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una speciale licenza, per la quale si riscuoterà la tassa di lire sei austriache.

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2.o La licenza sarà duratura soltanto per l'anno venatorio e non potrà essere accordata che sopra domanda di quegl' individui che giustificheranno di essere già muniti della licenza da caccia coll' archibugio.

3.o Volendosi esercitare la suddetta caccia con cani da corso, il cacciatore dovrà inoltre essere munito della speciale licenza prescritta dalla governativa notificazione 10 maggio 1830, n.° 5245-1803 ed osservarne esattamente le relative discipline.

4.° . Resta assolutamente vietato di far preda de' suddetti quadrupedi coll'uso di lacci, ferri ed altri pericolosi ordigni, e ciò sotto le penalità portate dal § 183 del codice penale, parte II per le gravi trasgressioni di polizia (a).

5. Chiunque sarà colto nell' esercizio di caccia di detto salvaggiume, o ne avrà fatto preda senza essere munito della relativa speciale licenza, incorrerà nella multa portata dall'articolo 17 del vigente decreto 21 settembre 1805.

6. Si ritengono ferme del resto ed applicabili a questo genere di caccia tutte le altre prescrizioni e sanzioni penali contemplate dal succennato decreto 21 settembre 1805, non che dagli altri veglianti regolamenti in questa

materia.

Le imperiali regie delegazioni provinciali e le imperiali regie intendenze di finanza sono rispettivamente incaricate della corrispondente esecuzione.

Milano, il 16 maggio 1831.

Il Conte DI HARTIG, GOVERNAtore.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

Conte PACHTA, Consigliere.

(a) § 183 del codice penale, parte II delle gravi trasgressioni di polizia.

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<< Non essendo in somma fattibile di annove» rare tutte le trasgressioni dalle quali la sicurezza » corporale può restar lesa, la pubblica cura è impegnata a stabilire generalmente che tutte le » azioni e trasgressioni, le quali possono facil>> mente essere da ciascheduno riconosciute come » pericolose e nocive alla sicurezza corporale, » debbano essere riguardate come gravi trasgres» sioni politiche, e punite, massime quando re» chino effettivamente delle conseguenze, secondo » la qualità delle circostanze e delle persone con » una multa da cinque sino a cinquecento fiorini, » oppure con arresto da tre giorni sino a tre

» mesi. >>

( N.o 22.) LEVA di 12400 coscritti per completare i corpi militari italiani; la quota spettante alle provincie lombarde è di 6726 individui.

N.° 14431-924.

18 maggio 1831.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Per ordine di S. M. I. R. A. comunicato da S. A. I. e R. il serenissimo arciduca vicerè con rispettato dispaccio 3 corrente, n.o 3885 sarà eseguita nel regno lombardo-veneto una leva di 12400 coscritti all'oggetto di completare i corpi militari italiani e di equiparare lo stato di pace dei reggimenti italiani a quello dei reggimenti tedeschi.

La quota del contingente spettante per la leva di cui si tratta alle provincie lombarde in ragione della loro popolazione è di 6726 individui.

Mediante le opportune coadequazioni saranno bonificati ai singoli comuni i volontarj e gl'individui arrolati forzatamente, giusta le relative disposizioni contenute nelle sezioni

XXII e xxix della sovrana patente 17 settembre 1820.

Le operazioni prescritte nella sezione xi e nelle sezioni seguenti della stessa patente avranno principio col giorno 24 corrente, e la consegna al militare dei coscritti requisiti incomincerà col giorno 25 luglio pross. venturo.

Le imperiali regie delegazioni sono incaricate, per ciò che le risguarda, dell' esecuzione di tali disposizioni.

Milano, il 18 maggio 1831.

Il Conte DI HARTIG, GOVERrnatore.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

Conte PACHTA, Consigliere.

( N.o 23.). DETERMINAZIONI all' intento di mantener fermo il favore accordato alle raffinerie degli zuccheri riguardo al pagamento del dazio delle farine di zucchero.

N° 1477I-I276.

20 maggio 1831.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

All'intento di mantenere fermo l'importante favore accordato alle raffinerie degli zuccheri riguardo al pagamento del dazio delle farine di zucchero, e preservare al tempo stesso dalle frodi il tesoro dello stato, l'imperiale regia camera aulica generale col dispaccio 22 febbrajo p. p.o, n.o 46246-5071 ha prese le seguenti determinazioni :

1.° Tutto lo zucchero in pani che viene fabbricato nelle raffinerie situate dentro la linea daziaria generale dovrà in fondo del pane essere munito di una marca della fabbrica distintamente impressavi.

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2. È riservato all' imprenditore d'ogni raffineria la scelta di quella marca che più gli piacesse adottare. Esso però è in dovere

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