ecc.

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CIRCOLARI ED ATTI DELLE AUTORITÀ

GIUDIZIARIE ED AMMINISTRATIVE, ecc.

N. I.

(N.o 1.) I permessi da rilasciarsi ai proprietarj degli stalloni, da emettersi nei mesi di febbrajo e marzo e duraturi pel solo anno

in corso.

3 gennajo 1831.

N.° 35855-5337.

CIRCOLARE.

L'imperiale regio Governo alle imperiali regie Delegazioni provinciali.

Inerentemente ed in aggiunta al decreto 14 dicembre 1828, n.o 36260-5607 concernente permessi da rilasciarsi ai proprietarj di stalloni, in seguito ai concerti presi col generale comando militare, occorre di avvertire che tali permessi non saranno da emettersi che nei mesi di febbrajo e marzo e duraturi pel solo anno in corso. E ciò a motivo d'evitare che la licenza presa per es. nel mese di giugno e duratura per un auno non possa servire anche Circ. ed Atti 1831, Vol. I, P. II.

A

per la primavera dell'anno successivo senza nuova visita dello stallone e senza aver riportato di nuovo l'occorrente permesso, mentre potrebbe nel frattempo essere diventato inetto allo scopo.

Tale disposizione sarà quindi da portarsi a pubblica notizia per opportuna intelligenza, e se ne dovrà per parte di cotesta delegazione curare l'esatta osservanza.

Milano, il 3 gennajo 1831.

HARTIG.

( N.o 2.) SCIOGLIMENTO dei dubbj sui §§ 5 e 8 del regolamento 15 marzo 1828 diretto a prevenire le liti nelle quali sono interessati i

comuni.

N.° 284-40.

10 gennajo 1831.

CIRCOLARE.

L'imperiale regio Governo alle imperiali regie Delegazioni provinciali.

Propostisi alcuni dubbj sull'interpretazione dei §§ 5 ed 8 del regolamento contenuto nella governativa notificazione 15 marzo 1828 e diretto a prevenire le liti nelle quali sono interessati i comuni del regno lombardo-veneto,

l'eccelsa imperiale regia cancelleria aulica riunita mediante rispettato dispaccio 10 dicembre prossimo passato, n.o 18726-2100 ebbe ad avvertire che quando il progetto relativo è stato sottoposto alla sanzione di S. M., i dicasteri aulici interessati nell' argomento non intesero punto derogare al sistema d'amministrazione comunale stabilito nel 1816, e che quindi ogni questione sull' interpretazione del regolamento summentovato deve aver per base la sovrana patente 12 aprile 1816.

Partendo da questo principio, ha la prelodata aulica cancelleria trovato di dichiarare relativamente al § 5 che non occorre alle deputazioni comunali ed alle congregazioni municipali l'autorizzazione dei convocati o dei consigli comunali per un amichevole componimento; che però il componimento stesso che si stabilisce presso la delegazione provinciale abbia ad essere sottoposto all' esame ed alla conferma del convocato o del consiglio comunale, disposizione che è basata sulla cosa stessa e sul § 79 del regolamento orga

nico.

In quanto al § 8 ha pur soggiunto il prefato aulico dicastero che le facoltà impartite con questo paragrafo e cogli altri alle delegazioni provinciali non possono estendersi se non se a quelle somme ed a quei diritti sui quali

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