9. ° Per ultimo si avverte, a scanso d'ogni equivoco, che la presente prescrizione non è punto riferibile agli apparecchi a vapore, coi quali i vapori vengono prodotti soltanto per qualche scopo chimico di far bollire, cuocere ovvero analizzare le sostanze; imperciocchè per macchine a vapore intendonsi solo quelle destinate a produrre i vapori da impiegarsi in meccaniche operazioni come forza motrice. Milano, il 28 giugno 1831. Il Conte DI HARTIG, GOVERnatore. Marchese D'ADDA, Vicepresidente. BROGLIO, Consigliere. MILANO, DALL'IMP. REGIA STAMPERIA. |